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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 38976/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Savino VALERIO, Nicola LUCATUORTO e Nicola CAPUTO, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui, in data 14 dicembre 2022 2023, il Tribunale di Bari ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3, mesi 8 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa nei confronti del VALERIO e di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 nei confronti del LUCATUORTO e del CAPUTO.

2. I ricorrenti lamentano, con l'unico motivo di impugnazione la carenza della motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti richiesti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento.

3. I ricorsi sono inammissibili in quanto assolutamente generici e aspecifici (in difetto dell'indicazione di elementi non considerati, o mal considerati); l'invocato difetto di motivazione non è, infatti, immediatamente evincibile dal tenore dei ricorsi in quanto gli imputati si sono limitati alla mera declinazione di argomentazioni apodittiche prive di un reale nesso critico della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non possa trovare ingresso nel giudizio di legittimità tale generica denuncia di vizi poiché essa risulta incompatibile con le caratteristiche del rito speciale (con riguardo alla impossibilità per il giudice di sostituirsi alla determinazione delle parti) e perché si pone in conflitto con i postulati del giudizio rescindente che ha per oggetto il risultato finale raggiunto con il provvedimento impugnato, sicché è inammissibile la denuncia di presunti errori valutativi che non risultano palesi dal provvedimento impugnato.

4. Peraltro il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati, dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.

Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez.

Un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135; Sez.

Un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270; Sez.

Un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, Rv. 214637).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 giugno 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Savino VALERIO, Nicola LUCATUORTO e Nicola CAPUTO, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui, in data 14 dicembre 2022 2023, il Tribunale di Bari ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3, mesi 8 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa nei confronti del VALERIO e di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 nei confronti del LUCATUORTO e del CAPUTO. 2. I ricorrenti lamentano, con l'unico motivo di impugnazione la carenza della motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti richiesti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento. 3. I ricorsi sono inammissibili in quanto assolutamente generici e aspecifici (in difetto dell'indicazione di elementi non considerati, o mal considerati); l'invocato difetto di motivazione non è, infatti, immediatamente evincibile dal tenore dei ricorsi in quanto gli imputati si sono limitati alla mera declinazione di argomentazioni apodittiche prive di un reale nesso critico della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non possa trovare ingresso nel giudizio di legittimità tale generica denuncia di vizi poiché essa risulta incompatibile con le caratteristiche del rito speciale (con riguardo alla impossibilità per il giudice di sostituirsi alla determinazione delle parti) e perché si pone in conflitto con i postulati del giudizio rescindente che ha per oggetto il risultato finale raggiunto con il provvedimento impugnato, sicché è inammissibile la denuncia di presunti errori valutativi che non risultano palesi dal provvedimento impugnato. 4. Peraltro il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati, dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. Un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135; Sez. Un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. Un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, Rv. 214637). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 giugno 2023
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