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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 maggio 2025

Cassazione n. 26647/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] concludeva anch’egli nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] edha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appellodi Roma preso atto del provvedimento di confisca disposto dal Tribunalein data 30 aprile 2024 (che aveva vincolato i beni di cui ai precedenti decreti del 28 novembre 2016,del 12 dicembre 2016, del 15 dicembre 2016 , del 10 gennaio 2017 del 22 maggio 2017 e del 18 dicembre 2017) disponeva il sequestro preventivo funzionale alla confisca di tali beni (quelli vincolati in origine con idecreti del 28 novembre 2016, 10 gennaio 2017 e15 dicembre 2016 erano già stati oggetto di un precedente provvedimento di restituzione, disposto all’esito di altro incidente cautelare ) .

Il provvedimento di sequestro funzionale alla confisca veniva disposto in relazione alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di riciclaggio descritti nei capi di imputazione d), e), f) e g) della rubrica accusatoria.

Contro tale decreto veniva interposto riesamenell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato,già destinatario di un provvedimento di non doversi procedere in relazione alla contestazione di unreato associativo per decorso dei termini di prescrizione.

Il Tribunale,con l’ordinanza impugnata,dichiarava inammissibile il riesame per difetto di legittimazione del Corallo, ritenendo che lo stesso aveva chiesto la restituzione di beni non a lui riferibili , ma riferibili , invece , a complessi aziendali, proprietà immobiliari e conti correnti di società, nonché delle quote della società “ [OSCURATO:PERSONA] ” a loro volta intestate ad altre società. 2.Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore munito di procura speciale del terzointeressato Francesco C orallo che deduceva: 2.1.violazione di legge (art t . 321 cod. proc. pen. , 648 - bis cod. pe n .) : contrariamente a quanto ritenuto i beni sarebbe richiesti sarebbero di esclusiva proprietà del Corallo;

2.2. violazione di legge(art. 321 cod. proc. pen.): la Corte di appello di Roma avrebbe eluso l’esecuzione del provvedimento con il quale è stata disposta la restituzione dei beni vincolati con il decreto di sequestrodel 15/12/2016, rinnovando il vincolo in violazione del principio del ne bis in idem;

2.3. Le ragioni del ricorso venivano ribaditecon memoria del 5 maggio 2025 a firma dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con la quale si rilevava la contra ddizione tra il ritenuto difetto di legittimazione del Corallo, equanto affermato negli originari provvedimenti di sequestro, secondo i q uali i beni vincolati erano nella disponibilità del ricorrente, nonostante gli schermi societari. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorsoè fondato. 1.1.[OSCURATO:PERSONA] riafferma che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicandoo in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez.U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezionisemplici (tra le altre, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 , Mannolo, Rv. 285608 –01 Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).

1.2. Nel caso in esame la questione devoluta al Tribunale per il riesame era essenzialmente quella di verificare la “effettiva titolarità”dei beni sequestrati in capo al Corallo, prosciolto in primo grado per il reato associativoin quanto estinto per decorso del termine di prescrizione.

Si premetteche il vincolo dei beni dei quali si chiede la restituzione è stato disposto dalla Corte di appello di Roma il 27 dicembre 2024in relazione ai reat i di riciclaggio per il quale è stato condannato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è d evoluta la valutazione della legittimità del procedimento incidentale attivato dal Corallo per ottenere la restituzione dei beni sequestrati dei quali , in via preliminare egli rivendica la titolarità.

Sul punto si rileva che la questione della “titolarità dei beni”, nonostante fosse stata precisamente individuata con l’istanza di riesame, è stata affrontata in modo assertivodal Tribunale, dato che, con l ’ ordinanza impugnata , è stato perentoriamente escluso che il Corallo avesse diritto alla restituzione poichéi beni richiesti erano riferibili a delle persone giuridiche.

Tale affermazione non tiene conto (a ) del fatto che il vincolo i n contestazione si riferisce a beni “in origine”vincolati con i decreti del 28 novembre 2016 , del 12 dicembre 2016,del 15 dicembre 2016,del 10 gennaio 2017, del 22 maggio 2017 e del 18 dicembre 2017, alcuni dei quali facevano riferimento a beni nella effettiva disponibilità del Corallo , (b) del fatto che la titolarità in capo al Corallo di tali beni è stata ritenuta anche dai provvedimenti di restituzione relativi ai beni sequest r a t i con i decreti del 2 8 novembre 2016, 10 gennaio 2017 e 18 dicembre 2017(pag. 2 del provvedimento impugnato)

1.3. In sintesi il Collegio rileva: - c he con provvedimento del 27 dicembre 2024 sono stati vincolati con sequestro preventivo funzionale a garantire la confisca i beni in origine sequestrati con i decretidel 28 novembre 2016, del 12 dicembre 2016 , del 15 dicembre 2016 , del 10 gennaio 2017, del 22 maggio 2017 e del 18 dicembre 2017 ( ad eccezione dell’appartamento di [OSCURATO:PERSONA]); - c he tali beni sono stati vincolat i in relazione alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di riciclaggio contestati ai capi d) e), f) e g),al fine di garantire la possibilità di eseguire la confisca disposta con la stessa sentenza (pronunciata dal Tribunale di Roma del 30 aprile 2024), - che in relazione a d alcuni dei beni in origine sequestrati e ra già stata disposta la restituzione in favore del Corallo, conesplicito riconosciment o in capo all o stesso della titolarità dei beni restituiti (si tratta dei decreti i decreti del 2 8 novembre 2016, del10 gennaio 2017 e del 18 dicembre 2017 ); - c he la restituzione a Corallo di tali beni era giustificata dalla estinzione per prescrizione del reato associativo del quale lo stesso era imputato; - c he l ’ oggett o principale della richiesta di riesame contro il decreto di sequestro preventivo del 27 dicembre 2024 era il riconoscimento della titolarità dei beni vincolati in capo al Corallo, titolarità che costituiva il presupposto per l ’ istanza di restituzione; - c he in relazione a tale questione i l provvedimento impugnato ha offerto un a motivazione “apparente”che valorizza in modo assertivo la riconducibilità dei beni dei quali si chiede la restituzione adelle persone giuridiche, senza alcun confronto con la questione espressamente devoluta , che implicava la necessaria considerazione del contenuto degli originari decreti di sequestro e dei correlati provvedimenti di restituzione; - c he , quindi , deve essere rilevata la violazione di legge .

1.4. Si dispone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata,con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma,competente ai sensi dell’art. 324, comma 5 , cod. proc. pen.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di R oma competente ai sensi dell'art. 324, comma. 5, cod. proc. pen.

