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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 02099/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.

R.G. civ. 29588del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MANZOTTI, LUISELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 40 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]), in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege alla Via dei Portoghesi 12, Roma -controricorrente- avverso la sentenzan. 58/2020 del 26 maggio 2020, RG 214/2019 della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 29588del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MANZOTTI, LUISELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 40 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]), in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege alla Via dei Portoghesi 12, Roma -controricorrente- avverso la sentenzan. 58/2020 del 26 maggio 2020, RG 214/2019 della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, i
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