CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 febbraio 2026
Cassazione n. 25478/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cenzo Senatore,che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsiRITENUTO IN FATTO1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Vercelli ha rigettato l’istanza di riesame propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro conservativoemesso dal Tribunale di Vercelli in data 6/2/2026, su istanza delle parti civili CondominioMichelerio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 20, dei beni di [OSCURATO:PERSONA] e GineproAndrea, fino alla concorrenza complessiva di euro 146.411,41, in relazione ai reati di truffa,,appropriazione indebita e sostituzione di persona ascritti ai ricorrenti.2. Con atto depositato il 27/2/2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un primo ricorso perCassazione diretto a censurare, per mancanza assoluta di motivazione, la parte dispositivadell’ordinanza. A seguito del deposito della motivazione il difensore, nei prescritti termini,depositava ricorso definito “integrativo” enunciando i motivi di seguito riassunti nei limiti di cuiall’art. 173, disp.att. cod.proc.pen.2.1 Violazione degli artt. 125,comma 3 e 324, commi 7 e 9, cod.proc.pen. Nullitàdell’ordinanza per carenza assoluta di motivazione e successiva illegittima integrazione dellastessa in violazione del principio di consunzione del potere giurisdizionale. Il difensore deduceche la procedura seguita dal Tribunale del riesame è affetta da nullità in quanto il collegio, inesito all’udienza camerale, ha emesso il solo dispositivo di rigetto, depositando le motivazionidopo che il ricorrente aveva già interposto ricorso per Cassazione, effettuando una nonconsentita integrazione dell’originario provvedimento.2.2.Violazione dell’art. 324 cod.proc.pe. per omessa rimessione al giudice civile dellaquestione circa la sequestrabilità delle quote dell’azienda agricola [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrentilamentano che il Tribunale del riesame ha ignorato il profilo oggetto di specifica devoluzioneinerente la controversia sulla sequestrabilità delle quote dell’azienda agricola [OSCURATO:PERSONA],soggetto giuridico diverso dalle persone dei prevenuti.2.3 Violazione di legge in ordine al periculum in mora, non avendo il Tribunale del riesamefornito adeguata risposta ai rilievi difensivi in ordine alla corretta base di calcolo del creditocautelato, alla concreta incidenza delle garanzie reali pregresse in relazione all’attualitàdell’incapienza, non potendosi inferire dall’esistenza di vincoli ipotecari una prognosi diincapienza attuale idonea a giustificare la misura.2.4 Violazione di legge in punto di determinazione del quantum e difetto di motivazione sulnesso tra importo cautelato e obbligazioni civili da reato. Secondo il difensore l’ordinanzaimpugnata è lacunosa in relazione all’assunzione a base del vincolo di importi corrispondenti alledomande civilistiche piuttosto che dati maggiormente aderenti alle contestazioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.L’unico motivo del primo ricorso proposto avverso il solo dispositivo del riesame non èconsentito.Il ricorso “integrativo”, a prescindere dal nomen, è stato tempestivamente proposto e puòessere scrutinato seppur con esiti di inammissibilità per genericità e manifesta infondatezza dellecensure proposte. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il difensore lamenta, come giàcon la precedente impugnazione, un’asserita mancanza di motivazione in relazione al dispositivodepositato in esito alla camera di consiglio, trascurando di considerare che il combinato dispostodi cui agli artt. 324, comma 7, e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., prevede che il Tribunaleprovveda sulla richiesta di riesame, depositando il dispositivo, entro dieci giorni dallatrasmissione degli atti, mentre la motivazione del provvedimento, in applicazione della normagenerale sul procedimento camerale, potrà essere depositata nel previsto termine ordinatorio,senza che ciò abbia influenza sulla efficacia del provvedimento (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996,Moni, Rv. 205256-01; Sez. 3, n. 14603 del 24/03/2015, Ricci, Rv. 263334-01).2. Il secondo motivo che deduce la violazione dell’art. 324 cod.proc.pen. per omessarimessione al giudice civile della questione circa la sequestrabilità delle quote della TenutaCapannino è manifestamente infondato, poiché il giudice del riesame è tenuto a devolvere algiudice civile l’eventuale controversia sulla proprietà della cosa esclusivamente quando ritengache la stessa debba essere restituita, avendo disposto l’annullamento, per qualsiasi ragione, delprovvedimento genetico (Sez. 6, n. 1662 del 13/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287423-01; Sez. 5, n. 21157 del 26/03/2019, Scermino, Rv. 275348-01).3. Il terzo e quarto motivo che deducono la violazione di legge in ordine al periculum inmora e al quantum sequestrato nonchè la motivazione apparente sul requisito dell’incapienzasono in tutti gli aspetti generici ed aspecifici in quanto reiterano rilievi adeguatamente scrutinatidal Tribunale cautelare (pag. 2) e disattesi con congrua motivazione che dà atto della sussistenzadel rischio di dispersione patrimoniale, alla luce dell’entità del patrimonio, inciso da plurimeipoteche (anche giudiziali), e della consistenza dei crediti invocati, calcolati sulla base delleimputazioni e degli atti di parte, adeguatamente valutati, con limitazione del quantum rispettoalle richieste.4. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibilicon conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 5 Giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]