CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 38316/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 21 marzo 2023 emessa dal Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Torino ha rigettato la richiesta di riesame proposta dal latitante [OSCURATO:PERSONA], che ha condannato al pagamento delle spese processuali, e ha confermato l'ordinanza applicativa della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 9 febbraio 2023. In tale ordinanza l'Halili è ritenuto gravemente indiziato della commissione dei delitti di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74, 80 d.P.R. n. 309 del 1990), capo a), e di porto illegale in pubblico di una pistola cal. 7,65, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (capo f), fatti commessi in Asti, quanto meno dall'aprile del 2022 all'attualità. Al capo a), è, in particolare, contestato all'Halili di essere stato partecipe dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti diretta da [OSCURATO:PERSONA], del quale il ricorrente sarebbe stato un uomo di fiducia, in quanto si sarebbe occupato, in più occasioni, di raccogliere i proventi delle cessioni delle sostanze stupefacenti, di collaborare nelle fasi di occultamento, di lavorazione e di trasporto dalla cocaina. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'Halili, ricorre avvero tale ordinanza e ne chiede l'annullamento. Con unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 273 cod. proc. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con particolare riferimento al delitto di partecipazione ad associazione a delinquere contestata al capo a). Il difensore contesta l'insufficienza qualitativa degli indizi raccolti nei confronti dell'Halili, in quanto sarebbero di dubbia consistenza. Al ricorrente, infatti, non sarebbe stata contestata la commissione di reati scopo; il fatto che l'Halili abbia avuto frequentazioni con alcuni dei sodali e che abbia concorso con il Kolaj nella commissione del reato di porto d'arma comune da sparo in luogo pubblico di cui al capo f), non consentirebbe, inoltre, di ritenere che il medesimo si stato partecipe del sodalizio criminoso. La partecipazione dell'Halili alle fasi di occultamento e lavorazione della cocaina e l'assunzione del ruolo di staffetta per i veicoli impiegati per il trasporto della sostanza stupefacente sarebbero, del resto, mere suggestioni investigative, prive del benché minimo riscontro probatorio. Non sarebbe, infatti, provato che l'Halili, anche qualora abbia saputo dell'esistenza del sodalizio diretto dal Feimi, abbia apportato il proprio contributo all'operatività della stessa. Assolutamente criptiche sarebbero, inoltre, le conversazioni poste a fondamento del ruolo dell'Halili di esattore delle somme dovute dagli acquirenti per le cessioni di sostanza stupefacente. La disponibilità di un'arma comune da sparo da parte del ricorrente, inoltre, sarebbe del tutto avulsa da un contesto associativo. L'Halili, dunque, non avrebbe svolto alcun ruolo agevolatore dell'attività di narcotraffico dell'associazione diretta dal Feimi, anche in ragione della sua limitata partecipazione temporale al sodalizio, come sarebbe reso evidente dalla mancata contestazione di reati fine nei suoi confronti. Dalle conversazioni intercettate durante lo stato di detenzione dei correi, risulterebbe, da ultimo, solo l'interesse amicale dell'Halili nei confronti della famiglia di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 6 giugno 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto è diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondato. 2. Con unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 273 cod. proc. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con particolare riferimento all'associazione a delinquere contestata al capo a). 3. Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si limita a contestare gli elementi probatori posti a fondamento dell'ordinanza impugnata, sollecitando un nuovo esame di merito degli stessi nel giudizio di legittimità. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente A/4 come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4. La censura di manifesta illogicità dell'apprezzamento del Tribunale del riesame in ordine al giudizio di gravità indiziaria è, peraltro, manifestamente infondata. 4.1. Il Tribunale del riesame ha, infatti, non incongruamente rilevato, a pag. 23 e ss. dell'ordinanza impugnata, che, «Halili è coinvolto in due - su tre - degli stessi episodi storici comprovanti la stretta frequentazione dei presunti sodali nelle data del 16 e 18/6/2022, vicende così dense di elementi indicativi di piena adesione e, soprattutto, di espressione di incondizionata fedeltà» al sodalizio. L'Halili, secondo il Tribunale, è, peraltro, di frequente nominato dagli altri sodali anche in altre occasioni, sempre con riferimento a momenti e incarichi rilevanti nell'interesse del gruppo. Halili, nel corso del dialogo con [OSCURATO:PERSONA] captato in data 18 giugno 2022, ha rassicurato il coindagato, che aveva sprecato le munizioni della sua pistola, che "il capo" ([OSCURATO:PERSONA]) li avrebbe riforniti di altri proiettili. Da tale vicenda, nella lettura non illogica del Tribunale, risulterebbe anche un interesse del gruppo a intimidire i terzi acquirenti per agevolare la riscossione del danaro. Il Tribunale ha, inoltre, rilevato che il Kolaj e l'Halili, talora anche con [OSCURATO:PERSONA], hanno utilizzato la Toyota del Feimi nell'interesse del sodalizio. L'Halili si occupava, inoltre, della riscossione dei crediti del sodalizio, deteneva armi nel suo interesse ed era consapevole dell'acquisto della partita di 30 kg. di cocaina in data 24 giugno 2022, come rivelato ad un marocchino nel colloquio intercettato, e aveva assistito alle operazioni di carico delle forme di parmigiano sull'autovettura. L'Halili era, peraltro, stato contattato dal Feimi mediante un telefono cellulare abusivamente detenuto in carcere per il recupero di crediti o per la realizzazione di compiti illeciti. Nella valutazione, non manifestamente illogica, del Tribunale del riesame, dunque, l'Halili (il "Glo") non era in semplice rapporto di conoscenza e di amicizia (e, dunque, di connivenza) con gli altri sodali, ma di condivisione, altamente fiduciaria, degli affari comuni del gruppo. 4.2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la configurabilità della condotta di partecipazione richiede la prova della stabile adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (ex plurimis: Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645 - 01). Per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è, tuttavia, richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico (Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, Borraccino, Rv. 263662-01). La ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può, del resto, integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (ex plurimis: Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 02). Il Tribunale del riesame di Bologna, con valutazione non manifestamente incongrua, ha, dunque, ritenuta dimostrata la partecipazione dello Halili al sodalizio criminale accertato in ragione del contatto diretto del medesimo con i vertici dell'organizzazione, del rapporto fiduciario posto a fondamento dei compiti dal medesimo svolti e dello svolgimento continuo delle mansioni di corriere e di custode dalla sostanza stupefacente, che dimostravano l'esistenza di un rapporto di collaborazione collaudato e destinato a produrre effetti ben oltre i singoli episodi delittuosi. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso è stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d