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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 24125/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n.sez. 893/2025 [OSCURATO:PERSONA] Rosati CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 15747/2025 [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Venezia ha rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], richiesto in consegna in esecuzione di una domanda di estradizione proposta dalla Repubblica di Moldavia. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24125/2025 Roma, lì, 30/06/2025

2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso avverso questa ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo due motivi.

2.1. Il difensore, con il primo motivo, ha censurato la violazione di legge in relazione al pericolo di fuga e la mera apparenza della motivazione sul punto, tenuto conto del radicamento del ricorrente in territorio italiano.

La Corte di appello, infatti, avrebbe illegittimamente inferito l’esistenza del pericolo di fuga dal mancato consenso dell’estradando alla consegna e dall’assenza di motivi ostativi alla stessa.

Secondo questa argomentazione, tuttavia, il pericolo di fuga sarebbe presunto iuris et de iure e sarebbe connaturato alla stessa pendenza della procedura di estradizione.

Il pericolo di fuga, invece, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve essere fondato su elementi concreti e specifici, rivelatori di una possibilità di allontanamento dal territorio dello Stato italiano.

La Corte di appello, inoltre, avrebbe omesso di considerare gli elementi prodotti dal difensore relativamente al radicamento del ricorrente in territorio italiano.

Il ricorrente risiede, infatti, a Padova dal 21 marzo 2019 (e, dunque, da più di cinque anni), unitamente al proprio nucleo familiare e in questa città presta attività lavorativa continuativa.

2.2. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito la violazione del principio di gradualità della misura cautelare e la mera apparenza della motivazione relativa all’inidoneità degli arresti domiciliari, anche eventualmente con l’applicazione del braccialetto elettronico, a soddisfare le esigenze cautelari.

L’applicazione cumulativa di misure coercitive meno afflittive di quella in corso di esecuzione avrebbe potuto soddisfare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie in misura meno afflittiva e maggiormente proporzionata.

Manifestamente illogica sarebbe, inoltre, la motivazione della Corte di appello volta ad escludere l’applicazione del c.d. braccialetto elettronico, in ragione della possibilità per il ricorrente di distruggere questo presidio e di darsi alla fuga.

3. Con memoria depositata in data 4 giugno 2025, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato l’ordinanza emessa in data 19 maggio 2025 dalla Corte di appello di Venezia, che ha revocato la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del ricorrente, ordinandone la scarcerazione immediata, se non detenuto per altra causa.

Il difensore ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso, rilevando che il ricorrente avrebbe interesse al loro accoglimento anche dopo la revoca della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. La Corte di appello di Venezia, con ordinanza emessa in data 19 maggio 2025, ha revocato la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del ricorrente, ordinandone la scarcerazione immediata, se non detenuto per altra causa.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale di cui all’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all’idoneità dell’esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D’Aversa, Rv. 268990).

In tema di estradizione per l’estero, inoltre, l’interesse al ricorso per cassazione, proposto dall’estradando avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca della custodia cautelare, non viene meno qualora, nelle more, l’ordinanza genetica sia stata revocata, sempre che il ricorrente abbia personalmente manifestato, e debitamente motivato, che intende servirsi dell’eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 6, n. 8928 del 28/01/2025, Findalater, Rv. 287699 – 01; Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397 – 01; Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018.

Procopio, Rv. 274311 - 01), Le Sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, statuito che «l’interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate in riferimento a una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione dovrà essere oggetto di una specifica e motivata deduzione, idonea ad evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dalla omissione della pronuncia medesima.

Considerato poi che la domanda di riparazione - come si evince dal coordinato disposto dell’art. 315, comma 3, cod. proc. pen. e dell’art. 645, comma 1, cod. proc. pen. - è atto riservato personalmente alla parte, occorre che l’intenzione della sua futura presentazione sia con certezza riconducibile alla sua volontà» (Sez.

U, n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002).

In mancanza di una specifica e personale deduzione di un simile interesse alla decisione e in presenza di una misura cautelare non più attuale, il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

3. In tema di regolamento di spese, infine, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso, un’ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Reznnuves, Rv. 272308 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 05/06/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n.sez. 893/2025 [OSCURATO:PERSONA] Rosati CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 15747/2025 [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Venezia ha rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], richiesto in consegna in esecuzione di una domanda di estradizione proposta dalla Repubblica di Moldavia. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24125/2025 Roma, lì, 30/06/2025 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso avverso questa ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo due motivi. 2.1. Il difensore, con il primo motivo, ha censurato la violazione di legge in relazione al pericolo di fuga e la mera apparenza della motivazione sul punto, tenuto conto del radicamento del ricorrente in territorio italiano. La Corte di appello, infatti, avrebbe illegittimamente inferito l’esistenza del pericolo di fuga dal mancato consenso dell’estradando alla consegna e dall’assenza di motivi ostativi alla stessa. Secondo questa argomentazione, tuttavia, il pericolo di fuga sarebbe presunto iuris et de iure e sarebbe connaturato alla stessa pendenza della procedura di estradizione. Il pericolo di fuga, invece, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve essere fondato su elementi concreti e specifici, rivelatori di una possibilità di allontanamento dal territorio dello Stato italiano. La Corte di appello, inoltre, avrebbe omesso di considerare gli elementi prodotti dal difensore relativamente al radicamento del ricorrente in territorio italiano. Il ricorrente risiede, infatti, a Padova dal 21 marzo 2019 (e, dunque, da più di cinque anni), unitamente al proprio nucleo familiare e in questa città presta attività lavorativa continuativa. 2.2. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito la violazione del principio di gradualità della misura cautelare e la mera apparenza della motivazione relativa all’inidoneità degli arresti domiciliari, anche eventualmente con l’applicazione del braccialetto elettronico, a soddisfare le esigenze cautelari. L’applicazione cumulativa di misure coercitive meno afflittive di quella in corso di esecuzione avrebbe potuto soddisfare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie in misura meno afflittiva e maggiormente proporzionata. Manifestamente illogica sarebbe, inoltre, la motivazione della Corte di appello volta ad escludere l’applicazione del c.d. braccialetto elettronico, in ragione della possibilità per il ricorrente di distruggere questo presidio e di darsi alla fuga. 3. Con memoria depositata in data 4 giugno 2025, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato l’ordinanza emessa in data 19 maggio 2025 dalla Corte di appello di Venezia, che ha revocato la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del ricorrente, ordinandone la scarcerazione immediata, se non detenuto per altra causa. Il difensore ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso, rilevando che il ricorrente avrebbe interesse al loro accoglimento anche dopo la revoca della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. La Corte di appello di Venezia, con ordinanza emessa in data 19 maggio 2025, ha revocato la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del ricorrente, ordinandone la scarcerazione immediata, se non detenuto per altra causa. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale di cui all’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all’idoneità dell’esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D’Aversa, Rv. 268990). In tema di estradizione per l’estero, inoltre, l’interesse al ricorso per cassazione, proposto dall’estradando avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca della custodia cautelare, non viene meno qualora, nelle more, l’ordinanza genetica sia stata revocata, sempre che il ricorrente abbia personalmente manifestato, e debitamente motivato, che intende servirsi dell’eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 6, n. 8928 del 28/01/2025, Findalater, Rv. 287699 – 01; Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397 – 01; Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018. Procopio, Rv. 274311 - 01), Le Sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, statuito che «l’interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate in riferimento a una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione dovrà essere oggetto di una specifica e motivata deduzione, idonea ad evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dalla omissione della pronuncia medesima. Considerato poi che la domanda di riparazione - come si evince dal coordinato disposto dell’art. 315, comma 3, cod. proc. pen. e dell’art. 645, comma 1, cod. proc. pen. - è atto riservato personalmente alla parte, occorre che l’intenzione della sua futura presentazione sia con certezza riconducibile alla sua volontà» (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002). In mancanza di una specifica e personale deduzione di un simile interesse alla decisione e in presenza di una misura cautelare non più attuale, il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 3. In tema di regolamento di spese, infine, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso, un’ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Reznnuves, Rv. 272308 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 05/06/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
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