CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2024
Cassazione n. 09507/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 26445/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Amico è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006; Rilevato che l'imputato formula un atto di appello in cui lamenta l'omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di proscioglimento di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Ritenuto che la censura è inconsistente perché dalla motivazione si desume la non particolare tenuità del fatto: l'imputato trasportava un numero, 1055 rottami ferrosi, definito elevato dal Giudice, in assenza dei FIR e senza documentazione attestante la relativa provenienza, ed era anche privo dei requisiti formali per lo svolgimento dell'attività di raccolta del ferro; Rilevato che la circostanza dedotta a discolpa della necessità di guadagnare, rendendo al contempo un servizio alla collettività, è irrilevante ai fini del riconoscimento della causa di proscioglimento; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente