CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 luglio 2021
Cassazione n. 10975/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 23/07/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, quale Giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'incidente di esecuzione presentato da [OSCURATO:PERSONA], finalizzato a ottenere la rideterminazione delle pene oggetto del provvedimento di cumulo numero 111/2016 SIEP, adottato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi. La declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata dal Giudice dell'esecuzione palmese sull'assunto che la continuazione invocata dalla difesa del condannato incideva esclusivamente sulla determinazione della pena e che, nel caso di specie, non era applicabile il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che le pene relative a titoli di reato di cui ai punti 2 e 3 del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi erano state espiate prima della commissione del titolo di reato di cui al punto 5 dello stesso provvedimento. Ne conseguiva che l'eventuale carcerazione in eccesso delle pene relative ai titoli di reato di cui ai punti 2 e 3 del provvedimento di cumulo non poteva essere attribuita all'espiazione della pena riferita al titolo di reato di cui al punto 5 del medesimo provvedimento. Si deduceva, al contempo, che tutti i titoli di reato oggetto di vaglio, compresi nei punti 2, 3 e 5 del provvedimento di cumulo presupposto, erano stati unificati sotto il vincolo della continuazione, con la conseguenza che il cumulo frazionato applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] aveva vanificato l'applicazione della disposizione di cui all'art. 671 cod. proc. pen., violando lo spirito favor rei che caratterizza tale istituto. Le considerazioni esposite imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da [OSCURATO:PERSONA], ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01). La verifica di questa preordinazione criminosa, al contempo, nelle ipotesi di cumulo, totale o parziale, se non vale a incidere sui criteri di attribuzione delle singole frazioni di pena, non può nemmeno essere pretermessa, sic et simpliciter, dal Giudice dell'esecuzione, che ha il dovere di confrontarsi con gli elementi identificativi di ciascun reato oggetto di unificazione, allo scopo di verificare, alla luce dei parametri normativi indicati dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. - a tenore del quale «sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire» -, se ed eventualmente in quale misura l'eventuale cumulo possa incidere sul vincolo della continuazione di cui il condannato intende beneficiare in sede esecutiva. Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, l'ordinanza impugnata non soddisfa i requisiti indispensabili per ritenere compiuta la verifica sull'incidenza dell'unicità del disegno criminoso, invocato da [OSCURATO:PERSONA] nella sua richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., sul cumulo parziale applicato nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, non risultando esplicitati gli elementi processuali che giustificavano il respingimento dell'istanza presentata nell'interesse del condannato, in relazione ai titoli di reato giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte, compresi nei punti 2, 3 e 5 del provvedimento di cumulo censurato. Si consideri, in proposito, che, per giustificare il suo rigetto, il Giudice dell'esecuzione palmese, senza dare analiticamente conto dei titoli di reato presupposti - che dovevano essere valutati alla luce delle pene concorrenti comprese nel provvedimento di cumulo numero 111/2016 SIEP, adottato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, ma che non venivano richiamati nemmeno per relationem nell'ordinanza censurata -, si limitava ad affermare assertivamente che il vincolo della continuazione invocata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] incideva esclusivamente sulla determinazione delle pene oggetto di vaglio esecutivo. Né tantomeno il Giudice dell'esecuzione palmese si confrontava con il nucleo essenziale della censura difensiva sottoposta al suo vaglio, secondo cui i reati relativi ai titoli esecutivi di cui ai punti 2, 3 e 5 del provvedimento di cumulo presupposto, adottato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, erano già stati unificati sotto il vincolo della continuazione, con la conseguenza che il cumulo frazionato applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dall'Ufficio requirente palmese aveva vanificato l'applicazione della disciplina della continuazione, violando la ratio legis dell'istituto in esame. Su questi dati circostanziali, dunque, si imponeva una verifica giurisdizionale analitica, finalizzata a escludere che la possibile contiguità delle ipotesi di reato giudicate dalle decisioni irrevocabili presupposte non consentiva di prefigurare la preordinazione criminosa dedotta nell'interesse del condannato e non incideva sulla determinazione delle pene oggetto del provvedimento di cumulo numero 111/2016 SIEP, adottato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi. Non può, in proposito, non rilevarsi che, sebbene l'art. 671 cod. proc. pen. non richiami espressamente i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., posto che la rideterminazione della pena opera su una comminatoria che ha già visto applicati in sede di cognizione tali parametri, il giudice dell'esecuzione ha pur sempre il dovere, soprattutto nei casi di maggiore complessità, come quelli riconducibili alle ipotesi di fungibilità previste dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., di esporre le sue ragioni, sia pure sinteticamente, allo scopo di consentire al condannato di comprendere il percorso dosimetrico seguito in sede di rideterminazione della pena. L'esposizione, sia pure sintetica, di questo percorso si rende indispensabile allo scopo di esplicitare non solo gli elementi che sono stati oggetto del ragionamento del giudice dell'esecuzione, ma anche i criteri dosimetrici concretamente adottati, allo scopo di consentire una valutazione unitaria e complessiva dei dati esaminati in executivis, che non è permessa laddove - come nel caso in esame - il provvedimento risulti sprovvisto dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidoneo a rendere comprensibile il filo logico concretamente seguito per rigettare l'incidente di esecuzione. Ricostruito in questi termini il percorso argomentativo seguito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, non è dubitabile che, nel caso in esame, ci si trovi di fronte a una motivazione apparente, per inquadrare la quale occorre richiamare il principio di diritto, secondo cui «la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile [...] quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682-01). 4. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con il conseguente rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi di diritto che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palmi, Ufficio del Giudice per le indagini prel