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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 15647/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20243/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ed [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL] ) -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ) -controricorrente- avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 115/2017 depositata il27/02/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la Corte d'appello di Genova, con la sentenza n. 115 del 2017, ha accolto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di riscossione s.p.a., avverso la sentenza di primo grado, che giudicando in sede diopposizione proposta avverso atto di pignoramento presso terzi, aveva accolto solo in parte - con riferimento ad una delle due cartelle esattoriali in ordine alle quali il concessionario per la riscossione aveva agito in executivis, l'opposizione propostadalla stessa Puglionisi; in particolare, la Corte d'appello ha accolto il profilo dell'impugnazione relativo all'individuazione del termine di prescrizione dei contributi portati dalla cartella, in coerenza con quanto deciso dalle Sezioni Unite della Cort e di cassazione, con la sentenza n.23397 del 2016 , ritenendo che il termine di prescrizione previsto dall'articolo 3 , comma 9, della legge 335 del 1995 continuasse ad applicarsi anche in caso di cartella non opposta; pertanto, risalendo la notifica della cartella al 24.11.2006 ed essendo avvenuta la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi il 25 giugno 2014, doveva ritenersi ormai prescritto il credito contributivo; inoltre, correttamente il primo giudice aveva ritenuto che l'azione proposta fosse assimilabile all'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c . p . c . e quindi non soggetta al termine di decadenza previsto per opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 617 c.p.c.; avverso tale sentenza, ricorre perché cassazione Agenzia delle entrate e riscossione, quale successore a titolo universale ad Equitalia servizi di riscossione s.p.a. a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la ricorrente ha depositato memoria relativa al conferimento della procuraspeciale; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); Considerato che: con il primo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 2946 c.c., artt. 12,24,25 e 49 d.P.R. n. 602/1973 in quanto , trattandosi di crediti contributivi ormai iscritti a ruolo , il termine di prescrizione era decennalee non quinquennale; con il secondo motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 20 d.lgs. n.112 del 1999 e dell'articolo 17 del d. lgs n. 46 del 1999, trattandosi di norma speciale in materia di riscossione che stabilisce il termine decennale di prescrizione; rileva il Collegio, in via pregiudiziale ed assorbente rispetto ad altre questioni, sollevate nella presente fase del giudizio, l'inammissibilità del ricorso proposto da Agenzia delle Entrate Riscossione, in conseguenza del difetto di legittimazione processuale dei difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] libero foro, per invalidità della procura speciale ad litem; tanto alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 30008 del 19/11/2019) secondo cui "ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della Delib prevista dal R.D. cit., art. 43, comma 4, - nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016, - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.

Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità"; la legittimazione processuale dell'Avvocatura dello Stato, trova, infatti, fondamento nella attuazione delle norme di legge sopra richiamate, che hanno introdotto una forma convenzionale di definizione di patrocinio cd. autorizzato, che solo entro tali limiti rimane organico ed esclusivo, attuazione realizzata attraverso la stipula del "Protocollo d'intesa del 22/06/2017 tra [OSCURATO:PERSONA] ed Avvocatura Generale dello Stato", nel quale le parti hanno valutato le rispettive esigenze organizzative, pure in considerazione dell'organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, per poi di comune accordo individuare le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura, con conseguente determinazione del concreto modus operandi del patrocinio pubblico nei rapporti con l'agente della riscossione, a seconda della tipologia del contenzioso" (SS.UU. n. 30008/2019 cit. in motiv.), a tal fine essendo previsto, per quanto qui interessa, che, nelle liti concernenti "l'attività di riscossione" pendenti avanti alla Corte di cassazione civile e tributaria (paragr. 3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo "questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione" (ibidem paragr. 3.2), sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell'Ente; da ciò deriva, come rilevato nella sentenza delle Sezioni Unite, che "il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro"; come peraltro confermato anche dal "Regolamento di amministrazione dell'[OSCURATO:PERSONA], deliberato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19/05/2018, (che) qualifica, al suo art. 4, e sul presupposto della soggezione dell'ente al controllo della Corte dei conti, l'avvalimento di avvocati del libero foro come ipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questo non sia assunto dall'Avvocatura erariale in conformità ad apposita convenzione" (SS.UU. n. 30008/2019, cit., in motiv.); derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è quindi subordinato all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria; nel caso in esame, alcun riferimento è contenuto nel ricorso o nella procura speciale ad litem alle ragioni della necessità di una deroga rispetto al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale a difendere l'Agenzia Entrate Riscossione nelle liti avanti la Corte di cassazione civile, né tanto meno è fatta indicazione di una Delib. assunta dagli organi dell'ente pubblico, neppure richiamata soltanto con menzione dei dati identificativi; ne consegue che, in difetto dei presupposti legali, deve ritenersi invalidamente conferita la procura speciale al difensore, in quanto Avvocato del libero Foro, invalidità che determina il difetto di valida costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate Riscossione, con conseguente nullità di tutti gli atti difensivi compiuti da quel difensore; il conseguente difetto di legittimazione processuale del difensore è quindi rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, non escluso il giudizio di cassazione, investendo un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale; sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

