CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06608/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che - per quel che qui rileva - ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionato e ne ha confermato la penale responsabilità per i delitti di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen. (capo 1 della rubrica) e art. 612, comma 2, cod. pen. (capo 2); considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta la violazione della legge penale sostanziale e processuale nonché il vizio di motivazione - è manifestamente infondato e generico in quanto, come correttamente esposto già dalla Corte di merito, alla luce di quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. spec. Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, L., Rv. 287746 - 02), a seguito della novella, da parte del d. Igs. n.. 150 del 2022, dell'art. 152, comma 3, n. 1, cod. pen., e dell'art. 142, comma 3, lett. d-bis, disp. att. cod. proc. pen., che hanno codificato l'orientamento espresso da Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239-01), non constano elementi per attribuire la mancata comparizione della persona offesa, per rendere testimonianza, alla mancata della volontà di persistere nella querela (poiché essa risulta derivata unicamente dall'impossibilità di rintracciarla cui ha fatto seguito l'acquisizione delle sue dichiarazioni ex art. 512 cod. proc. pen.); il ricorso nulla deduce con riguardo a tale ultimo profilo; è del tutto privo di specificità pure in ordine al pregiudizio patito dalla difesa in ordine all'«approfondimento dei fatti»; e prospetta un alternativo apprezzamento di fatto, peraltro tramite enunciati assertivi, in ordine alla gravità della minaccia; considerato che il secondo motivo - che denuncia la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla ricostruzione dei fatti - è generico e versato in fatto, in quanto non ha denunciato il travisamento della prova (segnatamente, della deposizione del teste Tornatola) con la necessaria specificità (sia perché il travisamento non può essere ritualmente dedotto mediante la riproduzione o il richiamo parcellizzato degli elementi probatori: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; sia perché il ricorso non muove puntuali censure al riferimento delle dichiarazioni del teste, da parte della Corte di merito, a una precedente aggressione); e nel resto ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso; considerato che il terzo motivo - che la violazione degli art. 133 e 99 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato poiché la Corte distrettuale, quanto alla recidiva, non si è limitata ad apprezzare soltanto i precedenti dell'imputato ma ha chiarito come il suo agire criminale ne abbia palesato la spiccata pericolosità, facendo riferimento pure alle modalità allarmanti del fatto (commesso in danno di un soggetto vulnerabile), negando per tale ragione (e in mancanza di elementi passibili di favorevole valutazione) i presupposti per concedere le attenuanti generiche; si tratta di un'argomentazione congrua, logica e conforme al diritto, che ha indicato gli elementi, rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale riservato al Giudice di meito (cfr. Sez. 2, n.i t 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) e che non può essere in questa sede utilmente sindacata (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del