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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 41828/2021

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a seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale relativa al dispositivo letto in udienza del procedimento n. 33306/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 20641/21 del 12 marzo 2021 emessa nel procedimento iscritto al n. 33306/2020 R.G. questa Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e ha conseguentemente ridotto l'aumento di pena per la recidiva.

Veniva, tuttavia, rilevata la presenza di un errore materiale nel dispositivo letto in udienza, in quanto dopo le parole «anni tre e mesi nove di reclusione», venivano omesse le parole «oltre alla riduzione di un terzo per il rito e, quindi, in anni due e mesi sei di reclusione; rigetta nel resto il ricorso.».

All'errore deve porsi rimedio attraverso il procedimento di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., disponendosi conseguentemente la correzione del dispositivo relativo al suddetto ricorso aggiungendo dopo le parole «anni tre e mesi nove di reclusione» la locuzione sopra già riportata.

P. Q. M .

Dispone la correzione dell'errore materiale del dispositivo letto in udienza del procedimento n. 33306/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che, dopo le parole "anni tre e mesi nove di reclusione", si leggano le parole "oltre alla riduzione di un terzo per il rito e, quindi, in anni due e mesi sei di reclusione; rigetta nel resto il ricorso.".

Così deciso il 15/09/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] /29.A 6- [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale relativa al dispositivo letto in udienza del procedimento n. 33306/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 20641/21 del 12 marzo 2021 emessa nel procedimento iscritto al n. 33306/2020 R.G. questa Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e ha conseguentemente ridotto l'aumento di pena per la recidiva. Veniva, tuttavia, rilevata la presenza di un errore materiale nel dispositivo letto in udienza, in quanto dopo le parole «anni tre e mesi nove di reclusione», venivano omesse le parole «oltre alla riduzione di un terzo per il rito e, quindi, in anni due e mesi sei di reclusione; rigetta nel resto il ricorso.». All'errore deve porsi rimedio attraverso il procedimento di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., disponendosi conseguentemente la correzione del dispositivo relativo al suddetto ricorso aggiungendo dopo le parole «anni tre e mesi nove di reclusione» la locuzione sopra già riportata. P. Q. M . Dispone la correzione dell'errore materiale del dispositivo letto in udienza del procedimento n. 33306/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che, dopo le parole "anni tre e mesi nove di reclusione", si leggano le parole "oltre alla riduzione di un terzo per il rito e, quindi, in anni due e mesi sei di reclusione; rigetta nel resto il ricorso.". Così deciso il 15/09/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] /29.A 6- [OSCURATO:PERSONA]