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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 17520/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23934/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentat a e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] unitamente e disgiuntamente tra di loro; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA L [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' che l a rappresent ano e difend ono unitamente e disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 35/2019 , depositata il19/02/2019, R.G.N. 104/2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d'Appello di Milano ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione di primo grado, che aveva condannato Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della somma di euro 4.246,64, a titolo di maggiorazioni spettanti per il lavoro notturno e festivo, e dichiarato prescritto il diritto alle differenze retributive per il periodo anteriore al 19.5.2012 (anni dal 2007 -mesi da luglio a dicembre -al 2012 – mesi da gennaio a maggio), avendo la lavoratrice interrotto la prescrizione col deposito del ricorso giudiziale in data 19.5.2017.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che le modifiche introdotte dalla legge n. 92 del 2012 alla disciplina di tutela del lavoratore in caso di licenziamento non abbiano fatto venir meno la stabilità del rapporto lavorativo, che continua ad essere assicurata dalla previsione della reintegra in misura non residuale e da indennità risarcitorie di non esiguo valore.

Tale disciplina, secondo i giudici di appello, consente di escludere che il lavoratore possa trovarsi in una condizione psicologica di metus, da essere indotto a rinunciare all'esercizio dei propri diritti.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.

Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.

Considerato che:

4. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c., per avere la sentenza d’appello affermato che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre in costanza del rapporto di lavoro, pur dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 92 del 2012 alla disciplina della tutela in caso di licenziamento.

5. Il motivo è fondato.

6. Questa Corte ha recentemente affermato il seguente principio di diritto: “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246 del 2022).

7. Poiché la Corte d’appello non si è attenuta al principio appena richiamato, e a cui si intende dare piena continuità, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un riesame della fattispecie uniformandosi alla regola di diritto enunciata, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23934/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentat a e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] unitamente e disgiuntamente tra di loro; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA L [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' che l a rappresent ano e difend ono unitamente e disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 35/2019 , depositata il19/02/2019, R.G.N. 104/2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'Appello di Milano ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione di primo grado, che aveva condannato Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della somma di euro 4.246,64, a titolo di maggiorazioni spettanti per il lavoro notturno e festivo, e dichiarato prescritto il diritto alle differenze retributive per il periodo anteriore al 19.5.2012 (anni dal 2007 -mesi da luglio a dicembre -al 2012 – mesi da gennaio a maggio), avendo la lavoratrice interrotto la prescrizione col deposito del ricorso giudiziale in data 19.5.2017. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che le modifiche introdotte dalla legge n. 92 del 2012 alla disciplina di tutela del lavoratore in caso di licenziamento non abbiano fatto venir meno la stabilità del rapporto lavorativo, che continua ad essere assicurata dalla previsione della reintegra in misura non residuale e da indennità risarcitorie di non esiguo valore. Tale disciplina, secondo i giudici di appello, consente di escludere che il lavoratore possa trovarsi in una condizione psicologica di metus, da essere indotto a rinunciare all'esercizio dei propri diritti. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. Considerato che: 4. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c., per avere la sentenza d’appello affermato che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre in costanza del rapporto di lavoro, pur dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 92 del 2012 alla disciplina della tutela in caso di licenziamento. 5. Il motivo è fondato. 6. Questa Corte ha recentemente affermato il seguente principio di diritto: “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246 del 2022). 7. Poiché la Corte d’appello non si è attenuta al principio appena richiamato, e a cui si intende dare piena continuità, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un riesame della fattispecie uniformandosi alla regola di diritto enunciata, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giu
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