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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 01916/2023

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Ck.

I '9 ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11753/2014 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", con sede in Palermo, in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Palermo, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Palermo (presso gli Uffici dell'[OSCURATO:PERSONA]), ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo il 7 novembre 2013 n. 271/25/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 12 gennaio 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." (già "[OSCURATO:PERSONA] S.r,l.") ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo il 7 novembre 2013 n. 271/25/2013, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cartella di pagamento per la TARSU relativa all'anno 2007, con riferimento ad un albergo sito in Palermo, ha accolto l'appello proposto dal Comune di Palermo nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] febbraio 2010 n. 84/01/2010, con compensazione delle spese giudiziali.

Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto: che la previsione per gli alberghi di una tariffa maggiorata per la TARSU rispetto alle abitazioni fosse giustificata dalla maggiore capacità di produrre rifiuti; che le variazioni tariffarie per la TARSU rientrassero tra le competenze della [OSCURATO:PERSONA]; che la documentazione dei costi di esercizio per lo smaltimento dei rifiuti non dovesse essere allegata alle deliberazioni concernenti le variazioni tariffarie.

Il ricorso è affidato a cinque motivi.

Il Comune di Palermo si è costituito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria, deducendo di aver presentato il 3 gennaio 2019 la domanda di definizione agevolata ex art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, con la rateizzazione del debito tributario fino al 30 novembre 2023 e chiedendo di disporre la sospensione del presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 65, 68 e 69 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il Comune possa esercitare un potere discrezionale nella diversificazione delle tariffe, per la TARSU con riguardo agli alberghi ed alle abitazioni senza tener conto della effettiva attitudine alla produzione di rifiuti.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13 della Legge della Regione Sicilia 26 agosto 1992 n. 7, 49 dello Statuto del Comune di Palermo, 14 del Regolamento per la TARSU del Comune di Palermo, anche in combinato disposto con l'art. 2909 cod. civ., nonché delle norme e dei principi generali sulla cosa giudicata in senso formale, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata disattesa dal giudice di secondo grado l'eccezione di illegittimità dell'iscrizione a ruolo e dell'emanazione della cartella di pagamento in conseguenza dell'annullamento della deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Palermo il 31 maggio 2006 n. 165 (in materia di variazione delle tariffe per la TARSU relativa all'anno 2006) con la sentenza depositata dal T.A.R. della Sicilia il 16 giugno 2009 n. 1550, sul presupposto che tale pronunzia non potesse riguardare anche la TARSU relativa all'anno 2007, stante l'autonomia delle obbligazioni tributarie per le singole annate.

3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 69, comma 4, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado che il Regolamento per la TARSU del Comune di Palermo e le deliberazioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] del C:omune di Palermo in materia di tariffe per la TARSU non risultavano essere stati sottoposti al controllo di legittimità da parte del Ministero delle Finanze.

4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 61 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente escluso dal giudice di secondo grado che la documentazione relativa ai costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti dovesse essere allegata alla deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Palermo in materia di tariffe per la TARSU, essendo disponibile per la libera consultazione presso gli [OSCURATO:PERSONA].

5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Legge 29 marzo 2001 n. 135, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di tener conto della mancata estensione alle attività turistiche delle tariffe previste per la TARSU dal Comune di Palermo con riguardo alle attività industriali. [OSCURATO:PERSONA]:Preliminarmente, il collegio rileva che occorre verificare l'esito della domanda di definizione agevolata con riferimento alla impugnata cartella di pagamento.

Pertanto, si deve rinviare la causa a nuovo ruolo (con fissazione dell'adunanza camerale oltre la scadenza 30 novembre 2023), mandando alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti P.T.M.

1. rinvia la causa a nuovo ruolo;

2. manda alla Canceller

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ck. I '9 ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11753/2014 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", con sede in Palermo, in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Palermo, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Palermo (presso gli Uffici dell'[OSCURATO:PERSONA]), ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo il 7 novembre 2013 n. 271/25/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 12 gennaio 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." (già "[OSCURATO:PERSONA] S.r,l.") ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo il 7 novembre 2013 n. 271/25/2013, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cartella di pagamento per la TARSU relativa all'anno 2007, con riferimento ad un albergo sito in Palermo, ha accolto l'appello proposto dal Comune di Palermo nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] febbraio 2010 n. 84/01/2010, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto: che la previsione per gli alberghi di una tariffa maggiorata per la TARSU rispetto alle abitazioni fosse giustificata dalla maggiore capacità di produrre rifiuti; che le variazioni tariffarie per la TARSU rientrassero tra le competenze della [OSCURATO:PERSONA]; che la documentazione dei costi di esercizio per lo smaltimento dei rifiuti non dovesse essere allegata alle deliberazioni concernenti le variazioni tariffarie. Il ricorso è affidato a cinque motivi. Il Comune di Palermo si è costituito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria, deducendo di aver presentato il 3 gennaio 2019 la domanda di definizione agevolata ex art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, con la rateizzazione del debito tributario fino al 30 novembre 2023 e chiedendo di disporre la sospensione del presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 65, 68 e 69 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il Comune possa esercitare un potere discrezionale nella diversificazione delle tariffe, per la TARSU con riguardo agli alberghi ed alle abitazioni senza tener conto della effettiva attitudine alla produzione di rifiuti. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13 della Legge della Regione Sicilia 26 agosto 1992 n. 7, 49 dello Statuto del Comune di Palermo, 14 del Regolamento per la TARSU del Comune di Palermo, anche in combinato disposto con l'art. 2909 cod. civ., nonché delle norme e dei principi generali sulla cosa giudicata in senso formale, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata disattesa dal giudice di secondo grado l'eccezione di illegittimità dell'iscrizione a ruolo e dell'emanazione della cartella di pagamento in conseguenza dell'annullamento della deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Palermo il 31 maggio 2006 n. 165 (in materia di variazione delle tariffe per la TARSU relativa all'anno 2006) con la sentenza depositata dal T.A.R. della Sicilia il 16 giugno 2009 n. 1550, sul presupposto che tale pronunzia non potesse riguardare anche la TARSU relativa all'anno 2007, stante l'autonomia delle obbligazioni tributarie per le singole annate. 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 69, comma 4, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado che il Regolamento per la TARSU del Comune di Palermo e le deliberazioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] del C:omune di Palermo in materia di tariffe per la TARSU non risultavano essere stati sottoposti al controllo di legittimità da parte del Ministero delle Finanze. 4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 61 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente escluso dal giudice di secondo grado che la documentazione relativa ai costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti dovesse essere allegata alla deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Palermo in materia di tariffe per la TARSU, essendo disponibile per la libera consultazione presso gli [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Legge 29 marzo 2001 n. 135, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di tener conto della mancata estensione alle attività turistiche delle tariffe previste per la TARSU dal Comune di Palermo con riguardo alle attività industriali. [OSCURATO:PERSONA]:Preliminarmente, il collegio rileva che occorre verificare l'esito della domanda di definizione agevolata con riferimento alla impugnata cartella di pagamento. Pertanto, si deve rinviare la causa a nuovo ruolo (con fissazione dell'adunanza camerale oltre la scadenza 30 novembre 2023), mandando alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti P.T.M. 1. rinvia la causa a nuovo ruolo; 2. manda alla Canceller
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