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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 12669/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16668/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del l.r.p.t. pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via P.L. da Palestrina n. 63, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; – intimato – F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 16668/2015 Numero sezionale 5298/2021 Numero di raccolta generale 12669/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 avverso il decreto del Tribunale di Asti reso nel procedimento ivi pendente, iscritto al n.r.g. 20/2012, rep. n. 1653/15, del 22 maggio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso il decreto con cui Tribunale di Asti ha respinto l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con cui la ricorrente lamentava la mancata ammissione del proprio credito per euro 100.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata in relazione al contratto preliminare di compravendita stipulato con la società in bonis, avente a oggetto l’acquisto di un fabbricato in costruzione.

2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: a.

Primo motivo: «1° - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1329 c.c., in relazione all’art. 360 co. 1° cpc n.3 c.p.c.» deducendo l’erroneità del provvedimento impugnato laddove avrebbe mal interpretato la natura della comunicazione del 30 luglio 2013 rivolta da [OSCURATO:SOCIETA]. al fallimento, che non sarebbe una proposta irrevocabile di acquisto, bensì una semplice dichiarazione di intenti diretta all’eventuale futura stipula di un contratto di transazione; b.

Secondo motivo: «2° - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 95 e 96 R.D. 16 Marzo 1942, n. 267, in relazione all’art. 360 co. 1° cpc n.3 c.p.c.» deducendo l’erroneità del r.g. n. 16668/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 16668/2015 Numero sezionale 5298/2021 Numero di raccolta generale 12669/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 provvedimento impugnato laddove ha escluso che la ricorrente avesse provato il proprio credito, da ritenersi invece documentalmente provato, stante l’inadempimento della promittente venditrice alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare, avente a oggetto un bene non urbanisticamente trasferibile e, come tale, nullo; c.

Terzo motivo: «3° - Violazione e/o falsa applicazione artt.91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1° cpc n.3 c.p.c.» deducendo l’erroneità del provvedimento impugnato laddove ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di opposizione.

2. Il ricorso non può trovare accoglimento.

3. Occorre premettere che il tribunale ha respinto la domanda sulla base di due autonome rationes decidendi: a) da un lato, ha affermato che la domanda di ammissione al passivo era stata rinunciata nel contesto di una proposta irrevocabile di acquisto rivolta al fallimento e poi non onorata; b) dall’altro, ha rilevato il difetto di prova del credito e, in particolare, dell’inadempimento della promittente venditrice alle obbligazioni derivanti dal preliminare, non essendo sufficiente “lo scambio epistolare tra le due società e la copia della nota di iscrizione ipotecaria relativa all’immobile”.

Tali due diverse argomentazioni sono identificabili come entrambe autonomamente in grado di sorreggere la decisione di rigetto, del tutto a prescindere dalla circostanza che la seconda sia indicata “per mera completezza argomentativa”, frase che non ha reale significato, una volta che l’argomentazione sia stata utilizzata dal giudicante per motivare il rigetto della domanda. r.g. n. 16668/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 16668/2015 Numero sezionale 5298/2021 Numero di raccolta generale 12669/2022 Data pubblicazione 20/04/2022

4. Con tali premesse va esaminato con priorità il secondo motivo di ricorso, che è inammissibile, in quanto contenente censure di merito.

Il Tribunale, infatti, ha motivato la mancanza di prova del credito da restituzione del doppio della caparra con la mancanza di prova del dedotto inadempimento della promittente venditrice agli obblighi scaturenti dal preliminare: inadempimento costituito, secondo quanto si legge nella parte narrativa del decreto, dall’essere l’immobile, oggetto del contratto, gravato da ipoteche, che tuttavia la promittente venditrice aveva dimostrato, in altro precedente giudizio di sequestro conservativo, negato dal giudice, essere state fatte oggetto di atti notarili di assenso alla cancellazione da parte dei creditori.

A fronte di ciò, la ricorrente argomenta la censura in esame sulla base dell’introduzione di fatti, relativi a ulteriori e diversi inadempimenti della promittente venditrice (protesti a carico della promittente veditrice, irregolarità urbanistiche, ecc.) non risultanti dal provvedimento impugnato, così affidandosi ad argomentazioni di puro merito, trascurando che in sede di legittimità non possono essere effettuati gli accertamenti di fatto necessari a dare fondamento alla sua tesi.

5. Il primo motivo, sulla base delle premesse sopra illustrate in relazione all’autonomia delle due ragioni contenute nel decreto, resta assorbito.

6. Il terzo motivo è infondato, atteso che la condanna alle spese è stata disposta in evidente applicazione del principio di soccombenza, laddove la lamentata identificazione degli onorari ai limiti massimi dello scaglione non qualifica in alcun modo l’asserita falsa applicazione di legge, che può derivare solo dalla liquidazione r.g. n. 16668/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 16668/2015 Numero sezionale 5298/2021 Numero di raccolta generale 12669/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 di importi inferiori o superiori agli scaglioni di cui al D.M.

Giustizia n. 55 del 2014.

7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite della presente fase, stante la mancata attività difensiva del fallimento.

8. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 16668/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16668/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del l.r.p.t. pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via P.L. da Palestrina n. 63, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; – intimato – F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 16668/2015 Numero sezionale 5298/2021 Numero di raccolta generale 12669/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 avverso il decreto del Tribunale di Asti reso nel procedimento ivi pendente, iscritto al n.r.g. 20/2012, rep. n. 1653/15, del 22 maggio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso il decreto con cui Tribunale di Asti ha respinto l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con cui la ricorrente lamentava la mancata ammissione del proprio credito per euro 100.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata in relazione al contratto preliminare di compravendita stipulato con la società in bonis, avente a oggetto l’acquisto di un fabbricato in costruzione. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: «1° - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1329 c.c., in relazione all’art. 360 co. 1° cpc n.3 c.p.c.» deducendo l’erroneità del provvedimento impugnato laddove avrebbe mal interpretato la natura della comunicazione del 30 luglio 2013 rivolta da [OSCURATO:SOCIETA]. al fallimento, che non sarebbe una proposta irrevocabile di acquisto, bensì una semplice dichiarazione di intenti diretta all’eventuale futura stipula di un contratto di transazione; b. Secondo motivo: «2° - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 95 e 96 R.D. 16 Marzo 1942, n. 267, in relazione all’art. 360 co. 1° cpc n.3 c.p.c.» deducendo l’erroneità del r.g. n. 16668/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 16668/2015 Numero sezionale 5298/2021 Numero di raccolta generale 12669/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 provvedimento impugnato laddove ha escluso che la ricorrente avesse provato il proprio credito, da ritenersi invece documentalmente provato, stante l’inadempimento della promittente venditrice alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare, avente a oggetto un bene non urbanisticamente trasferibile e, come tale, nullo; c. Terzo motivo: «3° - Violazione e/o falsa applicazione artt.91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1° cpc n.3 c.p.c.» deducendo l’erroneità del provvedimento impugnato laddove ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di opposizione. 2. Il ricorso non può trovare accoglimento. 3. Occorre premettere che il tribunale ha respinto la domanda sulla base di due autonome rationes decidendi: a) da un lato, ha affermato che la domanda di ammissione al passivo era stata rinunciata nel contesto di una proposta irrevocabile di acquisto rivolta al fallimento e poi non onorata; b) dall’altro, ha rilevato il difetto di prova del credito e, in particolare, dell’inadempimento della promittente venditrice alle obbligazioni derivanti dal preliminare, non essendo sufficiente “lo scambio epistolare tra le due società e la copia della nota di iscrizione ipotecaria relativa all’immobile”. Tali due diverse argomentazioni sono identificabili come entrambe autonomamente in grado di sorreggere la decisione di rigetto, del tutto a prescindere dalla circostanza che la seconda sia indicata “per mera completezza argomentativa”, frase che non ha reale significato, una volta che l’argomentazione sia stata utilizzata dal giudicante per motivare il rigetto della domanda. r.g. n. 16668/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 16668/2015 Numero sezionale 5298/2021 Numero di raccolta generale 12669/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 4. Con tali premesse va esaminato con priorità il secondo motivo di ricorso, che è inammissibile, in quanto contenente censure di merito. Il Tribunale, infatti, ha motivato la mancanza di prova del credito da restituzione del doppio della caparra con la mancanza di prova del dedotto inadempimento della promittente venditrice agli obblighi scaturenti dal preliminare: inadempimento costituito, secondo quanto si legge nella parte narrativa del decreto, dall’essere l’immobile, oggetto del contratto, gravato da ipoteche, che tuttavia la promittente venditrice aveva dimostrato, in altro precedente giudizio di sequestro conservativo, negato dal giudice, essere state fatte oggetto di atti notarili di assenso alla cancellazione da parte dei creditori. A fronte di ciò, la ricorrente argomenta la censura in esame sulla base dell’introduzione di fatti, relativi a ulteriori e diversi inadempimenti della promittente venditrice (protesti a carico della promittente veditrice, irregolarità urbanistiche, ecc.) non risultanti dal provvedimento impugnato, così affidandosi ad argomentazioni di puro merito, trascurando che in sede di legittimità non possono essere effettuati gli accertamenti di fatto necessari a dare fondamento alla sua tesi. 5. Il primo motivo, sulla base delle premesse sopra illustrate in relazione all’autonomia delle due ragioni contenute nel decreto, resta assorbito. 6. Il terzo motivo è infondato, atteso che la condanna alle spese è stata disposta in evidente applicazione del principio di soccombenza, laddove la lamentata identificazione degli onorari ai limiti massimi dello scaglione non qualifica in alcun modo l’asserita falsa applicazione di legge, che può derivare solo dalla liquidazione r.g. n. 16668/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 16668/2015 Numero sezionale 5298/2021 Numero di raccolta generale 12669/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 di importi inferiori o superiori agli scaglioni di cui al D.M. Giustizia n. 55 del 2014. 7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite della presente fase, stante la mancata attività difensiva del fallimento. 8. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 16668/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F
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