CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 01145/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5838/2013 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 63 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. – controricorrente, ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 26/06/12, depositata il 26/03/2012. F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 5838/2013 Numero sezionale 99/2022 Numero di raccolta generale 1145/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi il processo integralmente estinto per cessata materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso con due motivi contro [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato controricorso nel quale ha svolto ricorso incidentale con due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, indicata in epigrafe, che, rigettando l’appello principale dell’ufficio e quello incidentale della contribuente, aveva confermato la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Asti (sentenza n. 01/02/2010) che, a sua volta, con riferimento agli anni d’imposta 2003 e 2004, in parziale accoglimento dei ricorsi (riuniti) della contribuente, esercente attività di rivendita di tabacchi e generi vari, aveva ritenuto legittimi gli atti impositivi limitatamente ai maggiori ricavi non dichiarati, e, per il resto, li aveva annullati. 2. Con memoria datata 18/11/2021, la contribuente ha premesso che, in data 31/05/2019, in relazione a ciascun avviso, aveva presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi degli artt. 6, 7, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha aggiunto di avere provveduto al pagamento degli interi importi dovuti per la definizione agevolata ed ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere. 3. Entro il 31/12/2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, r.g. n. 5838/2013 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 5838/2013 Numero sezionale 99/2022 Numero di raccolta generale 1145/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020 e, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Al riguardo si precisa che il principio secondo cui le spese del giudizio estinto restano a carico delle parte che le ha anticipate è enunciato in via generale dall’art., 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. 4. Con riferimento al ricorso incidentale della contribuente, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessi termini, Cass. 08/07/2021, n. 19419; nonché: Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata ex art. 11, d.l. n. 50 del 2017, conv. con mod. dalla legge n. 96 del 2017; Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata ex art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225 del 2016). P.Q.M. La Corte dichiar