CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 46087/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 49-23948/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione della legge processuale per omessa notificazione al difensore della requisitoria scritta del Procuratore generale, è manifestamente infondato, per un duplice ordine di ragioni: in primis, deve essere constatata l'assenza della formulazione di conclusioni da parte di quest'ultimo, e in secundis deve sottolinearsi a tal proposito il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui « Nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina ennergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, per via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis di. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore in sede di formulazione delle proprie conclusioni, quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento "cartolare", ai sensi dell'art. 182, comma 2, primo inciso, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione proposta solo con il ricorso per cassazione» (tra le altre, Sez. 2, n. 27880 del 16/05/2023, Caponi, 284898 - 01); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato a fronte di una motivazione della Corte territoriale conforme ai consolidati principi di questa Corte, secondo cui il diniego delle suddette circostanze può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex plurimis, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610) e valorizzando in tal senso anche i soli precedenti penali (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 49-23948/2024 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.