CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 06369/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto aggravato. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge del provvedimento impugnato in relazione all'affermazione di responsabilità ed al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. 3. Il ricorso è inammissibile. Indeducibile è la violazione di legge denunziata ai sensi delle lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che l'osservanza delle regole processuali di valutazione della prova non è prevista a pena di nullità o inutilizzabilità e la loro violazione può essere valutata esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione, che, nella specie, viene prospettato - pervero solo implicitamente - in maniera del tutto generica, riproponendo doglianze già avanzate al giudice del merito e da quest'ultimo confutate con motivazione con la quale il ricorrente non si è confrontato. Generiche sono altresì le doglianze relative alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., posto che la Corte ha motivato la propria decisione in riferimento all'abitualità del comportamento dell'imputato. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Rom 12/1/2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] - zl-rATO NC Arl . - ---