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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41980/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che l'articolato motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità quanto a destinazioni a terzi della sostanza stupefacente cl,t tipo eroina è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenzaxnon solo il significativo dato quantitativo della sostanza, ma anche le modalità di detenzione con particolare riferimento al dato che vedeva lo stupefacente essere stato occultato all'interno delle mutande; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/09/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che l'articolato motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità quanto a destinazioni a terzi della sostanza stupefacente cl,t tipo eroina è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenzaxnon solo il significativo dato quantitativo della sostanza, ma anche le modalità di detenzione con particolare riferimento al dato che vedeva lo stupefacente essere stato occultato all'interno delle mutande; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/
Sentenza Cassazione n. 41980/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris