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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07284/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "Accoglimento del ricorso". [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze con decisione del 21 dicembre 2020 ha dichiarato inammissibile l'appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 14 giugno 2016 che aveva dichiarato di non doversi procedere nei loro confronti per essere i reati loro ascritti estinti per prescrizione (entrambi: art. 44, lett.

B, d.P.R. 380/2001, art. 44 lett.

B; solo [OSCURATO:PERSONA]: Art. 337 e 336 cod. pen.).

2. Ricorrono in cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, relativamente alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello.

I ricorrenti avevano prodotto atti dai quali era possibile desumere la loro innocenza: la sentenza della Cassazione, n. 27945/2009 e l'ordinanza del Tribunale del riesame del 27 novembre 2009; la sentenza del TAR Toscana n. 1540 del 2014.

Nessun atto di diffida era stato mai notificato alla proprietaria [OSCURATO:PERSONA], dal Comune di Signa.

I lavori erano legittimamente in corso.

L'ordinanza di sospensione dei lavori era scaduta e le modeste opere di rifinitura erano state regolarmente eseguite, le stesse non potevano neanche considerarsi attività penalmente rilevanti. 2.

2. Violazione di legge (art. 108 cod. proc. pen.; art. 388 cod. pen., art. 121, 129 cod. proc. pen.).

Il tribunale non ha mai risposto alle plurime istanze degli imputati; l'omessa considerazione di una memoria costituisce violazione dei diritti di difesa.

Il tribunale ha negato reiteratamente i termini a difesa, violando in tal modo palesemente i diritti degli imputati. i 2.

3. Violazione di legge (art. 31 e 44 d.P.R. 309/2001).

L'estinzione per prescrizione dei reati edilizi comportava in ogni caso la dichiarazione di revoca dell'ordine di demolizione, emesso dal responsabile del Comune di Signa il 28 marzo 2008. 2.

4. Violazione di legge (art. 45 d.P.R. 308/2001).

I fatti sono meglio descritti nella sentenza numero 1590/2014 e al punto 7 del ricorso in cassazione.

Nell'anno 2003 dopo un incendio, che aveva distrutto due strutture in legno e metallo, la ricorrente aveva provveduto alla loro manutenzione e ad accorpare le due strutture, senza aumento di volume o modifica della sagoma.

Tale intervento era oggetto di accertamento in conformità, ma il Comune non si era mai espresso.

Il TAR, adito, dichiarava che non vi era alcun provvedimento di diniego tacito o espresso per l'accertamento di conformità.

Per questi fatti i due imputati sono stati citati in giudizio, pur nella presenza di numerosi documenti che dimostravano la loro assoluta innocenza; il Tribunale, quindi, erroneamente dichiarava prescritti i reati.

Hanno chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. 2.

5. La Procura Generale della Cassazione, sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. 2.

6. Gli imputati hanno depositato memoria di replica alle conclusioni immotivate della Procura Generale, evidenziando come per la immediata assoluzione oltre alle prove testimoniali sussistevano i documenti da 1 a 18 (riallegati in sede di appello e al ricorso in cassazione) dai quali emergeva ictu oculi l'assoluta innocenza dei ricorrenti.

La stessa Corte di Cassazione nel procedimento per il sequestro preventivo (sentenza n. 27945/2009) e il Tribunale del riesame accertavano che i lavori erano riferiti alla DIA e che nessun atto era mai stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], proprietaria.

Lo stato dei luoghi era il medesimo "legittimato e sancito" nelle concessioni n. 46/96 e 298/01, oltre alla DIA citata.

Le modeste opere di rifinitura erano state completate e, comunque, non potevano ritenersi penalmente rilevanti.

Anche il TAR Toscana provvedeva a sospendere il procedimento amministrativo, in attesa di verificare le ipotesi di falso commessi dalla P.A.

Non è dato comprendere come mai i giudici di merito hanno ritenuto la vicenda complessa, tanto da non poter pronunciare una sentenza di assoluzione.

La vicenda in sede di misura cautelare e al TAR era, invece apparsa, "ictu oculi di facile soluzione". [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono infondati e devono rigettarsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

La Corte di appello ha applicato in modo corretto la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, rilevando come per la pronuncia di assoluzione nel merito era necessario un ulteriore approfondimento da ritenersi precluso, per l'estinzione dei reati • per la prescrizione.

La Corte di appello evidenzia come nessuna rinuncia alla prescrizione è stata formulata dai ricorrenti e gli stessi non hanno nell'appello evidenziato (come era loro preciso onere) elementi certi ed inconfutabili della loro innocenza, per l'immediata pronuncia della sentenza di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.

La Corte di appello, pertanto, in considerazione della complessità delle questioni poste con gli appelli, in relazione alla prescrizione già maturata per tutti i reati, non avrebbe potuto compiere accertamenti di merito per la dichiarazione della sentenza di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.

L'assenza, nelle impugnazioni, di motivi specifici volti a dimostrare in maniera evidente ed incontestabile l'assoluzione nel merito dei due imputati (constatazione, ictu °culi) ha determinato la sentenza di dichiarazione di inammissibilità degli appelli.

L'appello, infatti, al pari del ricorso in cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201; vedi anche Sez. 2, n. 53482 del 15/11/2017 - dep. 24/11/2017, Barbato, Rv. 27137301 e Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017 - dep. 03/08/2017, Criscuolo, Rv. 27079901).

Anche a voler ritenere specifici gli appelli (solo per l'inammissibilità) gli stessi comunque risultavano infondati nel merito in quanto non sono state rilevate, dalla Corte di appello e già dal giudice di primo grado, immediate cause di assoluzione, ictu °cuti, contrariamente a quanto sostenuto anche nel ricorso in cassazione dagli imputati.

4. Sui reati di cui agli art. 336 e 337 cod. pen. non ci sono motivi di ricorso.

La sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze evidenzia come relativamente alla prospettata omessa notifica della diffida del Comune di Signa (sulla quale gli imputati ancora fondano la pronuncia di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., nel ricorso in cassazione) è stata svolta apposita istruttoria dibattimentale con l'acquisizione della documentazione attestante la regolare consegna della diffida; inoltre, gli stessi imputati chiedevano, contraddittoriamente, la decisione solo dopo la definizione dei processi civili pendenti per querela di falso (presentata da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 211 cod. proc. civ.).

Per la regolare consegna della diffida rileva il Tribunale "diffida inviata dal Comune di Signa alla residenza, indicata nella stessa DIA, in [OSCURATO:PERSONA] via Semita

30. La comunicazione della diffida risulta debitamente eseguita presso tale residenza a mezzo sottoscrizione dell'avviso di ricevimento compilata dall'addetto postale.

Il mancato riconoscimento da parte della Corrado della sottoscrizione non incide sulla validità della comunicazione ricevuta anche dal tecnico nominato dalla stessa Corrado.

Le opere eseguite devono pertanto essere considerate prive di titolo legittimante".

5. Infondato anche l'ulteriore motivo della revoca dell'ordine di demolizione del Comune di Signa. [OSCURATO:PERSONA] penale non ha mai ordinato la demolizione in quanto la sentenza di primo grado ha direttamente dichiarato estinti i reati per prescrizione.

La demolizione amministrativa non incide nella vicenda penale; segue la sua autonoma via.

Solo se ci fosse stato l'ordine di demolizione in sede penale lo stesso andrebbe revocato nell'ipotesi di estinzione dei reati per prescrizione.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "Accoglimento del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze con decisione del 21 dicembre 2020 ha dichiarato inammissibile l'appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 14 giugno 2016 che aveva dichiarato di non doversi procedere nei loro confronti per essere i reati loro ascritti estinti per prescrizione (entrambi: art. 44, lett. B, d.P.R. 380/2001, art. 44 lett. B; solo [OSCURATO:PERSONA]: Art. 337 e 336 cod. pen.). 2. Ricorrono in cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, relativamente alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello. I ricorrenti avevano prodotto atti dai quali era possibile desumere la loro innocenza: la sentenza della Cassazione, n. 27945/2009 e l'ordinanza del Tribunale del riesame del 27 novembre 2009; la sentenza del TAR Toscana n. 1540 del 2014. Nessun atto di diffida era stato mai notificato alla proprietaria [OSCURATO:PERSONA], dal Comune di Signa. I lavori erano legittimamente in corso. L'ordinanza di sospensione dei lavori era scaduta e le modeste opere di rifinitura erano state regolarmente eseguite, le stesse non potevano neanche considerarsi attività penalmente rilevanti. 2. 2. Violazione di legge (art. 108 cod. proc. pen.; art. 388 cod. pen., art. 121, 129 cod. proc. pen.). Il tribunale non ha mai risposto alle plurime istanze degli imputati; l'omessa considerazione di una memoria costituisce violazione dei diritti di difesa. Il tribunale ha negato reiteratamente i termini a difesa, violando in tal modo palesemente i diritti degli imputati. i 2. 3. Violazione di legge (art. 31 e 44 d.P.R. 309/2001). L'estinzione per prescrizione dei reati edilizi comportava in ogni caso la dichiarazione di revoca dell'ordine di demolizione, emesso dal responsabile del Comune di Signa il 28 marzo 2008. 2. 4. Violazione di legge (art. 45 d.P.R. 308/2001). I fatti sono meglio descritti nella sentenza numero 1590/2014 e al punto 7 del ricorso in cassazione. Nell'anno 2003 dopo un incendio, che aveva distrutto due strutture in legno e metallo, la ricorrente aveva provveduto alla loro manutenzione e ad accorpare le due strutture, senza aumento di volume o modifica della sagoma. Tale intervento era oggetto di accertamento in conformità, ma il Comune non si era mai espresso. Il TAR, adito, dichiarava che non vi era alcun provvedimento di diniego tacito o espresso per l'accertamento di conformità. Per questi fatti i due imputati sono stati citati in giudizio, pur nella presenza di numerosi documenti che dimostravano la loro assoluta innocenza; il Tribunale, quindi, erroneamente dichiarava prescritti i reati. Hanno chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. 2. 5. La Procura Generale della Cassazione, sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. 2. 6. Gli imputati hanno depositato memoria di replica alle conclusioni immotivate della Procura Generale, evidenziando come per la immediata assoluzione oltre alle prove testimoniali sussistevano i documenti da 1 a 18 (riallegati in sede di appello e al ricorso in cassazione) dai quali emergeva ictu oculi l'assoluta innocenza dei ricorrenti. La stessa Corte di Cassazione nel procedimento per il sequestro preventivo (sentenza n. 27945/2009) e il Tribunale del riesame accertavano che i lavori erano riferiti alla DIA e che nessun atto era mai stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], proprietaria. Lo stato dei luoghi era il medesimo "legittimato e sancito" nelle concessioni n. 46/96 e 298/01, oltre alla DIA citata. Le modeste opere di rifinitura erano state completate e, comunque, non potevano ritenersi penalmente rilevanti. Anche il TAR Toscana provvedeva a sospendere il procedimento amministrativo, in attesa di verificare le ipotesi di falso commessi dalla P.A. Non è dato comprendere come mai i giudici di merito hanno ritenuto la vicenda complessa, tanto da non poter pronunciare una sentenza di assoluzione. La vicenda in sede di misura cautelare e al TAR era, invece apparsa, "ictu oculi di facile soluzione". [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono infondati e devono rigettarsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274). La Corte di appello ha applicato in modo corretto la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, rilevando come per la pronuncia di assoluzione nel merito era necessario un ulteriore approfondimento da ritenersi precluso, per l'estinzione dei reati • per la prescrizione. La Corte di appello evidenzia come nessuna rinuncia alla prescrizione è stata formulata dai ricorrenti e gli stessi non hanno nell'appello evidenziato (come era loro preciso onere) elementi certi ed inconfutabili della loro innocenza, per l'immediata pronuncia della sentenza di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. La Corte di appello, pertanto, in considerazione della complessità delle questioni poste con gli appelli, in relazione alla prescrizione già maturata per tutti i reati, non avrebbe potuto compiere accertamenti di merito per la dichiarazione della sentenza di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. L'assenza, nelle impugnazioni, di motivi specifici volti a dimostrare in maniera evidente ed incontestabile l'assoluzione nel merito dei due imputati (constatazione, ictu °culi) ha determinato la sentenza di dichiarazione di inammissibilità degli appelli. L'appello, infatti, al pari del ricorso in cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201; vedi anche Sez. 2, n. 53482 del 15/11/2017 - dep. 24/11/2017, Barbato, Rv. 27137301 e Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017 - dep. 03/08/2017, Criscuolo, Rv. 27079901). Anche a voler ritenere specifici gli appelli (solo per l'inammissibilità) gli stessi comunque risultavano infondati nel merito in quanto non sono state rilevate, dalla Corte di appello e già dal giudice di primo grado, immediate cause di assoluzione, ictu °cuti, contrariamente a quanto sostenuto anche nel ricorso in cassazione dagli imputati. 4. Sui reati di cui agli art. 336 e 337 cod. pen. non ci sono motivi di ricorso. La sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze evidenzia come relativamente alla prospettata omessa notifica della diffida del Comune di Signa (sulla quale gli imputati ancora fondano la pronuncia di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., nel ricorso in cassazione) è stata svolta apposita istruttoria dibattimentale con l'acquisizione della documentazione attestante la regolare consegna della diffida; inoltre, gli stessi imputati chiedevano, contraddittoriamente, la decisione solo dopo la definizione dei processi civili pendenti per querela di falso (presentata da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 211 cod. proc. civ.). Per la regolare consegna della diffida rileva il Tribunale "diffida inviata dal Comune di Signa alla residenza, indicata nella stessa DIA, in [OSCURATO:PERSONA] via Semita 30. La comunicazione della diffida risulta debitamente eseguita presso tale residenza a mezzo sottoscrizione dell'avviso di ricevimento compilata dall'addetto postale. Il mancato riconoscimento da parte della Corrado della sottoscrizione non incide sulla validità della comunicazione ricevuta anche dal tecnico nominato dalla stessa Corrado. Le opere eseguite devono pertanto essere considerate prive di titolo legittimante". 5. Infondato anche l'ulteriore motivo della revoca dell'ordine di demolizione del Comune di Signa. [OSCURATO:PERSONA] penale non ha mai ordinato la demolizione in quanto la sentenza di primo grado ha direttamente dichiarato estinti i reati per prescrizione. La demolizione amministrativa non incide nella vicenda penale; segue la sua autonoma via. Solo se ci fosse stato l'ordine di demolizione in sede penale lo stesso andrebbe revocato nell'ipotesi di estinzione dei reati per prescrizione. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagam
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