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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19566/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.); lette le conclusioni rassegnate dalla parte civile; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce contraddittorietà della motivazione tra la parte in cui si afferma che l'utenza telefonica in rilievo era riconducibile all'imputata e quella in cui si sostiene che l'utenza telefonica è intestata alla sorella dell'imputata ([OSCURATO:PERSONA]), è manifestamente infondato, poiché non vi è alcun contrasto tra le due affermazioni: l'utenza telefonica formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA] ben può essere nella disponibilità di fatto di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, infine, che non vada accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a formulare delle conclusioni neppure previste dal procedimento in oggetto disciplinato dagli artt. 610, comma 1 e 611, comma 1, cod. proc. pen. - senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.); lette le conclusioni rassegnate dalla parte civile; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce contraddittorietà della motivazione tra la parte in cui si afferma che l'utenza telefonica in rilievo era riconducibile all'imputata e quella in cui si sostiene che l'utenza telefonica è intestata alla sorella dell'imputata ([OSCURATO:PERSONA]), è manifestamente infondato, poiché non vi è alcun contrasto tra le due affermazioni: l'utenza telefonica formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA] ben può essere nella disponibilità di fatto di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, infine, che non vada accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a formulare delle conclusioni neppure previste dal procedimento in oggetto disciplinato dagli artt. 610, comma 1 e 611, comma 1, cod. proc. pen. - senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così de
Sentenza Cassazione n. 19566/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris