CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 41636/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ilano; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 3 settembre 2025, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto in flagranza differita eseguito nei confronti di B. D. , indagato in ordine al reato di atti persecutori ai danni della ex moglie (art. 612-bis cod. pen.). [OSCURATO:PERSONA], pur riconoscendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari — tanto da applicare contestualmente all'indagato la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa con controllo elettronico — ha ritenuto insussistenti i presupposti per la convalida dell'arresto. In particolare, il giudicante ha osservato che la documentazione (messaggi e video) acquisita in sede di arresto differito, essendo priva di data certa e apparentemente riferibile a un'unica occasione, non consentirebbe di apprezzare, sulla base del solo datodocumentale, l'abitualità della condotta necessaria per configurare la flagranza del reato in contestazione, non potendo a tal fine assumere rilievo suppletivo le dichiarazioni della persona offesa o altri dati ulteriori rispetto a quello elettronico. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso immediato per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, affidando le proprie doglianze a un unico, articolato motivo con il quale deduce l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 382 e 382 -bis cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato si fonderebbe su un'erronea esegesi normativa, laddove pretenderebbe che i dati documentali legittimanti l'arresto differito (documentazione video-fotografica o informatica) debbano dimostrare, di per sé e in via autonoma, l'intera abitualità del comportamento, senza possibilità di integrazione con altri elementi già noti alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto in adeguata considerazione le risultanze degli atti di [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, segnatamente l'annotazione del 1° settembre 2025. Da tale atto emergerebbe che gli operanti avrebbero avuto percezione diretta della ricezione dei messaggi minatori sul telefono della vittima proprio mentre questa si trovava a rendere la denuncia (intorno alle ore 18:00), procedendo all'arresto circa un'ora e venti minuti dopo (ore 19:20), dunque nel pieno rispetto del termine delle quarantotto ore previsto dl l'art. 382-bis cod. proc. pen. Contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza, data e orario dei messaggi sarebbero, dunque, certi, così come l' identificabilità del mittente, memorizzato con l'iniziale del nome e ritratto in volto in un video inviato contestualmente alle minacce. Vi sarebbe stata, poi, la violazione dei criteri di accertamento della flagranza nei reati abituali. Il ricorrente lamenta che l'impostazione del provvedimento impugnato svuoterebbe di significato l'istituto della flagranza differita, che, per i reati abituali, rende l'arresto legittimo quando il fatto documentato non appaia isolato, ma costituisca l'ultimo anello di una catena di comportamenti vessatori. Insomma, la [OSCURATO:PERSONA], al momento dell'arresto, aveva correttamente valorizzato un quadro conoscitiva ampio, derivante non solo dalla documentazione informatica "autoevidente" (messaggi dal tenore inequivocabile), ma anche dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di querela, dalle sommarie informazioni del suo compagno attuale e da un precedente intervento delle Forze dell'Ordine effettuato presso l'abitazione della donna appena la notte precedente. Infine, si evidenzia che per la prova dell'abitualità sarebbero sufficienti anche solo due condotte di minaccia o molestia: sicché gli atti documentati (messaggi, video, incursione presso l'abitazione) sarebbero stati ampiamente sufficienti a 2delineare la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice e a legittimare l'operato della [OSCURATO:PERSONA]. Il Pubblico Ministero conclude pertanto chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, ritenendo l'arresto pienamente legittimo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La questione di diritto sottoposta al vaglio di questo Collegio attiene all'esatta perimetrazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita, previsto dall'art. 382- bis cod. proc pen., in relazione ai reati a natura abituale, quale è il delitto di atti persecutori contestato all'indagato. Nello specifico, si tratta di stabilire se, ai lini della legittimità dell'arresto, la documentazione v ideofotografica o informatica legittimamente acquisita debba contenere in sé, in via autonoma ed esaustiva, la prova dell'abitualità della condotta, o se invece tale dato documentale possa saldarsi con il patrimonio conoscitivo già in possesso della [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'ordinanza impugnata ha escluso la sussistenza dello stato di flagranza ritenendo che i messaggi e i video acquisiti dagli operanti, pur documentando condotte minatorie, non consentissero di apprezzare "l'abitualità del comportamento" in assenza di elementi esterni (le dichiarazioni della persona offesa), ritenuti non valorizzabil i ai fini della misura precautelare differita Tale percorso argomentativo non può essere condiviso in quanto fondato su un'erronea applicazione della legge processuale che finisce per vanificare la ratto di tutela sottesa all'introduzione dell'art. 382-bis cod, proc. pen. Va premesso che l'istituto della flagranza differita richiede, quale presupposto indefettibile, che l'arresto sia operato sulla base di documentazione video-fotografica o informatica dalla quale emerga «inequivocabilmente il fatto». Tuttavia, nell'ipotesi di reati abituali (quali gli atti persecutori ex art. 612 -bis cod. pen. o i maltrattamenti in famiglia ex art. 572 cod. pen.), il concetto di "fatto" non può essere appiattito sulla singola condotta frazionata catturata dall'immagine o dal messaggio, ma deve essere letto in relazione alla struttura reiterata del reato. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, per i reati abituali, la condizione di legittimità dell'arresto in flagranza differita non impone che la singola ripresa o il singolo dato informatico documentino l' intera serie di atti persecutori. È, invece, necessario che l'atto documentato non appaia isolato, ma si inserisca coerentemente in un quadro di reiterazione già noto a chi opera l'arresto. Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, l'arresto è legittimo quando il dato 3documentale costituisce l'ultimo anello di una catena di comportamenti vessatori di cui la [OSCURATO:PERSONA] abbia già contezza, anche attraverso pregresse denunce o interventi (in tal senso, si veda la recente Sez. 6, n. 16668 del 20/03/2024, non massimata). Invero, come condivisibilmente rilevato da tale precedente, l'art. 382-bis cod, proc. pen. (introdotto dalla L. 168/2023) estende l'istituto della flagranza differita - originariamente pensato per le violenze negli stadi - ai reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, in ragione del rilevante aumento di siffatti reati, specie ai danni delle donne. Esso permette l'arresto sulla base di documentazione video-fotografica o informatica (es. chat, video), purché avvenga entro 48 ore dal fatto. Il punto critico dell'istituto riguarda il rilievo della flagranza nei reati abituali, rispetto ai quali, di norma, le Forze dell'ordine colgono solo un singolo atto, l'ultimo della serie di condotte reiterate nel tempo che li integra. Per tale ragione, nei reati abituali non può pretendersi che il singolo documento (foto, video o informatica) dia corpo alla flagranza differita e contenga tutta la storia degli atti persecutori o di maltrattamento. Ed allora, salvo a non vanificare del tutto l'istituto (e, così, sacrificare le esigenze di tutela ad esso sottese), deve ritenersi che l'arresto sia legittimo quando il fatto documentato non appaia isolato, ma si presenti come l'ultimo anello di una catena di comportamenti vessatori, ove pure ciò non sia desumibile solo dal materiale informatica, ma richieda che lo stesso sia letto unitamente alle altre fonti di prova già note (ad esempio, la denuncia-querela della vittima che racconta i pregressi episodi di molestia, minaccia o violenza). Al riguardo, l'operato della [OSCURATO:PERSONA] va valutato secondo il parametro della ragionevolezza, in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento (Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Bezzari, Rv. 284596-01): deve, insomma, trattarsi di una valutazione giustificata dal menzionato complesso patrimonio conoscitivo da parte degli inquirenti. Del resto, il problema si pone in modo del tutto analogo allorché lo stato di flagranza sia colto de visu dalla [OSCURATO:PERSONA], laddove essa si trovi dinanzi a molestie, minacce, aggressioni o violenze alle persone consumate poco prima o nel corso del suo intervento: costituendo pur sempre anch'essi solo l'ultimo episodio di una catena di cui le Forze dell'ordine percepiscono, per l'appunto, direttamente solo l'epilogo. Ed infatti, già in passato è stato rilevato che è legittimo l'arresto in flagranza 4(nel caso di maltrattamenti in famiglia) tutte le volte in cui il fatto risulti alla [OSCURATO:PERSONA] non isolato, ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti (Sez. 6, n. 888 del 01/03/1994, P.m, in proc. Pascariello, Rv. 197774-01, sempre in un caso in cui è stato annullato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva ritenuto di non convalidare l'arresto nonostante - secondo quanto risultava dallo stesso provvedimento di diniego di convalida - la [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuta immediatamente dopo che l'inquisito aveva percosso i figli e la moglie, ricevendo contestualmente dichiarazioni circa la ripetizione di atti di violenza). 3. Nel caso di specie, il ragionamento del [OSCURATO:PERSONA] di merito ha trascurato del tutto il contesto in cui è maturato l'intervento della [OSCURATO:PERSONA], contesto che rendeva per lo meno ragionevole la portata persecutoria dei messaggi ricevuti dalla vittima. Invero, nello stesso provvedimento impugnato si dà atto del "comportamento molesto e minaccioso, ripetuto in un arco di tempo non trascurabile" che aveva "comprensibilmente generato uno stato di ansia e di paura non solo per la stessa querelante", ma anche per i figli. Lo stesso provvedimento elenca tutti i pregressi episodi di minacce, anche gravi e di morte, nei confronti della vittima e dei minori. Dagli atti emerge, poi, che gli stessi operanti avevano effettuato un intervento presso l'abitazione della persona offesa appena la notte precedente (ore 00:20 del 10 settembre 2025), riscontrando lo stato di agitazione della donna dovuto alle molestie dell'indagato e che gli stessi si erano trovati, successivamente, assieme alla vittima al momento della ricezione, nel mentre la stessa presentava querela, degli ultimi messaggi e video minatori. In tale scenario, la documentazione informatica acquisita non rappresentava, dunque, un dato neutro o isolato, bensì la prova documentata, percepita addirittura "in diretta" dagli operanti, della reiterazione della condotta criminosa. L'abitualità, in definitiva, non doveva essere ricavata esclusivamente dai messaggi in questione, ma dalla loro connessione logica e temporale col bagaglio conoscitivo (intervento pregresso e denuncia in atto) in capo alla [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria. Pretendere, come fatto dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, che lo srnartphone restituisca, da solo, l' intera sequenza storica dello stalking significherebbe, di fatto, abrogare l'arresto in flagranza differita per tutte le fattispecie a condotta abituale, in contrasto con la volontà del legislatore di potenziare gli strumenti di contrasto alla violenza di genere. 54. Infine, per quanto, come detto, la convalida richieda semplicemente una valutazione di ragionevolezza e non certo la gravità indiziarla e le esigenze cautelari, né, men che meno, la responsabilità dell'indagato, è appena il caso di osservare che, come per la configurabilità del delitto di atti persecutori sono sufficienti anche solo due condotte di minaccia o molestia, idonee a cagionare uno degli eventi alternativi previsti dalla norma (Sez. 5, n. 33842 del 03/04/2018, Rv. 273622-01). Nel caso in esame, la sequenza temporale ravvicinata tra l'intervento notturno della pattuglia e l'invio dei messaggi pomeridiani documentati costituiva elemento più che sufficiente a far ritenere ragionevole l'arresto nella flagranza differita del reato abituale: sicché l'arresto deve considerarsi pienamente legittimo e rispettoso del dettato di legge e dei relativi termini. 5. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente alla mancata convalida dell'arresto, che va qui dichiarato legittimo (Sez. 6, Sentenza n. 24679 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Adamo, Rv. 235136-01), poiché il ricorso ha ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta ed è finalizzato esclusivamente alla declaratoria di correttezza dell'operato della [OSCURATO:PERSONA]. 6. La materia trattata, inerente dati sensibili o comunque meritevoli di particolare riservatezza, quali sono i rapporti personali di tipo familiare, impone di disporre che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ex art. 52 d.lgs.196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q. P.Q.M