CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 15308/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Bari ha rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], dipendente a tempo indeterminato del Comune di Gravina in Puglia dal 2.1.1982 ed inquadrato nella categoria D e profilo professionale di Istruttore direttivo- Ufficiale di P.M., volte adottenere l’accertamento del suo diritto al pagamento delle differenze di retribuzione per le mansioni superiori svolte dal 1.5.2014 al 5.6.2014 e dal 5.7.2014 al 9.10.2015. [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto di avere presieduto commissioni di gara, di avere assunto la responsabilità delle procedure di appalto, di avere sottoscritto contratti, di avere prodotto atti di gestione finanziaria (compresa l’assunzione di spesa), di avere prodotto atti di gestione del personale assegnato alla struttura, di avere rilasciato provvedimenti di autorizzazione e concessioni (il cui rilascio presupponeva accertamenti e valutazioni di natura discrezionale), di avere rilasciato attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali e autenticazioni, di avere sottoscritto gli atti delegati dal Sindaco, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalla Prefettura, di avere partecipato a tutte le conferenze dei dirigenti, di avere assunto la diretta responsabilità, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati di gestione; aveva inoltre dedotto di avere svolto funzioni dirigenziali per il Corpo della [OSCURATO:PERSONA] per un anno, 3 mesi e 8 giorni. 2.La Corte di Appello di Bariha rigettato l’appello principale proposto avverso tale sentenza da [OSCURATO:PERSONA] ed ha accolto l’appello incidentale proposto dal Comune di Gravina di Puglia; in parziale modifica di tale pronuncia ha dunque condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di primo grado. 3. La Corte territoriale,disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello , ha respinto anchel’eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta dal Visci alle udienze del 23.7.2019 e del 23.10.2020 sollevate dal Comune appellato, nonché l’eccezione (sollevata dal Visci) di inammissibilità della documentazione prodotta dal Comune in data 26.4.2023 e nella memoria difensiva depositata in appello. 4. Haescluso che la vacanza del posto in organico costituisca requisito per la parificazione stipendiale in caso di svolgimento di mansioni superioriin quanto riguarda solo la legittimità di detto conferimento; ha pertanto ritenuto che la retribuzione per lo svolgimento di mansioni superiori di tipo dirigenziale sia dovuta anche nel caso di assegnazione di fatto. 5. Il giudice di appello ha inoltre evidenziato che per il Corpo di [OSCURATO:PERSONA], il ruolo apicale di Comandante appartiene all’Area dirigenziale se, in base all’organizzazione del personale del Comune rientra tra i posti con funzione dirigenziale previsti in dotazione organica in base alle previsioni dello Statuto o dell’ente o del Regolamento del personale, nel rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi. 6. Ha ritenuto dirimente la circostanza (risultante dalla documentazione prodotta con le note telematiche del 26.4.2023) che dal 22.11.2011, data di approvazione del nuovo [OSCURATO:PERSONA] del Corpo di [OSCURATO:PERSONA] della città di Gravina di Puglia, il Comandante e il Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] inquadrato in categoria De non più con qualifica dirigenziale. 7. Ha in particolare rilevato che con la deliberazione n. 109 del Registro del 22.11.2011 era stato riscritto l’art. 6 del Regolamento e che l’organizzazione della pianta organica era stata ribadita con la delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 131 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto l’”Approvazione nuova macrostruttura dell’ente Comune di Gravina di Puglia”, evidenziando che tali elementi istruttori convergevano con il contenuto degli altri documenticitati, tra cui il Regolame nto comunale. 8. Ha comunque escluso che dagli elementi istruttori raccolti fosse emerso l’espletamento di prevalenti mansioni dirigenziali, essendo le mansioni descritte nel ricorso sovrapponibili a quelle indicate dall’art. 24 del “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi” approvato con delibera n. 20 del 29.1.2003, con riferimento al “Responsabile dei [OSCURATO:PERSONA]” pacificamente posseduto dal Visci e riconducibili a quelle previste dagli artt. 74 e 77 del medesimo Regolamento quanto al Responsabile dei Servizi. 9. Ha ritenuto la prova testimoniale inidonea a supportare la prospettazione attorea, essendo emerso che il Visci aveva svolto le funzioni di responsabile in turnazione con altri dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di categoria 10. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di duemotivi, illustrati da memoria. 11. Il Comune di Gravina di Puglia ha resistito con controricorso, illustratoda memoria. DIRITTO 1. Con il primo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenzae del procedimento per violazione de gli artt.437, comma secondo, e 345, comma terzo, cod. proc. civ. , per avere la Corte territoriale disatteso l’eccezione di inammissibilità de lla delibera del [OSCURATO:PERSONA] n. 109 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Richiamata la giurisprudenza di legittimità, evidenzia che tale delibera, risultata poi decisiva, non era stata depositata unitamente all’atto di costituzione nel giudizio di appello, ma in prossimità dell’udienza finale di discussione. 2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 437, secondo comma, e 345, terzo comma, cod. proc. civ., nonché degli artt. 50, 107, 109, 110 d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001. Insiste nel sostenere che la delibera del [OSCURATO:PERSONA] n. 109 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata inammissibilmente prodotta in giudizio, precisando che non era dato sapere se tale delibera non era stata approvata in via definitiva. Deduce che i decreti sindacali nn. 35 del 15.5.2014 e n. 62 del 15.7.2014 avevano ad oggetto il conferimento dell’incarico dirigenziale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], precisandoche in base alla delibera n. 25del 9.2.2006, avente ad oggetto “modifiche al regolamento art. 7 della legge n. 65/86”, richiamata dal decreto n. 62/2014 , il Comandante del Corpo di [OSCURATO:PERSONA] è un dirigente. Aggiungeche solo la delibera della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva per la prima volta affermato che il Comandante di [OSCURATO:PERSONA] potesse non ricoprire un incarico dirigenziale; evidenzia che il decreto sindacale n. 35 del 15.5.2014 aveva già esaurito i suoi effetti nel periodo dal 1.5.2014 al 5.6.2014 e che riguardo all’incarico conferito con il decreto n. 62 del 15.7.2014, tale delibera aveva inciso solo sull’ultimo mese del rapporto. Evidenzia che ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 d.lgs. n. 267/2000, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali. Critica la sentenza impugnata per avere erroneamente applicato il “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi” approvato con delibera n. 20 del 29.1.2003, mentre era applicabile ratione temporisl’estratto del verbale delle deliberazioni della giunta comunale n. 12 del 24.1.2013, incontestato, che aveva ad oggetto “l’approvazione della nuova macrostruttura e dotazione organica” e per il Comando della [OSCURATO:PERSONA] prevedeva la figura del dirigente; evidenzia che tale estratto era stato richiamato anche dai nuovi artt. 23, 24 e 24 bis inseriti con la deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 96/2011 e dalla successiva deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n.153/2013. Argomenta che le mansioni svolte dal Visci erano incontestate e che tutta la documentazione riporta la sottoscrizione del Visci come dirigente, come Responsabile e come Comandante del Corpo di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Le censure, che per ragioni logiche va nno trattate congiuntamente, sono inammissibili. La sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel rito del lavoro, dovendosi contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità, il giudice può ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente, qualora li ritenga indispensabili per la decisione, anche in grado di appello, ricorrendo ai poteri officiosi di cui all’art. 437 cod. proc. civ. (v. Cass. n. 22907/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata). Inoltre la seconda censura sollecita un giudizio di merito attraverso la valorizzazione del principio di non contestazion e e s ollecita la rilettura di documenti, alcuni dei quali n emmeno menzionati dalla sentenza impugnata (l’estratto del verbale delle deliberazioni della giunta comunale n. 12 del 24.1.2013,la deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 96/2011 e la successiva deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n.153/2013). Deve in proposito rammentarsi che spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è comunque inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758). Inoltre la censura non si confronta in alcun modo con la seconda ratio decidendi, secondo cui non era emersa la prova dell’effettivo espletamento di mansioni dirigenziali con carattere prevalente da parte del Visci, che aveva svolto funzioni di responsabile in turnazione con altri colleghi di pari qualifica. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 6.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 7. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 2.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnaz