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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21487/2026

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ppello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni delle partiRITENUTO IN FATTO1.

La Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe, harigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse diDe [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale sofferta, inregime di custodia cautelare in carcere, dal 27 novembre 2009 al 17 novembre2010 e successivamente, in regime di arresti domiciliari, dal 18 novembre 2010 al27 ottobre 2011, nell’ambito di un procedimento nel quale l’istante era indagatoper il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per altro reato, per il qualel’ordinanza di custodia cautelare era stata annullata per carenza di gravitàindiziaria.2.

La Corte territoriale ha ritenuto sussistente una condotta gravementecolposa ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, valorizzando unaserie di elementi fattuali, in particolare accertando che l’odierno istante: a) eratitolare di comuni interessi criminali con [OSCURATO:PERSONA]Agostino, capo dell’omonimacosca, dei quali discorreva con lo stesso D’Agostino nel corso di conversazionitelefoniche caratterizzate dall’uso di linguaggio cifrato; b) accompagnavaD’Agostino ai summit di camorra con altri capi della zona, sia quando tali riunionierano organizzate presso l’abitazione del medesimo D’Agostino, sia quando sisvolgevano presso esponenti camorristi di Casal di Principe, risultando, in relazioneai primi, altresì accertata la presenza fisica dell’odierno istante agli incontri, tantoche lo stesso D’Agostino manifestava dubbi sull’opportunità di fissare summit indate nelle quali l’istante fosse impossibilitato a partecipare; c) svolgeva funzionidi factotum per D’Agostino, rendendosi immediatamente disponibile all’esecuzionedei suoi incarichi, anche a costo di assentarsi dal lavoro; d) godeva della piena eincondizionata fiducia del capo cosca, che lo riteneva affidabile «cento cento» e«meglio dei miei ragazzi».3.

Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionededucendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 314 cod. proc. pen.,sostenendo che dalle intercettazioni emergerebbe unicamente una frequentazionedel tutto occasionale con [OSCURATO:PERSONA], destinatario delle captazioni, e che lacolpa grave non potrebbe ravvisarsi nella mera conoscenza o vicinanza a soggettimalavitosi.Con il secondo motivo ha dedotto mancanza, contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avrebbeindicato quale specifica condotta avesse in concreto determinato l’applicazionedella custodia cautelare e per quale ragione essa integrerebbe colpa grave, né ilnesso causale tra il comportamento ascritto e la detenzione subita.4.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.5.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoriaconcludendo per l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto fondati sul temadell’idoneità delle intercettazioni a sorreggere il giudizio di colpa grave ostativa aldiritto alla riparazione, sono inammissibili perché estrinsecamente aspecifici.Premesso che, nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, l’unicolimite all’attività valutativa della Corte d’appello è costituito dal divieto di affermarefatti storicamente esclusi dal giudicato penale e dal divieto di affermare lacolpevolezza dell’istante assolto, la Corte ha ritenuto che, sulla base dellaricostruzione fattuale sopra delineata – ritenuta rispettosa degli accertamenticristallizzati nella sentenza irrevocabile – la condotta tenuta dall’odierno istantefosse connotata da colpa grave, perché macroscopicamente imprudente, e avesseconcorso causalmente all’applicazione della misura cautelare.2.

In particolare, la Corte territoriale ha osservato che il godere della fiduciapiena e incondizionata del capo della cosca D’Agostino, l’essere stabilmente a suadisposizione, il partecipare con lui ai summit con altri capi camorra e l’intrattenerecon lo stesso conversazioni caratterizzate dall’uso di linguaggio cifrato fosseroelementi idonei a indurre il giudice della cautela a ritenere, in termini diragionevole apprezzamento, l’esistenza di un pieno inserimento dell’istante nelsodalizio criminale.È sufficiente, d’altro canto, rilevare come il ricorso si incentri sui rapportiintercorsi tra l’istante e [OSCURATO:PERSONA], laddove l’ordinanza impugnata valorizzaesclusivamente le relazioni tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]Agostino, capo dell’omonimacosca operante nel territorio del Comune di Sant’Antimo; relazioni desunte daintercettazioni telefoniche nelle quali l’istante risulta, in più occasioni, direttointerlocutore.3.

