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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33318/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale in data 24.5.2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 4000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 187, comma 1 e 1 quater, d.lgs n. 285 del 1992.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con l'unico motivo la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 157, 160 e 161 cod.pen. con riguardo alla richiesta di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Ed invero tenuto conto che il reato per cui si procede è stato commesso in data 11.11.2018, al termine massimo di prescrizione di cinque anni va sommato il periodo di un anno e sei mesi ai sensi della legge n. 103 del 2017 (trattandosi di reato commesso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019), cui si aggiunge l'ulteriore periodo di giorni 64 quale " sospensione covid" ai sensi dell'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di talché alla data della pronuncia della Corte d'appello al 10 aprile 2025 il reato de quo non era prescritto.

4. Il ricorso manifestamente infondato deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale in data 24.5.2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 4000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 187, comma 1 e 1 quater, d.lgs n. 285 del 1992. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con l'unico motivo la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 157, 160 e 161 cod.pen. con riguardo alla richiesta di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero tenuto conto che il reato per cui si procede è stato commesso in data 11.11.2018, al termine massimo di prescrizione di cinque anni va sommato il periodo di un anno e sei mesi ai sensi della legge n. 103 del 2017 (trattandosi di reato commesso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019), cui si aggiunge l'ulteriore periodo di giorni 64 quale " sospensione covid" ai sensi dell'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di talché alla data della pronuncia della Corte d'appello al 10 aprile 2025 il reato de quo non era prescritto. 4. Il ricorso manifestamente infondato deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 33318/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris