CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28253/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ALESSANDROCIMMINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata perché il fatto non sussiste.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza in data 30 aprile 2025,decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della precedente sentenzadi appello, ha confermato la condanna alla pena di anni uno di reclusione diMautone Salvatore per il reato di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1) cod.pen. nonché per il delitto di cui agli artt. 479 e 476, secondo comma, cod. pen.inflittagli dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.2. Oggetto della imputazione era l’avere il [OSCURATO:PERSONA], che prestava serviziopresso la [OSCURATO:PERSONA] di Cisliano, indotto i correi a redigere la richiesta diarchiviazione – attestante falsamente l’utilizzo di un veicolo da parte di personaledipendente di tale comando per improrogabile attività di polizia giudiziaria - diuna sanzione amministrativa elevatagli perché percorreva viale [OSCURATO:PERSONA] inMilano a velocità superiore al limite consentito.3. La Corte territoriale nel provvedimento impugnato, accogliendo leindicazioni contenute nella sentenza rescindente che riteneva priva dimotivazione la ritenuta connessione fra il procedimento principale, nel qualeerano state disposte le intercettazioni, e il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA],dove tali intercettazioni sono state utilizzate, ha confermato la sussistenza di uncontesto unitario e, dunque, di una connessione qualificata fra i dueprocedimenti.Il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] veniva iscritto il 10 gennaio 2020 sullascorta di notizie di reato emerse dal procedimento n. 6099/2018; i fatti sonostrettamente connessi ex art. 12 cod. proc. pen.4. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia articolando cinque motivi di doglianza.4.1 Con il primo motivo deduce violazione degli atti. 266 e 270 cod. proc.pen. e correlato vizio di motivazione.Questa Corte con la sentenza rescindete aveva chiesto alla Corte territorialedi specificare la connessione fra i due procedimenti e, ciononostante, la Corte,nella sentenza impugnata, non si è attenuta a tale mandato, posto che harichiamato quanto già osservato dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari senzaindividuare quel legame necessario a consentire l’utilizzazione delleintercettazioni nel diverso procedimento.quelli contestati al [OSCURATO:PERSONA] non vi è alcuna connessione, non vi è coincidenza,non vi è legame oggettivo, né identità di disegno criminoso, non vi è connessioneprobatoria né vi è contesto unitario.Conseguentemente, il ricorrente insiste per la declaratoria di inutilizzabilitàdelle intercettazioni.4.2 Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 415 bis cod. proc. pen.La richiesta di rinvio a giudizio sarebbe nulla in ragione del fatto che nonsono stati depositati unitamente alla medesima i brogliacci e i cd checontenevano la copia integrale delle intercettazioni.Tale omessa ostensione ha menomato le garanzie difensive e ha resoinutilizzabili le intercettazioni telefoniche, non essendo le stesse pienamentefruibili dalle parti nella loro integralità.4.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di lege e vizio di motivazione inpunto alla sussistenza dell’elemento soggettivo.Richiama, infatti, il ricorrente la sentenza di assoluzione passata in giudicatodi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la nota presentata da [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del 15 ottobre 2021con il cui contenuto la Corte territoriale avrebbe dovuto confrontarsi poichéafferma che [OSCURATO:PERSONA] stesse svolgendo attività di PG quel giorno.La lettera di [OSCURATO:PERSONA], dunque, riconosciuta dal medesimo, non può essereritenuta falsa, poiché egli la redigette dopo essere rientrato in servizio dalle ferieper fornire una giustificazione corretta all’operato di [OSCURATO:PERSONA], che ne avevanecessità per allegarla alla istanza di annullamento in autotutela.4.4 Con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 131 bis cod. pen.Il ricorrente stigmatizza il mancato riconoscimento causa di esclusione dellapunibilità in oggetto.Il fatto come astrattamente contestato è modesto e del tutto episodico.4.5 Con il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazionecon riguardo alla dosimetria sanzionatoria e alla scelta della sanzione.5. La difesa ha depositato in data 20 aprile 2026 note di udienza.6. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.1.1 Il primo motivo è inammissibile, in quanto, pur cogliendo nel segno,quanto all’assenza di motivazione rispetto ai presupposti di utilizzazione delleintercettazioni, non supera l’ostacolo dell’assenza di decisività degli elementiritraibili dalle comunicazioni, giacché la prova dei fatti si desume da altri datiacquisiti al processo.Per completezza, deve rilevarsi che questa Corte, nella sentenzarescindente, richiamando i principi affermatisi in materia, soprattutto in puntoall’atteggiarsi del legame sostanziale fra i fatti storicamente diversi che consentel’utilizzazione nel procedimento diverso delle intercettazioni disposte in altroprocedimento, aveva sottolineato, in linea con le indicazioni di Sez. U, n. 51 del28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 – 01, come detto legame èindividuato nelle ipotesi di connessione di cui all’art. 12 cod. proc. pen.L’art. 12 cod. proc. pen. citato individua le ipotesi di connessione qualificatache sono costituite dal caso di reato commesso da più persone in concorso fraloro, ovvero nel caso in cui più persone con condotte indipendenti abbianodeterminato l’evento; nel caso di una persona imputata di più reati commessicon una sola azione od omissione, ovvero di più azioni esecutive di un medesimodisegno criminoso ed, infine, nel caso in cui i reati per cui si procede sonocommessi gli uni per eseguire od occultare gli altri.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha genericamente affermato lasussistenza di un rapporto di connessione oggettiva ravvisabile nel contestounitario che racchiude le ipotesi delittuose originariamente iscritte e i reati di cuiil [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile, di cui agli artt. 640 e 476-479 cod. pen.La Corte nella sentenza rescindente ha stigmatizzato la individuazione dellaconnessione nel contesto unitario dal quale sono scaturiti i due procedimenti,ovvero nell’esistenza di due gruppi operativi con modalità esecutivesovrapponibili dal punto di vista fenomenologico.L’impugnato provvedimento ha cercato di riempire le lacune evidenziatedalla Corte, ma con scarso successo.Il provvedimento impugnato fa riferimento, infatti, alla circostanza che nelprocedimento madre, di più ampio respiro, si procedesse e carico di alcunefunzionarie per falso, accesso abusivo al sistema informatico e peculato; in quelprocedimento Cobelli era persona informata sui fatti, anche se poi emergevanoprofili di rilievo penale a suo carico, al punto che egli veniva iscritto per imedesimi reati in concorso con tali persone e ciò individuerebbe un caso diconnessione di cui alla lett. a).Invero non è corretta l’individuazione di tale ipotesi quale caso diconnessione fra reati di cui alla indagine madre e i presenti; ulteriore elementorilevante è il fatto che il presente procedimento è stato iscritto in ragione dellenotizie di reato emerse nell’ambito di quello precedente; tale affermazionesembra riecheggiare un orientamento presente nella giurisprudenza di legittimitàpiù risalente, ma superato dagli insegnamenti di questa Corte con la SU Cavalloche ha affermato, tra l’altro, in motivazione che « di conseguenza, ritenere, sullascorta del secondo orientamento, utilizzabili i risultati dell’intercettazionedisposta per uno dei reati di cui all’art. 266 cod. proc. pen. anche per gli altrireati di cui è emersa la conoscenza grazie all’intercettazione stessa e ciòindipendentemente da qualsiasi legame sostanziale tra il primo e i secondisignificherebbe imprimere all’autorizzazione del giudice quella connotazione di"autorizzazione in bianco" messa al bando dalla giurisprudenza costituzionale.».A ben guardare, dunque, la Corte nemmeno nella sentenza emessa in esitoal giudizio rescissorio ha indicato quale caso di connessione ex art. 12 cod. proc.pen. sia evincibile tra i reati di cui al procedimento a monte e quelli delprocedimento in esame.Come si diceva in principio, tuttavia, le superiori considerazioni, checomportano l’assorbimento del secondo motivo, non incidono sulla tenutamotivazionale del provvedimento impugnato che rimane integra, come sichiarisce subito.1.2 Il terzo motivo è infondato.La sentenza di assoluzione prodotta dal ricorrente ha ad oggetto ladifferente condotta di falso enucleata nella dichiarazione redatta da [OSCURATO:PERSONA],comandante della [OSCURATO:PERSONA] di Cisliano, circa che il fatto che l’auto delMautone, con cui quest’ultimo era stato sanzionato per eccesso di velocità,venisse utilizzata come auto civetta dalla polizia [OSCURATO:PERSONA] di Cisliano per ipedinamenti.Tale accertamento concerne un falso differente, riguardante la dichiarazionedi [OSCURATO:PERSONA], quale comandante della [OSCURATO:PERSONA] locale di Cisliano, non ha alcun rilievo sulfatto oggetto della odierna imputazione, poiché ha ad oggetto l’affermazionecirca il fatto che l’autoveicolo del [OSCURATO:PERSONA] fosse in uso alla [OSCURATO:PERSONA] locale diCisliano come auto civetta per pedinamenti; ciò – però - come ripetutamentesottolineato anche in detta sentenza irrevocabile, non significa certo che Mautonefosse stato autorizzato da chicchessia, né tantomeno dal suo comandante, asvolgere attività di polizia giudiziaria al fuori dai confini del comune di Cisliano,della cui [OSCURATO:PERSONA] locale era dipendente.Rispetto all’odierna imputazione, quindi, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminaridel Tribunale di Milano, cogliendo le indicazioni contenute nella sentenza diannullamento di questa Corte ne rilevava l’inutilità, posto che [OSCURATO:PERSONA] hacommesso la sanzione amministrativa in un Comune diverso da quello ove eraautorizzato ad operare.Non vi è, poi, alcun rapporto inferenziale fra quel fatto di falso contestatocome commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], che riguarda una dichiarazione, si ripete,redatta da quest’ultimo e i fatti di truffa e falso che nel presente procedimento sicontestano a [OSCURATO:PERSONA] in concorso con Brianzoli, che hanno ad oggetto diversadichiarazione, redatta dal medesimo Brianzoli, commissario della [OSCURATO:PERSONA] locale diMilano, con la quale si attesta che l’auto veniva utilizzata da personaledipendente di quest’ultimo comando, laddove, come detto, il [OSCURATO:PERSONA] eradipendente della [OSCURATO:PERSONA] locale di Cisliano.Circa, poi, il rilievo del contenuto delle intercettazioni, come dettoinutilizzabili, sul complessivo ordito motivazionale, è necessario richiamare uncostante insegnamento di questa Corte in tema di prova di resistenza.Nel giudizio di legittimità, laddove risulti l’inutilizzabilità di proveillegalmente assunte, è consentito ricorrere alla cd. "prova di resistenza",valutando se, espunte le prove inutilizzabili, la decisione sarebbe rimastainvariata in base a prove ulteriori, di per sé sufficienti a giustificare la medesimasoluzione adottata. (Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, Stretti, Rv. 285533 - 01)I dati insuperati - anche in difetto delle intercettazioni non utilizzabili - sonoindicati alla pag. 17 della impugnata sentenza e consistono nella nota del 22ottobre 2018 a firma di Brianzoli, Ufficiale responsabile dell’unità Serviziooperativo della [OSCURATO:PERSONA] locale di Milano il quale, nel richiedere l’archiviazione delverbale elevato al [OSCURATO:PERSONA], attestava (falsamente) che il veicolo di proprietà delmedesimo era stato utilizzato nel tempo e luogo in cui era stata elevatal’infrazione da personale dipendente di quell’ufficio ([OSCURATO:PERSONA] locale di Milano) perimprorogabile attività di polizia giudiziaria eseguita di iniziativa dall’operatore dip.g..Tale dato è corroborato degli ulteriori elementi documentali indicati nelprovvedimento impugnato a pag. 18, dai quali emerge che il giorno dei fattil’imputato era in servizio presso il Comune di Cisiano dalle 20.00 alle 21.45; chenon risultano atti di polizia giudiziaria redatti in tale circostanza, né per contodella [OSCURATO:PERSONA] locale di Cisliano né tantomeno per conto della [OSCURATO:PERSONA] locale diMilano, in difetto anche di rapporti di servizio in merito.Il comandante [OSCURATO:PERSONA], che aveva precisato che l’autovettura privata delMautone, come visto, era stata utilizzata anche come auto civetta per attività diservizio svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] locale di Cisliano, ha escluso di avere autorizzato ilMautone a svolgere detto tipo di attività al di fuori del comune di residenza,anche perché non ne avrebbe avuto il potere: e il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] potessesvolgere attività di p.g. solo nel Comune di Cisliano è riconosciuto esplicitamenteproprio dalla sentenza irrevocabile invocata dalla difesa (pag. 4) .Ecco che il falso è palese, posto che certamente [OSCURATO:PERSONA] non eradipendente del comando di Milano e non poteva in quel Comune svolgere alcunavalgono le intercettazioni, pacificamente inutilizzabili, che hanno fornito soloelementi di contorno a quello che è il nucleo fondante della imputazione che èdocumentale.Conclusivamente di deve rilevare come l’ordito motivazionale della sentenzadi appello anche al netto dello strappo costituito dalla accertata inutilizzabilitàdelle intercettazioni, mantiene la sua efficacia dimostrativa proprio perché lefonti di prova inutilizzabili investivano con il loro potere dimostrativo degli aspettisecondari, ad colorandum.1.4 Il quarto motivo è infondato.Lamenta il ricorrente il mancato riconoscimento della causa di esclusionedella punibilità per particolare tenuità del fatto.La Corte territoriale nel provvedimento impugnato ha dato ampio conto dellaragione per cui non ritiene il fatto di particolare tenuità seguendo unragionamento non palesemente illogico né contraddittorio rispetto al quale ilricorrente ripropone censure senza alcun elemento di novità e che, dunque,possono qualificarsi come generiche.1.5 Il quinto motivo è infondato.Analogamente il provvedimento impugnato e ancor prima il [OSCURATO:PERSONA] per leindagini preliminari hanno dato ampio conto e motivazione circa la dosimetriasanzionatoria e del giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche in meraequivalenza, tenuto conto della esiguità dell’entità della sanzione amministrativache però non esaurisce il profilo di disvalore del fatto reato, come ricordato nelprovvedimento impugnato: anzi, proprio l’esiguità della sanzione logicamenteesalta il significato del reato commesso da un agente di [OSCURATO:PERSONA] locale.Anche sotto questo denunciato profilo, dunque, il provvedimento non incorrein alcun vizio di motivazione, né in violazione di legge.2. Per tutte le ragioni sopra evidenziate il ricorso deve essere rigettato e ilricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]