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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 34067/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la ricorrente alla pena di anno 1 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 5 d.lgs. 74/2000, per aver, in qualità di legale rappresentante della società, omesso di presentare la dichiarazione relativa alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, al fine di evadere le imposte stesse.

La ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

La censura è manifestamente infondata.

Il reato è stato commesso il 29/12/2015.

Si calcolano a decorrere da tale data i dieci anni ai quali si aggiungono i 35 giorni di sospensione.

Il reato, quindi, si è prescritto il 2/02/2026, mentre la sentenza di appello è stata emessa il 22/01/2026.

L'inammissibilità del ricorso preclude d'altronde la computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all'emanazione della sentenza di secondo grado.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione .pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MIl consigliere estensore Il Presidente M ria B gro Andrea GentilirL. /t, [OSCURATO:PERSONA] CANCELk Pri A Sezione '41 22 SET 2026 I DIRETIORF AMMINISTRA11V Doti.

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la ricorrente alla pena di anno 1 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 5 d.lgs. 74/2000, per aver, in qualità di legale rappresentante della società, omesso di presentare la dichiarazione relativa alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, al fine di evadere le imposte stesse. La ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La censura è manifestamente infondata. Il reato è stato commesso il 29/12/2015. Si calcolano a decorrere da tale data i dieci anni ai quali si aggiungono i 35 giorni di sospensione. Il reato, quindi, si è prescritto il 2/02/2026, mentre la sentenza di appello è stata emessa il 22/01/2026. L'inammissibilità del ricorso preclude d'altronde la computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all'emanazione della sentenza di secondo grado. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione .pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl consigliere estensore Il Presidente M ria B gro Andrea GentilirL. /t, [OSCURATO:PERSONA] CANCELk Pri A Sezione '41 22 SET 2026 I DIRETIORF AMMINISTRA11V Doti. P
Sentenza Cassazione n. 34067/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris