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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20281/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 7195/2022Numero sezionale 2611/2026Numero di raccolta generale 20281/2026Data pubblicazione 17/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1023/2021depositata il 14/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Considerato che:Il Tribunale di Ancona con sentenza n. 2114/2016 accoglieva la domandadi risarcimento proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],nella sua qualità di promotore finanziario di [OSCURATO:SOCIETA] e nellosvolgimento delle sue funzioni, mentre la rigettava nei confronti diAvverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.Si costituiva ritualmente [OSCURATO:SOCIETA]. contestando il gravame echiedendone il rigetto mentre [OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace.Con sentenza nr 1023/2021 la Corte di appello di Ancona rigettava ilgravame.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi cui ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]. concontroricorso.

Nessuno si è costituito per [OSCURATO:PERSONA].La Corte rileva che non vi è prova agli atti di causa della notifica a MauroPoliti che è litisconsorte processuale essendo stata svolta dalla Finecobankazione di rivalsa.

Manca infatti la cartolina di ricevimento relativa allanotifica.E’ dunque necessario integrare il contraddittorio nei suoi confronti e quindila causa va rimessa sul ruolo assegnando un termine di 60 giorni per ilrelativo incombente.Numero registro generale 7195/2022Numero sezionale 2611/2026Numero di raccolta generale 20281/2026Data pubblicazione 17/06/2026 P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’integrazione delcontraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e assegnando per il relativoincombente il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presenteordinanza.Così deciso in Roma 11.06.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 7195/2022Numero sezionale 2611/2026Numero di raccolta generale 20281/2026Data pubblicazione 17/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1023/2021depositata il 14/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Considerato che:Il Tribunale di Ancona con sentenza n. 2114/2016 accoglieva la domandadi risarcimento proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],nella sua qualità di promotore finanziario di [OSCURATO:SOCIETA] e nellosvolgimento delle sue funzioni, mentre la rigettava nei confronti diAvverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.Si costituiva ritualmente [OSCURATO:SOCIETA]. contestando il gravame echiedendone il rigetto mentre [OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace.Con sentenza nr 1023/2021 la Corte di appello di Ancona rigettava ilgravame.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi cui ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]. concontroricorso. Nessuno si è costituito per [OSCURATO:PERSONA].La Corte rileva che non vi è prova agli atti di causa della notifica a MauroPoliti che è litisconsorte processuale essendo stata svolta dalla Finecobankazione di rivalsa. Manca infatti la cartolina di ricevimento relativa allanotifica.E’ dunque necessario integrare il contraddittorio nei suoi confronti e quindila causa va rimessa sul ruolo assegnando un termine di 60 giorni per ilrelativo incombente.Numero registro generale 7195/2022Numero sezionale 2611/2026Numero di raccolta generale 20281/2026Data pubblicazione 17/06/2026 P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’integrazione delcontraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e assegnando per il relativoincombente il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presenteordinanza.Così deciso in Roma 11.06.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 20281/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris