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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00433/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10429/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA n.2995/2017 depositata i l 16/10/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] della Puglia (hinc: CTR), con sentenza n. 2995/2017, depositata in data 16/10/2017, accogliendo l’appello proposto dalla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dal sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di liquidatore e legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza n. 3671/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Bari, ha annullato la cartella di pagamento n. 01420130029409083.

2. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.

4. Si è costituito il sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

5. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. non si è costituita.

Considerato che:

1. In via preliminare, occorre rilevare la mancata integrazione del contraddittorio all’Agenzia delle Entrate Riscossione – Area territoriale di Bari, parte del giudizio di appello concluso con la sentenza impugnata davanti a questa Corte, non essendo riscontrata la notificazione del ricorso in cassazione nei suoi confronti.

2. La causa deve essere, pertanto, rinviata a nuovo ruolo fissando, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il termine per la notificazione del ricorso all’agente della riscossione.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo; fissa alla ricorrente termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento per la notificazione del ricorso e della presente ordinanza all’Agenzia delle entrate – Riscossio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10429/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA n.2995/2017 depositata i l 16/10/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] della Puglia (hinc: CTR), con sentenza n. 2995/2017, depositata in data 16/10/2017, accogliendo l’appello proposto dalla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dal sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di liquidatore e legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza n. 3671/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Bari, ha annullato la cartella di pagamento n. 01420130029409083. 2. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con due motivi. 4. Si è costituito il sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. 5. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. non si è costituita. Considerato che: 1. In via preliminare, occorre rilevare la mancata integrazione del contraddittorio all’Agenzia delle Entrate Riscossione – Area territoriale di Bari, parte del giudizio di appello concluso con la sentenza impugnata davanti a questa Corte, non essendo riscontrata la notificazione del ricorso in cassazione nei suoi confronti. 2. La causa deve essere, pertanto, rinviata a nuovo ruolo fissando, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il termine per la notificazione del ricorso all’agente della riscossione. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo; fissa alla ricorrente termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento per la notificazione del ricorso e della presente ordinanza all’Agenzia delle entrate – Riscossio
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