CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32336/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CEFALU il 14/10/1992 avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Palermo del 21.3.2025, resa all'esito di giudizio abbreviato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha riqualificato il fatto di cui al capo 1) ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, rideterminando la pena in anni due di reclusione ed euro 4.400,00 di multa, con revoca dell'interdizione dai pubblici uffici e conferma nel resto. 2. Avverso tale pronuncia ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi: violazione dell'art. 80 d.P.R. 309/1990 e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermata compartecipazione del minore; violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. per carenza di motivazione sulla quantificazione • della pena; violazione dell'art. 81 cod. pen. per omessa motivazione sull'aumento in continuazione. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente, sotto le vesti del vizio di motivazione, sollecita in realtà una diversa ricostruzione della vicenda, prospettando l'estraneità del nipote e attribuendone l'agitazione allo stress emotivo del controllo: censura di merito, come tale non consentita in sede di legittimità, a fronte di un percorso argomentativo lineare e privo di aporie. La Corte territoriale ha infatti richiamato — con rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, non censurata quanto alla ricostruzione del fatto — gli elementi da cui ha desunto il concorso morale e materiale del minore: il «comportamento irrequieto e preoccupato» assunto dal giovane alla vista dei militari e, soprattutto, il tentativo, da questi compiuto approfittando del "diversivo" creato dallo zio (frattanto resosi autore della resistenza sub capo 2), di disfarsi di un involucro contenente alcune dosi e di un panetto di hashish. Corretta è, del pari, l'affermazione in diritto, conforme al principio per cui «in tema di stupefacenti, la circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 opera... un rinvio formale a tutte le ipotesi richiamate dall'art. 112, comma primo, n. 4, cod. pen., che non è limitato soltanto alla condotta di colui che abbia "determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto", ma si estende alle ulteriori ipotesi... di "essersi comunque avvalso degli stessi" o di aver con questi "partecipato nella commissione di un delitto"» (Sez. 4, n. 44896 del 25/09/2018, Rv. 274270 - 02). 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.La Corte territoriale, riqualificato il fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, ha individuato una pena base di anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, dando espressamente atto che essa, pur eccedente il minimo edittale, si colloca «significativamente inferiore rispetto alla cornice mediana», e ha richiamato la funzione rieducativa della pena ex art. 27 Cost. nonché i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., specificamente quelli poc'anzi valorizzati per il diniego • delle attenuanti generiche (modalità della condotta, intensità del dolo, gravità del vulnus, capacità a delinquere desumibile dai plurimi precedenti penali, assenza di resipiscenza). Trova dunque applicazione il consolidato principio secondo cui la determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche ove il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi, Rv. 256464; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), potendo essere sufficienti a tal fine espressioni del tipo «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Nella specie la pena base è stata fissata in termini orientati verso criteri inferiori alla media — a fronte della forbice edittale da sei mesi a quattro anni di reclusione — sicché nessun onere motivazionale di maggiore rigore era esigibile. 3.3. Manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo. La Corte di appello ha quantificato l'aumento per la continuazione con il delitto di cui al capo 2) in mesi tre di reclusione ed euro 600,00 di multa, dandone distinta indicazione nel percorso di calcolo della pena e inserendola nella complessiva valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. poc'anzi richiamata. Si tratta di aumento del tutto contenuto — a fronte di un delitto, quello di resistenza a pubblico ufficiale, punito nel massimo con anni cinque di reclusione — e, come tale, pienamente rispettoso della giurisprudenza di questa Corte. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) hanno bensì affermato che il giudice, ove riconosca la continuazione, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite; hanno però precisato che tale obbligo richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi, essendo necessario e sufficiente che la motivazione dell'entità dell'aumento consenta di valutare che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., che non si sia surrettiziamente operato un cumulo materiale di pene e che sia stato rispettato,ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso della relazione interna agli illeciti accertati. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo.. P.Q.M. Dichiara P.Q.M