CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 febbraio 2026
Cassazione n. 27510/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dai consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo qualificarsi il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito dell'udienza camerale, rigettava l'istanza di revoca dell'ordine di sgombero impartito dal P.M. in sede nell'ambito dell'esecuzione del sequestro preventivo di un immobile abusivo riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; con il medesimo provvedimento, veniva peraltro disposta la sospensione del predetto ordine fino alla definizione dell'eventuale definizione del giudizio di legittimità instaurato avverso la decisione reiettiva.2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aver definito l'incidente di esecuzione direttamente in udienza, senza prima decidere de plano come previsto dal comma 4 dell'art. 667 cod proc. pen. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento al merito della decisione, che non aveva tenuto conto della irrilevanza delle opere sequestrate rispetto al carico urbanistico. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita la riqualificazione del ricorso come opposizione, e la trasmissione degli atti al G.i.p. emittente per l'ulteriore corso, condividendo il primo ordine di censure prospettate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen., al provvedimento di rigetto della richiesta di revoca dell'ordine di sgombero, emesso dal giudice dell'esecuzione all'esito di udienza camerale non preceduta dal provvedimento de plano. Deve invero darsi seguito agli insegnamenti di questa Suprema Corte secondo cui, da un lato, la disciplina dettata dai predetti articoli deve ritenersi applicabile anche ai provvedimenti del G.i.p. in tema di ordine di sgombero emesso dal G.i.p. (cfr. sul punto Sez. 6, n. 14251 del 02/03/2017, Uva, Rv. 269808 - 01). D'altro lato, viene in rilievo l'ulteriore principio secondo cui «il ricorso per cassazione erroneamente proposto avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione assunto de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero irritualnnente nelle forme dell'udienza camerale, ex art. 666 cod. proc. pen., deve essere riqualificato come opposizione per il principio della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente» (Sez. 1, Ord. n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 - 01). P.Q.M. Qualificata l P.Q.M