Così è deciso, 14maggio 2025. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’accoglimento del ricorso. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] concludeva anch’egli nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] edha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appellodi Roma preso atto del provvedimento di confisca disposto dal Tribunalein data 30 aprile 2024 (che aveva vincolato i beni di cui ai precedenti decreti del 28 novembre 2016,del 12 dicembre 2016, del 15 dicembre 2016 , del 10 gennaio 2017 del 22 maggio 2017 e del 18 dicembre 2017) disponeva il sequestro preventivo funzionale alla confisca di tali beni (quelli vincolati in origine con idecreti del 28 novembre 2016, 10 gennaio 2017 e15 dicembre 2016 erano già stati oggetto di un precedente provvedimento di restituzione, disposto all’esito di altro incidente cautelare ) . Il provvedimento di sequestro funzionale alla confisca veniva disposto in relazione alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di riciclaggio descritti nei capi di imputazione d), e), f) e g) della rubrica accusatoria. Contro tale decreto veniva interposto riesamenell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato,già destinatario di un provvedimento di non doversi procedere in relazione alla contestazione di unreato associativo per decorso dei termini di prescrizione. Il Tribunale,con l’ordinanza impugnata,dichiarava inammissibile il riesame per difetto di legittimazione del Corallo, ritenendo che lo stesso aveva chiesto la restituzione di beni non a lui riferibili , ma riferibili , invece , a complessi aziendali, proprietà immobiliari e conti correnti di società, nonché delle quote della società “ [OSCURATO:PERSONA] ” a loro volta intestate ad altre società. 2.Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore munito di procura speciale del terzointeressato Francesco C orallo che deduceva: 2.1.violazione di legge (art t . 321 cod. proc. pen. , 648 - bis cod. pe n .) : contrariamente a quanto ritenuto i beni sarebbe richiesti sarebbero di esclusiva proprietà del Corallo; 2.2. violazione di legge(art. 321 cod. proc. pen.): la Corte di appello di Roma avrebbe eluso l’esecuzione del provvedimento con il quale è stata disposta la restituzione dei beni vincolati con il decreto di sequestrodel 15/12/2016, rinnovando il vincolo in violazione del principio del ne bis in idem; 2.3. Le ragioni del ricorso venivano ribaditecon memoria del 5 maggio 2025 a firma dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con la quale si rilevava la contra ddizione tra il ritenuto difetto di legittimazione del Corallo, equanto affermato negli originari provvedimenti di sequestro, secondo i q uali i beni vincolati erano nella disponibilità del ricorrente, nonostante gli schermi societari. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorsoè fondato. 1.1.[OSCURATO:PERSONA] riafferma che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicandoo in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez.U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezionisemplici (tra le altre, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 , Mannolo, Rv. 285608 –01 Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). 1.2. Nel caso in esame la questione devoluta al Tribunale per il riesame era essenzialmente quella di verificare la “effettiva titolarità”dei beni sequestrati in capo al Corallo, prosciolto in primo grado per il reato associativoin quanto estinto per decorso del termine di prescrizione. Si premetteche il vincolo dei beni dei quali si chiede la restituzione è stato disposto dalla Corte di appello di Roma il 27 dicembre 2024in relazione ai reat i di riciclaggio per il quale è stato condannato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è d evoluta la valutazione della legittimità del procedimento incidentale attivato dal Corallo per ottenere la restituzione dei beni sequestrati dei quali , in via preliminare egli rivendica la titolarità. Sul punto si rileva che la questione della “titolarità dei beni”, nonostante fosse stata precisamente individuata con l’istanza di riesame, è stata affrontata in modo assertivodal Tribunale, dato che, con l ’ ordinanza impugnata , è stato perentoriamente escluso che il Corallo avesse diritto alla restituzione poichéi beni richiesti erano riferibili a delle persone giuridiche. Tale affermazione non tiene conto (a ) del fatto che il vincolo i n contestazione si riferisce a beni “in origine”vincolati con i decreti del 28 novembre 2016 , del 12 dicembre 2016,del 15 dicembre 2016,del 10 gennaio 2017, del 22 maggio 2017 e del 18 dicembre 2017, alcuni dei quali facevano riferimento a beni nella effettiva disponibilità del Corallo , (b) del fatto che la titolarità in capo al Corallo di tali beni è stata ritenuta anche dai provvedimenti di restituzione relativi ai beni sequest r a t i con i decreti del 2 8 novembre 2016, 10 gennaio 2017 e 18 dicembre 2017(pag. 2 del provvedimento impugnato) 1.3. In sintesi il Collegio rileva: - c he con provvedimento del 27 dicembre 2024 sono stati vincolati con sequestro preventivo funzionale a garantire la confisca i beni in origine sequestrati con i decretidel 28 novembre 2016, del 12 dicembre 2016 , del 15 dicembre 2016 , del 10 gennaio 2017, del 22 maggio 2017 e del 18 dicembre 2017 ( ad eccezione dell’appartamento di [OSCURATO:PERSONA]); - c he tali beni sono stati vincolat i in relazione alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di riciclaggio contestati ai capi d) e), f) e g),al fine di garantire la possibilità di eseguire la confisca disposta con la stessa sentenza (pronunciata dal Tribunale di Roma del 30 aprile 2024), - che in relazione a d alcuni dei beni in origine sequestrati e ra già stata disposta la restituzione in favore del Corallo, conesplicito riconosciment o in capo all o stesso della titolarità dei beni restituiti (si tratta dei decreti i decreti del 2 8 novembre 2016, del10 gennaio 2017 e del 18 dicembre 2017 ); - c he la restituzione a Corallo di tali beni era giustificata dalla estinzione per prescrizione del reato associativo del quale lo stesso era imputato; - c he l ’ oggett o principale della richiesta di riesame contro il decreto di sequestro preventivo del 27 dicembre 2024 era il riconoscimento della titolarità dei beni vincolati in capo al Corallo, titolarità che costituiva il presupposto per l ’ istanza di restituzione; - c he in relazione a tale questione i l provvedimento impugnato ha offerto un a motivazione “apparente”che valorizza in modo assertivo la riconducibilità dei beni dei quali si chiede la restituzione adelle persone giuridiche, senza alcun confronto con la questione espressamente devoluta , che implicava la necessaria considerazione del contenuto degli originari decreti di sequestro e dei correlati provvedimenti di restituzione; - c he , quindi , deve essere rilevata la violazione di legge . 1.4. Si dispone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata,con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma,competente ai sensi dell’art. 324, comma 5 , cod. proc. pen. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di R oma competente ai sensi dell'art. 324, comma. 5, cod. proc. pen. Così è deciso, 14maggio 2025. [OSCURATO:PERSONA]
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