CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10057/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
con sede legale in Milano, piazzaCarbonari n. 12, rappresentata e difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA]Panzarola e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale in calce al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 14 - n. 4290/2017, depositata 26ottobre 2017;Numero registro generale 13492/2018Numero sezionale 8561/2025Numero di raccolta generale 10057/2026Data pubblicazione 18/04/2026udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodel 5 dicembre 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];rilevato il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen.dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l’accoglimentodel primo e secondo motivo, rigettati gli altri;1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Milanonotificava, in data 14 febbraio 2014, alla [OSCURATO:PERSONA].r.l., avviso di accertamento n. T9D031A02838/2013, con ilquale veniva recuperato a tassazione, per l’anno d’imposta2009, il 75% dei costi dedotti per spese di sponsorizzazionedella società sportiva di basket femminile [OSCURATO:PERSONA] 2000di Crema, ed il 100% dell’IVA detratta, ritenendo la parzialeinsistenza oggettiva di detta sponsorizzazione.2. Avverso l’avviso di accertamento in questione la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Milano la quale, consentenza n. 2554/21/2015, depositata il 17 marzo 2015, lorigettava.3. Interposto gravame dalla contribuente, la CommissioneTributaria Regionale della Lombardia – sez. n. 14 - consentenza n. 4290/2017, pronunciata il 21 settembre 2017 edepositata in segreteria il 26 ottobre 2017, rigettava l’appello,confermando la sentenza impugnato e condannandol’appellante alla rifusione delle spese di lite.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionela [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base di quattro motivi(ricorso notificato a mezzo racc. a/r inviata il 26 aprile 2018).Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.R.G. N. 13492/2018 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 13492/2018Numero sezionale 8561/2025Numero di raccolta generale 10057/2026Data pubblicazione 18/04/20265. Con decreto presidenziale del 22 luglio 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio del 21 novembre2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.E’ intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc.gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimentodel primo e secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a quattromotivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce lanullità/illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 36d.lgs. 31 dicembre 1992, dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp.per l'assenza di una motivazione che giustifichi, alla luce dellenumerose circostanze fattuali di segno inverso, la decisioneassunta, con particolare riferimento all’indicazione deglielementi probatori idonei a corroborare le dichiarazioni resenel corso dell’accertamento da un soggetto terzo.1.2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, nonchédell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn.3) e 4), c.p.c.Rileva, in particolare, la ricorrente che la decisione disecondo grado aveva fondato le contestazioni mosse alricorrente, e già recate nell'avviso di accertamento, sudichiarazioni rese da un terzo e in assenza di altri obiettivielementi di prova.R.G. N. 13492/2018 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 13492/2018Numero sezionale 8561/2025Numero di raccolta generale 10057/2026Data pubblicazione 18/04/20261.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce lanullità/illegittimità della sentenza impugnata per violazione efalsa applicazione degli art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000,n. 212, nonché dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, edell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per non aver rilevato la nullità degli avvisi diaccertamento in quanto motivati attraverso il riferimento alcontenuto di un PVC, emesso nei confronti di un soggettoterzo, non allegato all'avviso d'accertamento e nemmenofedelmente trascritto e riportato all'interno di esso.1.4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente eccepisce,infine, la nullità/illegittimità della sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. 29 settembre1973, n. 600, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c. non avendo rilevato la nullità dell'avviso diaccertamento sottoscritto da un soggetto privo di delega.