CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2024
Cassazione n. 10832/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6975/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 1095/2016 depositata il 15/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la pronuncia di primo grado, rigettando l’appello dell’Amministrazione, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento emesso nei confronti dell’Ente religioso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] Orione per IRES 2007, con il quale era stato disconosciuta l’applicazione della aliquota agevolata del 16.50% alla plusvalenza derivante da compravendita immobiliare. 2. Resiste l’Ente contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. l’Amministrazione denuncia la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 D.P.R. 601/1973 e degli artt. 2697 e 2727 c.c.». 1.1. La ricorrente lamenta che la CTR, ponendosi in contrasto con la previsione di cui all'art. 6 D.P.R. n. 601/73, abbia ritenuto spettante il beneficio della tassazione, ai fini Ires, con aliquota agevolata del 16,50%, in luogo dell’aliquota ordinaria al 33%, ritenendo che unico presupposto di applicabilità della disposizione fosse dato dalla qualità soggettiva della contribuente, senza verificare se l'operazione fosse in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con il fine di religione o di culto dell’Ente. 2. Con il secondo motivo, in via subordinata rispetto al precedente, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l’«Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», in quanto la CTR avrebbe omesso di esaminare che la plusvalenza scaturita dalla cessione del terreno, va tassata, ai fini Ires, con aliquota ordinaria al 33% e non con aliquota agevolata del 16.50%, perché, su richiesta dell'Ufficio, l'Ente non ha dato prova della sussistenza del presupposto oggettivo del diritto all'agevolazione sull'imponibile. 3. Con il terzo strumento di impugnazione l’Agenzia delle entrate, in subordine, denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la «Nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., senza pronunciarsi sulla sanzione per infedele dichiarazione ex art. 1 comma 2 D.Lgs. 471/1997, vista l'omessa esposizione della plusvalenza, che costituisce materia imponibile certa, in quanto riconosciuta dalla CTP con la sentenza 1049/10/2014 e non impugnata, in sede d'appello, dall'Ente religioso, con passaggio in giudicato del relativo capo. 4. Con il quarto motivo, sempre in via subordinata la ricorrente ripropone la medesima doglianza con riguardo al profilo dell’«Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. 5. Il primo motivo di ricorso è fondato. 5.1. Questa Corte ha affermato che «l'agevolazione di cui all'art. 6, comma 1, d.P.R. n. 601 del 1973 spetta agli enti con finalità di beneficenza o istruzione o ad essi equiparati (come gli enti ecclesiastici con fine di religione o culto) e per le attività non commerciali (o commerciali non prevalenti) in rapporto di strumentalità diretta e immediata con le predette finalità, volte cioè a procacciare i mezzi economici occorrenti allo scopo istituzionale dell'ente e con questo compatibili per natura e attinenza, dovendosi invece escludere la coerenza di quelle attività indifferentemente utilizzabili per il perseguimento di qualsiasi altro scopo e tese al mero procacciamento di utilità economiche, ancorché impiegate per le finalità istituzionali (nella fattispecie, la S.C. ha escluso che l'attività di concessione in locazione di immobili - svolta dall'istituto diocesano per il sostentamento del clero e tesa alla produzione di redditi per integrare la remunerazione spettante ai sacerdoti - costituisca attività commerciale strumentale alle finalità di religione o di culto)» (Cass., 16/01/2023, n. 1164, di recente richiamata da Cass.01/09/2023 n. 25629). Con accenti analoghi si era già espressa Cass., 13/12/2016, n. 25586, secondo cui, «al fine del riconoscimento del beneficio della riduzione alla metà dell'aliquota dell'IRPEG, ai sensi dell'art. 6, lett. h), del d.P.R. n. 601 del 1973, in favore degli enti equiparati a quelli di beneficenza o istruzione, non è sufficiente che essi siano sorti con tali enunciati fini, ma occorre altresì accertare, alla stregua del coordinamento con gli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 598 del 1973, che l'attività in concreto esercitata dagli stessi non abbia carattere commerciale, in via esclusiva o principale, ed inoltre, in presenza di un'attività commerciale di tipo non prevalente, che la stessa sia in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con quei fini, e quindi, non si limiti a perseguire il procacciamento dei mezzi economici al riguardo occorrenti (dovendo altrimenti essere classificata come "attività diversa", soggetta all'ordinaria tassazione)». 5.2. Tale interpretazione appare coerente anche con il caso qui in decisione, garantendo che, in concreto, l’agevolazione si applichi solo in costanza di quelle caratteristiche apprezzate in astratto dal legislatore ai fini dell’inclusione di determinate categorie di contribuenti tra i soggetti beneficiati. 5.3. Nel caso di specie il giudice d’appello non si è conformato ai principi appena esposti, affermando che «L'ente de quo rientra pienamente tra i soggetti indicati nell'art. 6 DPR 601/73 avendo come finalità primaria quella dell'assistenza e della cura alle persone ospitate nel suo istituto, perseguendo così fini statutari di evangelizzazione, apostolato e carità indicati dalla Chiesa», ed anzi precisando che «Si può pertanto affermare che l'ente in questione rientra nella previsione dell'art. 6 DPR 601/73 in forza del fine di religione e di culto esercitato che si può e si deve estrinsecare anche nell'esercizio di attività d'impresa». 6. Assorbiti i restanti motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice di merito per i necessari accertamenti in fatto, da condurre secondo gli esposti principi, nel rispetto degli oneri probatori spettanti alle parti, e affinché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria affinché, in diver