C ondanna laricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 4000,00 per compensi , oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20243/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ed [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL] ) -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ) -controricorrente- avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 115/2017 depositata il27/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Corte d'appello di Genova, con la sentenza n. 115 del 2017, ha accolto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di riscossione s.p.a., avverso la sentenza di primo grado, che giudicando in sede diopposizione proposta avverso atto di pignoramento presso terzi, aveva accolto solo in parte - con riferimento ad una delle due cartelle esattoriali in ordine alle quali il concessionario per la riscossione aveva agito in executivis, l'opposizione propostadalla stessa Puglionisi; in particolare, la Corte d'appello ha accolto il profilo dell'impugnazione relativo all'individuazione del termine di prescrizione dei contributi portati dalla cartella, in coerenza con quanto deciso dalle Sezioni Unite della Cort e di cassazione, con la sentenza n.23397 del 2016 , ritenendo che il termine di prescrizione previsto dall'articolo 3 , comma 9, della legge 335 del 1995 continuasse ad applicarsi anche in caso di cartella non opposta; pertanto, risalendo la notifica della cartella al 24.11.2006 ed essendo avvenuta la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi il 25 giugno 2014, doveva ritenersi ormai prescritto il credito contributivo; inoltre, correttamente il primo giudice aveva ritenuto che l'azione proposta fosse assimilabile all'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c . p . c . e quindi non soggetta al termine di decadenza previsto per opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 617 c.p.c.; avverso tale sentenza, ricorre perché cassazione Agenzia delle entrate e riscossione, quale successore a titolo universale ad Equitalia servizi di riscossione s.p.a. a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la ricorrente ha depositato memoria relativa al conferimento della procuraspeciale; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); Considerato che: con il primo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 2946 c.c., artt. 12,24,25 e 49 d.P.R. n. 602/1973 in quanto , trattandosi di crediti contributivi ormai iscritti a ruolo , il termine di prescrizione era decennalee non quinquennale; con il secondo motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 20 d.lgs. n.112 del 1999 e dell'articolo 17 del d. lgs n. 46 del 1999, trattandosi di norma speciale in materia di riscossione che stabilisce il termine decennale di prescrizione; rileva il Collegio, in via pregiudiziale ed assorbente rispetto ad altre questioni, sollevate nella presente fase del giudizio, l'inammissibilità del ricorso proposto da Agenzia delle Entrate Riscossione, in conseguenza del difetto di legittimazione processuale dei difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] libero foro, per invalidità della procura speciale ad litem; tanto alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 30008 del 19/11/2019) secondo cui "ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della Delib prevista dal R.D. cit., art. 43, comma 4, - nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016, - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità"; la legittimazione processuale dell'Avvocatura dello Stato, trova, infatti, fondamento nella attuazione delle norme di legge sopra richiamate, che hanno introdotto una forma convenzionale di definizione di patrocinio cd. autorizzato, che solo entro tali limiti rimane organico ed esclusivo, attuazione realizzata attraverso la stipula del "Protocollo d'intesa del 22/06/2017 tra [OSCURATO:PERSONA] ed Avvocatura Generale dello Stato", nel quale le parti hanno valutato le rispettive esigenze organizzative, pure in considerazione dell'organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, per poi di comune accordo individuare le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura, con conseguente determinazione del concreto modus operandi del patrocinio pubblico nei rapporti con l'agente della riscossione, a seconda della tipologia del contenzioso" (SS.UU. n. 30008/2019 cit. in motiv.), a tal fine essendo previsto, per quanto qui interessa, che, nelle liti concernenti "l'attività di riscossione" pendenti avanti alla Corte di cassazione civile e tributaria (paragr. 3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo "questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione" (ibidem paragr. 3.2), sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell'Ente; da ciò deriva, come rilevato nella sentenza delle Sezioni Unite, che "il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro"; come peraltro confermato anche dal "Regolamento di amministrazione dell'[OSCURATO:PERSONA], deliberato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19/05/2018, (che) qualifica, al suo art. 4, e sul presupposto della soggezione dell'ente al controllo della Corte dei conti, l'avvalimento di avvocati del libero foro come ipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questo non sia assunto dall'Avvocatura erariale in conformità ad apposita convenzione" (SS.UU. n. 30008/2019, cit., in motiv.); derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è quindi subordinato all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria; nel caso in esame, alcun riferimento è contenuto nel ricorso o nella procura speciale ad litem alle ragioni della necessità di una deroga rispetto al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale a difendere l'Agenzia Entrate Riscossione nelle liti avanti la Corte di cassazione civile, né tanto meno è fatta indicazione di una Delib. assunta dagli organi dell'ente pubblico, neppure richiamata soltanto con menzione dei dati identificativi; ne consegue che, in difetto dei presupposti legali, deve ritenersi invalidamente conferita la procura speciale al difensore, in quanto Avvocato del libero Foro, invalidità che determina il difetto di valida costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate Riscossione, con conseguente nullità di tutti gli atti difensivi compiuti da quel difensore; il conseguente difetto di legittimazione processuale del difensore è quindi rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, non escluso il giudizio di cassazione, investendo un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale; sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. C ondanna laricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 4000,00 per compensi , oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, d
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