CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 48551/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del Palermo del 24.5.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] D'Aquino che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 24.5.2022, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Albero contro il provvedimento di sequestro probatorio adottato dal PM del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed avente ad oggetto un'autovettura Peugeot 3008; 2. ricorre per cassazione il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA]Albero, lamentando violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione: rileva che il ricorrente, che aveva acquistato il veicolo Peugeot 3008 da tale [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, era certamente legittimato ad agire per la sua restituzione, avendolo nelle more venduto a tale Castando cui non lo aveva tuttavia ancora trasferito, essendone nel frattempo sempre rimasto in possesso; richiama, a tal proposito, il disposto dell'art. 355, comma 3, cod. proc. pen. a proposito della legittimazione a chiederne la restituzione che tale norma riconosce sia a chi ha diritto alla restituzione, sia a colui nei cui confronti il sequestro era stato eseguito; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva che, effettivamente, a differenza del sequestro preventivo, nel sequestro probatorio legittimato a proporre impugnazione è anche colui al quale il bene sia stato sequestrato indipendentemente dalla possibilità di ottenerne la restituzione qualora non proprietario; se non ché, aggiunge, il Tribunale ha correttamente sottolineato come il ricorrente non abbia allegato nulla in ordine al suo interesse ad agire per la restituzione del veicolo. 4. Il ricorso è fondato. 4.1 Si tratta, nel caso di specie, di un sequestro "penale" disposto dal PM nell'ambito di un procedimento a carico di tale [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e che aveva avuto attinto la vettura Peugeot 3008 che, ha rilevato il Tribunale, risulterebbe venduta da [OSCURATO:PERSONA]Albero a tale [OSCURATO:PERSONA] con scrittura privata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] come attestato dal certificato cronologico del PRA aggiornato alla data del 27.4.2022. Per questa ragione, secondo il Tribunale, il D'Albero, in quanto non (più) proprietario del veicolo, non era legittimato a richiederne la restituzione e non poteva vantare interesse alcuno alla impugnazione. 4.2 Evidente, allora, l'errore di diritto in cui è incorso il giudice del merito cautelare avendo questa Corte più volte chiarito che la persona avente diritto alla restituzione del bene, legittimata a proporre ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa dal tribunale del riesame, si identifica in colui al quale il bene è stato sottratto con il sequestro probatorio (da ultimo, Sez. 2 -, n. 41107 del 24/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277927 - 01, in cui la Corte, in applicazione di tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del denunziante per appropriazione indebita avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva restituito il bene oggetto della denunzia a chi lo deteneva al momento del sequestro; conf., Sez. 2, n. 46651 del 23/10/2012, Morabito, Rv. 253897 - 01). 5. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con restituzione degli atti al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.. sentenza a motivazione semplifica