CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 1967
Cassazione n. 16028/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 3568/21 del 29/03/2022 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni della parte civile, [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con condanna dell'imputata alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile, quantificate in euro 6.332,00 oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Padova emessa il 10 aprile 2021, ha confermato la responsabilità della ricorrente e la sua condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di appropriazione indebita ascrittole, con riferimento alle condotte contestate a decorrere dall'8 gennaio 2014, dichiarando prescritte quelle precedenti. Secondo i giudici di merito, l'imputata, quale impiegata amministrativa addetta alla gestione contabile della parte civile [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., si era appropriata, tra il 2011 ed il 2015, di somme di danaro appartenenti a tale ditta delle quali aveva la disponibilità, effettuando bonifici bancari su conti correnti di società riconducibili al coimputato non ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per un importo di oltre 600 mila euro a decorrere dal 2012. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza. I giudici di merito avrebbero esteso la condotta oltre la data di consumazione del reato indicata nel capo di imputazione come commessa "negli anni 2011-2015", indicazione che non avrebbe potuto consentire - neanche valorizzando il perimetro concreto delle difese - di valutare condotte successive al primo giorno del mese di gennaio del 2015, con tutte le conseguenze giuridiche in punto di responsabilità, quantificazione del danno nei confronti della parte civile e calcolo del termine di prescrizione del reato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte non avrebbe fornito risposta alle deduzioni contenute nel secondo motivo di appello siccome volte a smentire, attraverso prove testimoniali dei diretti interessati, che la ricorrente, per il tramite di società di [OSCURATO:PERSONA], avesse utilizzato danaro della parte civile per pagare artigiani e operai impiegati in lavorazioni a lei personalmente pertinenti. Tali testi avevano riferito di pagamenti diretti ricevuti dall'imputata, estranei, pertanto, alle modalità della condotta illecita ritenuta provata dai giudici di merito.Nel ricorso si elencano i testimoni la cui deposizione non sarebbe stata tenuta in minimo conto dalla Corte (cfr. fgg. 11 e 12). Il motivo, qualora preso in esame, avrebbe consentito di scorporare importi non oggetto di appropriazione indebita, con refluenze sia penalistiche che civilistiche; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte tenuto conto delle condotte riparatorie resipiscenti e collaborative poste in essere dalla ricorrente ed indicate in ricorso, nonché della diversità della posizione processuale rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], giungendo ad infliggere una sanzione molto distante dal minimo edittale della pena detentiva non proporzionata alla pena pecuniaria. Si dà atto che nell'interesse della parte civile sono state depositate due memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che il capo di imputazione individua il reato come commesso "negli anni 2011-2015". Ne consegue che i giudici di merito, considerando i segmenti di condotta compresi nell'anno 2015, non hanno superato temporalmente la contestazione, poiché in essa dovevano ritenersi compresi i fatti accertati compiuti durante tutto il 2015. Non vi è stata, pertanto, alcuna violazione della correlazione tra accusa contestata e sentenza. Vero è che, in tema di prescrizione, si è affermato nella giurisprudenza di legittimità il principio, ricordato in ricorso, secondo il quale, qualora il reato sia contestato come commesso genericamente fino ad un certo anno o mese, senza ulteriore specificazione, il termine di prescrizione, in applicazione del principio del "favor rei", comincia a decorrere dal primo giorno utile dell'anno o del mese indicato: nella specie, contestato il reato come commesso "dal 2007 al 2012", la Corte ha ritenuto che il "dies a quo" per il computo della prescrizione dovesse essere individuato nell'i gennaio 2012 (cfr., Sez. 6, n. 16202 del 11/03/2021, Voza, Rv. 280900; Sez. 1, n. 49086 del 24/05/2012, Acanfora, Rv. 253958). Ma tale principio si applica, secondo il maggior vantaggio per l'imputato, solo in caso di incertezza rispetto alla data esatta di commissione del reato. Nel caso in esame, al contrario, la Corte di appello ha precisato che la ricorrente aveva commesso una appropriazione indebita, la più grave, in data 30 novembre 2015 (fg. 5 della sentenza impugnata).In assenza di altri riferimenti, pertanto, è dal 30 novembre 2015 che comincia a decorrere il termine di prescrizione, non ancora maturato alla data odierna neanche con riferimento alle prime condotte ritenute dalla Corte territoriale non coperte dalla causa., di estinzione del reato, decorrenti dall'8 0‹,n, gennaio 2014 (anni sette e mesi tre i 265 giorni di sospensione indicati in sentenza e non contestati; in conseguenza di detta sospensione, la prescrizione si sarebbe compiuta al 30 marzo 2022, in data quindi successiva all'emissione della sentenza impugnata). 3. Quanto al secondo motivo, la ricorrente è stata condannata nei due gradi merito con conforme decisione. La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (cfr., Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). Dalla sentenza di primo grado e dalla conforme decisione impugnata risulta che la ricorrente provvedeva a pagare i lavori riferibili alla sua abitazione anche attraverso mezzi propri, i quali, tuttavia, non escludevano la condotta contestata poiché altra parte di questi pagamenti (costituenti solo una fetta della intera appropriazione indebita) provenivano da una delle società riferibili al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (la Siryo) ed erano pari ad euro 59.000, a fronte di una appropriazione illecita complessiva di somme per circa 900 mila euro evidentemente destinate ad altri scopi (fg. 6 della sentenza del Tribunale e, più in sintesi ma con identità di ratio, fg. 3 della sentenza impugnata). Sicché il riferimento a quanto dichiarato dai testimoni dei quali il ricorso fa menzione (operai ed artigiani che lavoravano presso l'abitazione della ricorrente) è stato correttamente ritenuto ininfluente sia rispetto alla consumazione del reato che rispetto alla entità economica di esso ed al risarcimento del danno in favore della parte civile. 4. Quanto al terzo motivo, la Corte territoriale, nel determinare la sanzione, ha privilegiato, tra i tanti indicatori possibili (ivi compresi quelli perorati dal ricorrente), «l'elevato ammontare economico delle appropriazioni», avendo, peraltro, già il Tribunale valutato gli elementi positivi più rilevanti ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti (cfr. fg. 11 della sentenza di primo grado). La statuizione è conforme ai principi di diritto, dovendosi rammentare che la pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ritiene che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 238851). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. La ricorrente va, infine, condannata al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 22.