Nell’ordinanza si richiama espressamente la sentenza assolutoria delgiudizio di cognizione, nella quale il giudice ha affermato che le conversazioniintercettate «potevano costituire un valido parametro per l’applicazione di unamisura custodiale», senza escludere le condotte valorizzate dal giudice dellacautela, né neutralizzarne la valenza fattuale.A fronte di tali puntuali indicazioni, meglio dettagliate nell’ordinanzaimpugnata, il ricorso non si confronta con le ragioni poste a fondamento del diniegodel diritto alla riparazione, limitandosi a prospettare una ricostruzione alternativae non pertinente rispetto al nucleo motivazionale del provvedimento impugnato,con conseguente difetto di specificità.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Inoltre, alla luce della sentenza della Corte costituzionale 13 giugno2000, n. 186, e non emergendo elementi idonei a escludere la colpa del ricorrentenella determinazione della causa di inammissibilità, deve disporsi la condanna delmedesimo al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, chesi stima equo determinare in euro 3.000,00.Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dalMinistero resistente.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principigiurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senzaconfrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura delloStato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attivitàdiretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento allespese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.U, n.877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01; Sez.U, n. 5466,del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 - 01; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv.281923 - 01; Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713 - 01).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Nulla per le spese al Ministero resistente.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni delle partiRITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe, harigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse diDe [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale sofferta, inregime di custodia cautelare in carcere, dal 27 novembre 2009 al 17 novembre2010 e successivamente, in regime di arresti domiciliari, dal 18 novembre 2010 al27 ottobre 2011, nell’ambito di un procedimento nel quale l’istante era indagatoper il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per altro reato, per il qualel’ordinanza di custodia cautelare era stata annullata per carenza di gravitàindiziaria.2. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente una condotta gravementecolposa ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, valorizzando unaserie di elementi fattuali, in particolare accertando che l’odierno istante: a) eratitolare di comuni interessi criminali con [OSCURATO:PERSONA]Agostino, capo dell’omonimacosca, dei quali discorreva con lo stesso D’Agostino nel corso di conversazionitelefoniche caratterizzate dall’uso di linguaggio cifrato; b) accompagnavaD’Agostino ai summit di camorra con altri capi della zona, sia quando tali riunionierano organizzate presso l’abitazione del medesimo D’Agostino, sia quando sisvolgevano presso esponenti camorristi di Casal di Principe, risultando, in relazioneai primi, altresì accertata la presenza fisica dell’odierno istante agli incontri, tantoche lo stesso D’Agostino manifestava dubbi sull’opportunità di fissare summit indate nelle quali l’istante fosse impossibilitato a partecipare; c) svolgeva funzionidi factotum per D’Agostino, rendendosi immediatamente disponibile all’esecuzionedei suoi incarichi, anche a costo di assentarsi dal lavoro; d) godeva della piena eincondizionata fiducia del capo cosca, che lo riteneva affidabile «cento cento» e«meglio dei miei ragazzi».3. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionededucendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 314 cod. proc. pen.,sostenendo che dalle intercettazioni emergerebbe unicamente una frequentazionedel tutto occasionale con [OSCURATO:PERSONA], destinatario delle captazioni, e che lacolpa grave non potrebbe ravvisarsi nella mera conoscenza o vicinanza a soggettimalavitosi.Con il secondo motivo ha dedotto mancanza, contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avrebbeindicato quale specifica condotta avesse in concreto determinato l’applicazionedella custodia cautelare e per quale ragione essa integrerebbe colpa grave, né ilnesso causale tra il comportamento ascritto e la detenzione subita.4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.5. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoriaconcludendo per l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto fondati sul temadell’idoneità delle intercettazioni a sorreggere il giudizio di colpa grave ostativa aldiritto alla riparazione, sono inammissibili perché estrinsecamente aspecifici.Premesso che, nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, l’unicolimite all’attività valutativa della Corte d’appello è costituito dal divieto di affermarefatti storicamente esclusi dal giudicato penale e dal divieto di affermare lacolpevolezza dell’istante assolto, la Corte ha ritenuto che, sulla base dellaricostruzione fattuale sopra delineata – ritenuta rispettosa degli accertamenticristallizzati nella sentenza irrevocabile – la condotta tenuta dall’odierno istantefosse connotata da colpa grave, perché macroscopicamente imprudente, e avesseconcorso causalmente all’applicazione della misura cautelare.2. In particolare, la Corte territoriale ha osservato che il godere della fiduciapiena e incondizionata del capo della cosca D’Agostino, l’essere stabilmente a suadisposizione, il partecipare con lui ai summit con altri capi camorra e l’intrattenerecon lo stesso conversazioni caratterizzate dall’uso di linguaggio cifrato fosseroelementi idonei a indurre il giudice della cautela a ritenere, in termini diragionevole apprezzamento, l’esistenza di un pieno inserimento dell’istante nelsodalizio criminale.È sufficiente, d’altro canto, rilevare come il ricorso si incentri sui rapportiintercorsi tra l’istante e [OSCURATO:PERSONA], laddove l’ordinanza impugnata valorizzaesclusivamente le relazioni tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]Agostino, capo dell’omonimacosca operante nel territorio del Comune di Sant’Antimo; relazioni desunte daintercettazioni telefoniche nelle quali l’istante risulta, in più occasioni, direttointerlocutore.3. Nell’ordinanza si richiama espressamente la sentenza assolutoria delgiudizio di cognizione, nella quale il giudice ha affermato che le conversazioniintercettate «potevano costituire un valido parametro per l’applicazione di unamisura custodiale», senza escludere le condotte valorizzate dal giudice dellacautela, né neutralizzarne la valenza fattuale.A fronte di tali puntuali indicazioni, meglio dettagliate nell’ordinanzaimpugnata, il ricorso non si confronta con le ragioni poste a fondamento del diniegodel diritto alla riparazione, limitandosi a prospettare una ricostruzione alternativae non pertinente rispetto al nucleo motivazionale del provvedimento impugnato,con conseguente difetto di specificità.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Inoltre, alla luce della sentenza della Corte costituzionale 13 giugno2000, n. 186, e non emergendo elementi idonei a escludere la colpa del ricorrentenella determinazione della causa di inammissibilità, deve disporsi la condanna delmedesimo al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, chesi stima equo determinare in euro 3.000,00.Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dalMinistero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principigiurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senzaconfrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura delloStato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attivitàdiretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento allespese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.U, n.877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01; Sez.U, n. 5466,del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 - 01; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv.281923 - 01; Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713 - 01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Nulla per le spese al Ministero resistente.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]
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