CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 23177/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] Mariapia ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per tentato furto (in Messina, il 2/12/2018); considerato che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Ga/te/li, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito dato conto delle ragioni del diniego delle generiche (negativa personalità, dedotta dal precedente specifico; modalità della condotta, contraddistinte da astuzia), giustificazione del tutto coerente con i principi di elaborazione giurisprudenziale (quanto alla ratio delle generiche, sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; quanto al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; quanto alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269, in fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, proprio il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato); rilevato, con riferimento alla richiesta di rinvio per accedere all'istituto di cui all'art. 162 ter, cod. pen., che la Corte ha dato atto in sentenza che la prima offerta di risarcimento era stata subordinata alla rimessione della querela (non verificatasi) e di fatto non si era concretizzata e che la seconda non era stata neppure portata a conoscenza della persona offesa; considerato che la perseguibilità del reato a querela è conseguita alla riqualificazione del fatto operata con la sentenza appellata, cosicché non può neppure ritenersi un diritto della parte a ottenere il rinvio dell'udienza del 20 dicembre 2021, a fronte di una precedente richiesta non concretizzatasi e di una seconda (formulata pochi giorni prima dell'udienza) neppure comunicata alla persona offesa, non essendo stato il giudice neppure posto in condizione di valutare la concreta disponibilità dell'imputata alla riparazione e la congruità della somma indicata (sul punto, sez. 3, n. 16674 del 2/3/2021, V., Rv. 281204); che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], te D E POSITATA [OSCURATO:PERSONA] over