CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36699/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il tentato furto di alcuni condizionatori di aria, istallati all'interno di un edificio pubblico adibito in passato ad ospedale; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. nel caso di furto avvenuto all'interno di un edificio in disuso lasciato in stato di totale abbandono, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui: "Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la condotta di colui che si appropria dei beni mobili presenti in un edificio pubblico in disuso, in quanto il bene - indipendentemente dalla sua utilizzazione - resta di proprietà dello Stato fino a che non venga dismesso nelle forme di legge" (Sez. 5 n. 40036 del 18/06/2019, Lunardi, Rv. 277530 - 01; conf. Sez. 4, n. 8178 del 09/01/2002, Sucato, Rv. 220985); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso