CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 novembre 2022
Cassazione n. 05411/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto. da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Trieste il 29 giugno 2020, in parziale riforma della sentenza, impugnata dall'imputata, con la quale il Tribunale di Udine il 20 febbraio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per essersi rifiutata di sottoporsi all'accertamento del tasso alcoolemico che le era stato richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stata controllata alla guida di un'automobile con alito alcoolico, occhi lucidi e difficoltà di linguaggio, fatto commesso il 21 novembre 2017, in orario notturno, avendo provocato un incidente stradale, essendo l'auto dalla stessa condotta uscita di strada, e, in conseguenza, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di avere provocato un incidente, la ha condannato alla pena di giustizia (oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di un anno e alla confisca del veicolo, di proprietà e guidata dall'imputata nell'occasione), esclusa invece l'aggravante dell'ora notturna, ritenuta incompatibile con il reato in questione, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma quanto al resto. 2.Secondo i giudici di merito, la donna avrebbe simulato di non riuscire a soffiare nel boccaglio del macchinario, mentre, in realtà, nonostante le spiegazioni che le erano state fornite degli operatori della polizia giudiziaria, non ha prolungato il soffio 'd'aria per il tempo necessario, emettendo - si è ritenuto, volontariamente - un flebile alito per quindici tentativi. Non è stata ritenuta credibile ma pretestuosa la giustificazione, fornita dall'imputata, di non riuscire a soffiare correttamente, in quanto asmatica, anche se è risultata, in effetti, affetta da asma. Inoltre, si è sottolineato come l'imputata si sia categoricamente rifiutata di essere accompagnata all'Ospedale, affermando di non sentirsi bene. 3.Ricorre per la cassazione della sentenza la signora [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale denuncia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. Riferiti gli antefatti processuali, si lamenta essere la sentenza contraddittoria e manifestamente illogica, per avere i Giudici di merito errato nella valutazione delle prove a carico dell'imputato e per avere irragionevolmente svalutato le prove, documentali, e non, a discarico. La Corte di merito, pur dando atto della circostanza che effettivamente l'imputata, persona anziana, è asmatica, quindi in conseguenze fisiche menomate, non ne trae le logiche e doverose conseguenze, trascurando anche che è stata la signora Rossi a chiedere reiteratamente agli agenti di continuare a sottoporsi al test, e non il contrario, e che comunque dal macchinario è uscito non già un nulla ma un risultato che dava atto di uno stato di alcoolemia non rilevante. Errata sarebbe la deduzione della Corte di appello secondo cui, essendo stato l'esame effettuato dopo 48 minuti dall'incidente, dovrebbe presumersi che al momento dell'incidente la donna avesse un livello più elevato di alcool nel sangue (p. 3 della sentenza impugnata), poiché si tratterebbe di circostanza meramente indimostrata, oltre che falsa e smentita dai dati scientifici che quotidianamente confluiscono nelle aule di giustizia: infatti, in base alla c.d. "curva di Widmark", atteso che la teste Mauro, il cui ristorante dista nemmeno un chilometro dal luogo dell'incidente, ha confermato la versione dell'imputata di avere bevuto due bicchieri di vino a cena, la curva al momento del controllo avrebbe dovuto essere ancora in fase ascensionale e vicina ai valori massirffl. Risulterebbe quindi smentita l'affermazione della Corte di appello che la signora Rossi al momento dell'incidente avesse un valore più elevato nel sangue e che, in conseguenza, avesse motivo per sottrarsi alla prova. Si rammenta che, secondo giurisprudenza consolidata, non sussiste reato nel fatto di chi, asmatico, non riesca a sottoporsi all'alcooltest a causa delle sue condizioni di salute. Infine, i "tipici segni tipici dell'ebbrezza alcoolica" riferiti dalla polizia giudiziaria (p. 4 della sentenza impugnata) sarebbero, in realtà, conseguenze non già dell'ingestione di alcool ma legate alle menomate condizioni in cui versava la donna, circostanza peraltro conosciuta dal Tribunale ma ignorata dal Collegio di appello. Le prova acquisite sarebbero, in definitiva, insufficienti per l'affermazione della penale responsabilità dell'imputata. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 4.11 P.G. della S.C. nella propria requisitoria scritta del 19 ottobre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato non è prescritto (infatti, 21 novembre 2017 + cinque anni = 21 novembre 2022), il ricorso è manifestamente infondato. Oltre ad essere, in parte, costruita in fatto, l'impugnazione è assertiva e meramente avversativa delle conclusioni raggiunte dai Giudici di merito, oltre che reiterativa delle medesime doglianze già svolte in appello e che sono state già adeguatamente disattese con motivazione che risulta logica, e congrua. 2. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputata al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo. 3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] tella F rr 7