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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21031/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04YRJSV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Perugia del 1° marzo 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Perugia il 12 luglio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.600 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 81 cod. pen. e 73, comma 5, dei d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Perugia e [OSCURATO:PERSONA] nei mesi di ottobre e novembre del 2018.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno richiamato gli accertamenti di P.G., da cui è emersa la cessione di stupefacente in favore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha poi riferito di essere un assuntore abituale di cocaina e di essersi già in passato rifornito dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], essendo risultate le dichiarazioni di Polzoni lineari, precise, scevre da intenti calunniatori e in ogni caso riscontrate dalle immagini del filmato delle telecamere di videosorveglianza.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 31 gennaio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04YRJSV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Perugia del 1° marzo 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Perugia il 12 luglio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.600 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 81 cod. pen. e 73, comma 5, dei d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Perugia e [OSCURATO:PERSONA] nei mesi di ottobre e novembre del 2018. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno richiamato gli accertamenti di P.G., da cui è emersa la cessione di stupefacente in favore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha poi riferito di essere un assuntore abituale di cocaina e di essersi già in passato rifornito dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], essendo risultate le dichiarazioni di Polzoni lineari, precise, scevre da intenti calunniatori e in ogni caso riscontrate dalle immagini del filmato delle telecamere di videosorveglianza. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio 20
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