CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2021
Cassazione n. 41072/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza del 10 maggio 2021 con la quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, commessi il 31 agosto, 5 ottobre e 24 ottobre 2018. 2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Non è giustificata, invero, l'attualità del pericolo di reiterazione a fronte di condotte risalenti; del tempo silente trascorso dai fatti, essendo stato l'indagato monitorato per alcuni mesi dopo l'arresto del coindagato Troka senza che ne risultassero contatti riconducibili al traffico di sostanze stupefacenti; lo svolgimento di attività lavorativa, documentato dalle buste paga ma erroneamente ritenuto "figurativo". [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari, restando assorbite - in vista delle nuove determinazioni dei giudici della cautela- le censure che investono l'adeguatezza della misura applicata. Il Tribunale ha valorizzato, ai fini del giudizio di pericolosità sociale, gli elevati quantitativi di stupefacente movimentati dall'indagato e che avesse commesso i fatti mentre si trovava detenuto, per altra causa, agli arresti domiciliari e, a fronte dell'entità del pericolo, ha ritenuto irrilevante, l'epoca risalente dei fatti, commessi tra il 1 agosto e il 20 ottobre 2018, e la circostanza che, in seguito, l'indagato si fosse dato a stabile attività lavorativa, perché meramente figurativa. Premesso che il Tribunale ha annullato il titolo cautelare genetico in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 - che fondava la presunzione relativa di pericolosità dell'agente e adeguatezza della custodia cautelare in carcere - si rivelano inficiate da genericità ed astrattezza le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza a sostegno della sussistenza delle esigenze cautelari che devono essere, secondo la previsione recata dall'art. 274, comma 1, cod. proc. pen., concrete e attuali soprattutto quando, come nel caso in esame, le condotte di reato sono risalenti nel tempo rispetto al momento di adozione della misura cautelare (le condotte illecite si fermano, infatti, al 24 ottobre 2018) e, dunque, a circa due anni e mezzo prima dell'emissione del titolo custodiale e non sono rese attuali da elementi ulteriori, nonostante la prosecuzione delle indagini, anche con intercettazioni telefoniche. La decorrenza di un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti accertati, in presenza di condotte che seppure strutturate in forma di concorso risultano svolte al di fuori di un contesto associativo, impongono, una motivazione puntuale in ordine alla rilevanza del tempo trascorso ai fini della sussistenza e attualità delle esigenze cautelari che il Tribunale ha ricostruito sulla scorta delle sole modalità esecutive dei reati, commessi - si precisa- mentre il ricorrente si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, misura che, tuttavia, era stata revocata (e sostituita con l'obbligo di permanenza notturna nell'abitazione) già il 17 novembre 2018, a breve distanza temporale dall'accertamento dell'ultimo reato, elemento, questo, che inficia la significatività del dato valorizzato dal Tribunale. Va, inoltre, rilevato che appare frutto di una mera congettura la conclusione a del Tribunale che l'indagato non abbia svolto effettivamente l'attività lavorativa, comprovata dalla produzione delle buste paga.Si impone, in presenza di un rilevante iato temporale tra la commissione dei fatti e l'applicazione della misura; del decorso del tempo senza che siano emersi ulteriori condotte illecite dell'imputato e dello svolgimento di attività lavorativa /la verifica della ricorrenza del pericolo di reiterazione. I reati ascritti all'indagato sono, infatti, inequivocabilmente riconducibili ad un movente di natura economica (conseguire, cioè guadagni dallo svolgimento di attività illecita) la cui permanenza va sondata attraverso gli elementi che ne attualizzino al momento dell'esecuzione della misura il concreto regime di vita poiché lo svolgimento di attività lavorativa incrina la solidità del movente economico quale spinta per la commissione di condotte illecite. 3.Va disposta la comunicazione della presente sentenza, a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell'art. 309, co.7, CPP. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 19 ottobre 2021 Il Consigliere relatore Il Presidente ) [OSCURATO:PERSONA] otno Massimo