CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2025
Cassazione n. 19956/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla mancata rideterminazione del trattamento sanzionatorio con l'applicazione della circostanza attenuante della lieve entità prevista per la rapina impropria in base a Sent. Cost. 8612024 del 13 maggio 2024, è inammissibile poiché non formulata in appello, pur essendovene le condizioni temporali (sent. Corte d'appello del 24 settembre 2024), e quindi inammissibile perché in violazione della catena devolutiva (606, comma 3, cod. proc. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] sigliere