CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28906/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla condanna per il delitto di all'art.423 cod. pen. - sia del tutto generico, essendosi affermata l'insussistenza di qualunque elemento di prova a sostegno del riconoscimento della volontarietà dell'incendio cagionato dall'imputato, senza in alcun modo confrontarsi con il ragionamento probatorio sviluppato, in maniera congrua e logica, nella sentenza impugnata, ove è stato evidenziato che se egli avesse appiccato il fuoco fortuitamente si sarebbe adoperato per spegnerlo e non avrebbe chiuso la porta dell'appartamento, ostacolando i soccorsi, giungendo ad affermare che la condotta del medesimo fosse stata chiara ritorsione ai danni della ex fidanzata, nell'occasione percossa al volto; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il