CassazionedecretoSezione 7Decisione del 27 giugno 1961
Cassazione n. 39868/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/06/1961 avverso l'ordinanza del 03/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento del provvedimento di merito indicato in epigrafe, emesso dal Tribunale di sorveglianza di Roma il 3 dicembre 2020, recante il rigetto del reclamo proposto avverso il decreto emesso dal Ministro della Giustizia, concernente la proroga della sospensione di alcune regole di trattamento penitenziario, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. Nel ricorso per cassazione si deduce erronea applicazione dell'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., nonché vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e perché volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie. L'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, e da ultimo dall'art. 2, comma 25, lett. d), legge 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni, quando "risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno". L'ambito del sindacato devoluto a questa Corte è segnato dal comma 2- sexies del novellato art. 41-bis, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (tra le i- altre, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha proceduto, con corretta interpretazione ed esatta applicazione dei principi di diritto in materia, alla verifica della permanenza dei dati indicativi della capacità di collegamento del ricorrente con la criminalità organizzata, valorizzando gli elementi sui quali ha fondato la valutazione della pericolosità del medesimo e della legittimità e fondatezza della proroga della misura in oggetto. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato la correttezza del decreto ministeriale, alla luce: del ruolo di vertice rivestito dal Graviano nel gruppo mafioso di appartenenza; dell'irrilevanza della circostanza che prevalentemente si occupasse della gestione finanziaria dei crimini; dell'inidoneità del percorso di studi universitari compiuti dal detenuto a recidere il vincolo associativo; della circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] di Palermo ha valutato come priva di qualsiasi effettività la dichiarazione di dissociazione resa dal Graviano il 6 maggio 2010; del fatto che lo stesso è indicato, nelle note degli inquirenti, come attualmente inserito nel clan di appartenenza; dell'attuale operatività di quest'ultimo; dell'assenza di elementi sintomatici dell'acquisizione di valori di legalità da parte del ricorrente. Tutti questi elementi sono stati ritenuti idonei a dimostrare il pericolo di una ripresa di contatti, da parte del ricorrente, con il clan di appartenenza, e sono stati pertanto valorizzati, secondo un ragionamento logico e nel rispetto della disciplina di riferimento, al fine di giustificare le ulteriori restrizioni trattamentali. La motivazione dell'ordinanza impugnata, condotta nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità di questa Corte, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, non è dunque colpita dalle non fondate censure proposte dal ricorrente, solo formalmente ricollegate ad assunte violazioni di legge, ma sostanzialmente riguardanti profili di merito o di motivazione non proponibili in questa sede. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA]