CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2022
Cassazione n. 08846/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminato il ricorso, la sentenza impugnata e la memoria depositata in data 7 novembre 2022. 1. Ritenuto che tutti e tre i motivi non superano il vaglio di ammissibilità. 1.1. Sono aspecifici e comunque manifestamente infondati il primo ed il secondo, relativi alla ommessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e, pertanto, rilevante anche ai fini delle statuizioni civili. La ricorrente, anziché denunciare specifiche criticità del percorso motivazionale, sollecita un nuovo accertamento dell'epoca di consumazione del contestato reato di cui all'art. 660 cod. pen., da sovrapporre a quello del Tribunale che, con argomenti non manifestamente illogici, l'ha collocata temporalmente fino al 29 maggio 2017, data in cui, a cagione della protrazione degli atti di disturbo, la persona offesa aveva sporto querela (atto che rende il reato procedibile anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150). Truvuo 1.2. Il I k motivo, relativo alla configurabilità del reato, è interamente versato in fatto essendosi la difesa ricorrente limitata a proporre una lettura alternativa delle prove a sollecitare la diretta valutazione di alcuni documenti. 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicem