Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2000
ECLI:EU:C:2000:592
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62000C0151 - IT
Avviso legale importante
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62000C0151
Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 26 ottobre 2000. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 97/66/CE - Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni - Mancata trasposizione. - [OSCURATO:PERSONA]151/00.
raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-00625
Conclusioni dell avvocato generale
1. Con il presente procedimento per inadempimento la [OSCURATO:PERSONA] fa valere la mancata trasposizione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/66/CE, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (in prosieguo: la «direttiva») .
2. L'art. 15 della direttiva recita:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi non oltre il 24 ottobre 1998.
In deroga al primo comma, gli [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 5 della presente direttiva al più tardi non oltre il 24 ottobre 2000.
(...)
4. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».
3. [OSCURATO:PERSONA] non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte della Repubblica francese in ordine all'attuazione della direttiva. Pertanto, il 3 febbraio 1999, essa ha inviato, ai sensi dell'art. 226 CE, una lettera di diffida al governo francese ingiungendogli di presentare le sue osservazioni nel termine di due mesi.
4. Con lettera in data 16 aprile 1999 la Repubblica francese ha comunicato che la direttiva era già stata parzialmente trasposta e che le rimanenti disposizioni della direttiva sarebbero state in parte attuate in tempi brevi attraverso un iter legislativo in stato avanzato.
5. Non essendo pervenuta alcuna ulteriore comunicazione da parte delle autorità francesi, il 23 luglio 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha emanato un parere motivato diretto alla Repubblica francese. In esso la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato alla Repubblica francese il mancato rispetto del suo obbligo di attuare nei termini la direttiva indicata nel presente ricorso. Essa ha impartito alla Repubblica francese un ultimo termine di due mesi per adempiere i suoi obblighi.
6. Le autorità francesi hanno innanzi tutto chiesto una proroga del termine e, con lettera del 22 ottobre 1999, hanno nuovamente comunicato che i provvedimenti necessari per la trasposizione delle citate disposizioni erano in corso di elaborazione.
7. Non essendo nel frattempo pervenuta alcuna ulteriore comunicazione, il 19 aprile 2000 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso contro la Repubblica francese.
8. [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:
1) accertare che, non avendo adottato né comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] entro il termine prescritto i provvedimenti nazionali di trasposizione dell'art. 4, n. 2, dell'art. 6, nn. 1, 3 e 4, dell'art. 7, dell'art. 8, nn. 2, 3, 4 e 6, dell'art. 11, n. 2, e dell'art. 12 della direttiva 97/66/CE, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall'art. 15 della detta direttiva;
2) condannare la Repubblica francese alle spese.
Argomenti delle parti
9. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, ai sensi dell'art. 249, terzo comma, CE e dell'art. 10 CE, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a prendere i provvedimenti necessari per trasporre, nei rispettivi ordinamenti nazionali, le direttive entro i termini da esse prescritte. [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero altresì tenuti a comunicare senza indugio tali provvedimenti alla [OSCURATO:PERSONA]. Il termine stabilito all'art. 15, n. 1, della direttiva sarebbe scaduto il 24 ottobre 1998 senza che la Repubblica francese avesse adottato i provvedimenti di trasposizione delle disposizioni menzionate nel ricorso. Anche alla scadenza del termine del 23 settembre 1999, risultante dal parere motivato, le autorità francesi non avrebbero ancora comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] alcun provvedimento di attuazione di tali disposizioni.
10. Facendo riferimento alla sentenza 26 febbraio 1976, causa 52/75, [OSCURATO:PERSONA]/Italia , la [OSCURATO:PERSONA] rileva che la responsabilità di uno Stato membro sussiste quale che sia l'organo dello Stato la cui azione od inerzia ha dato luogo alla trasgressione, e che uno Stato membro non può invocare norme o prassi del proprio ordinamento interno, né circostanze di fatto che si verifichino in sede nazionale, per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini contemplati dalle direttive comunitarie.
11. La Repubblica francese fa nuovamente valere il fatto che i necessari regolamenti di attuazione delle citate disposizioni si trovano in fase di elaborazione.
Valutazione
12. Il ricorso è fondato. Al momento determinante nell'ambito del procedimento per inadempimento del Trattato, quello della scadenza del termine di due mesi impartito, a decorrere dal 23 luglio 1999, nel parere motivato, alla censura contenuta nel ricorso - anche considerando eventuali proroghe di termini per tener conto del tempo di inoltro della corrispondenza - non era incontestabilmente stato ancora posto rimedio. La Repubblica francese dev'essere pertanto condannata conformemente alla domanda.
13. Le conseguenze in materia di spese risultano dall'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.
14. Si propone pertanto di statuire nei seguenti termini:
1) Non avendo adottato né comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] entro il termine prescritto i provvedimenti nazionali di trasposizione dell'art. 4, n. 2, dell'art. 6, nn. 1, 3 e 4, dell'art. 7, dell'art. 8, nn. 2, 3, 4 e 6, dell'art. 11, n. 2, e dell'art. 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/66/CE, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall'art. 15 della detta direttiva.
2) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.