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminaticongiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sonofondati.La decisione impugnata si fonda esclusivamente sulledichiarazioni del Brunello, nel mentre i riscontri sono dati dallacontabilità interna della [OSCURATO:PERSONA] 2000 (che hacontabilizzato soltanto le minori somme asseritamenteincassate), non vi sono riscontri esterni e la motivazione èquindi alquanto carente, essendo rimasta la prova a livellomeramente indiziario.Sul punto, va innanzitutto evidenziato che non può trovareapplicazione, nel caso in esame, l’art. 21-bis del d.lgs. 10R.G. N. 13492/2018 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 13492/2018Numero sezionale 8561/2025Numero di raccolta generale 10057/2026Data pubblicazione 18/04/2026marzo 2000, n. 74 [introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m),d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87], sull’efficacia del giudicatopenale di assoluzione nel processo tributario: vero è che illegale rappresentante pro-tempore della [OSCURATO:PERSONA].r.l., [OSCURATO:PERSONA], è stato assolto, con la formula“il fatto non sussiste”, dal Tribunale di Milano, dinanzi al qualeera chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n.74/2000, per avere utilizzato fatture per operazioniinesistenti; le relative imputazioni, tuttavia, riguardavano glianni d’imposta dal 2005 al 2008, e quindi non riguardanol’anno d’imposta al quale si riferisce l’avviso di accertamentoimpugnato in questa sede, e cioè il 2009.Ciò non di meno, deve evidenziarsi che l’accertamento inesame si fonda, essenzialmente, sulle dichiarazioni di taleBrunello Italo, legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] 2000s.r.l. (associazione sportiva in favore della quale sono stateerogate le somme oggetto del contratto di sponsorizzazione,e che ha emesso le fatture asseritamente relative adoperazioni inesistenti), che è soggetto terzo rispetto allasocietà oggetto di verifica.Orbene, nel processo tributario, le dichiarazioni di terziacquisite in fase di accertamento hanno normalmente valoreindiziario, e pur tuttavia, per il loro contenuto intrinsecoovvero per l'attendibilità dei riscontri offerti, possonoassumere valore di presunzione grave, precisa e concordanteex art. 2729 c.c. e, cioè, di prova presuntiva idonea a fondaree motivare l'atto di accertamento (Cass. 9 agosto 2016, n.16711; v. anche Cass. 22 marzo 2023, n. 8221; Cass. 28ottobre 2022, n. 32024). L'idoneità probatoria delledichiarazioni dei terzi a suffragare la legittimitàR.G. N. 13492/2018 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 13492/2018Numero sezionale 8561/2025Numero di raccolta generale 10057/2026Data pubblicazione 18/04/2026dell'accertamento in rettifica che su di esse venga a fondarsirisulta, pertanto, di regola apprezzabile solo nell'ambito di unragionamento inferenziale che ne faccia materia diponderazione nel concorso di ulteriori elementi di giudizio, ameno che non diano esse stesse vita, per qualità e quantità diindicazioni significative, ad un quadro circostanzialesussumibile per gravità, precisione e concordanza nelloschema della prova presuntiva.Nel caso di specie, la sentenza impugnata non appareadeguatamente motivata, proprio con riferimento allavalutazione di attendibilità delle dichiarazioni del Brunello,relativa a non meglio «specifici riscontri documentali effettuatiin relazione ai contratti di sponsorizzazione sottoscritti tra lasocietà di pallacanestro e la [OSCURATO:SOCIETA].»Carente appare, inoltre, la prova della retroversione deitre/quarti delle somme versate a titolo di sponsorizzazionealla [OSCURATO:PERSONA] 2000, tenuto conto invece del fatto che ilversamento delle somme dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.risulta documentato mediante bonifici bancari, il che escludeche le semplici dichiarazioni del terzo [OSCURATO:PERSONA] possano,di per sé, ritenersi attendibili.Ne consegue, pertanto, che erroneamente la C.T.R. haritenuto sufficiente, ai fini della prova delle minori sommeversate a titolo di sponsorizzazione, le dichiarazioni del soloBrunello, che hanno invece valore meramente indiziario, eche, sul punto, la sentenza impugnata appare gravementecarente sotto il profilo motivazionale.Consegue l’accoglimento del primo e del secondo motivo inesame.2.2. Il terzo motivo è invece infondato.R.G. N. 13492/2018 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 13492/2018Numero sezionale 8561/2025Numero di raccolta generale 10057/2026Data pubblicazione 18/04/2026Nella sentenza impugnata si dà conto del fatto chenell’avviso di accertamento erano inserite le parti rilevanti deipp.vv.cc. emessi dalla G.d.F., ragion per cui non vi era lanecessità di allegare il p.v.c. redatto dalla G.d.F. in data 14maggio 2010, e da altra Direzione provinciale dell’Agenziadelle Entrate in data 30 luglio 2013, così consentendo allasocietà di predisporre le proprie attività difensive.A tal proposito, è stato affermato da questa Corte che «intema di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazionefinanziaria di allegare al relativo avviso gli atti indicati nellostesso deve essere inteso in relazione alla finalità "integrativa"delle ragioni che giustificano l'emanazione dell'atto impositivoai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 241 del 1990, sicchédetto obbligo riguarda i soli atti che non siano stati giàtrascritti nella loro parte essenziale nell'avviso stesso, conesclusione, peraltro, di quelli cui l'Ufficio abbia fatto comunqueriferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione,sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva».Conseguentemente, avendo l’Amministrazione finanziariariprodotto, nell’avviso di accertamento, le parti essenziali deipp.vv.cc. presupposti, deve ritenersi che sia stato rispettatoquanto previsto dall’art. 7, comma 1, l. n. 212/2000. Peraltro,la ricorrente non adduce alcuna circostanza idonea adevidenziare come, in che termini, l’asserito vizio dimotivazione dell’avviso abbia inciso sulla sua possibilità didispiegare una difesa completa.2.3. Anche il quarto motivo è infondato.E’ noto che, secondo il più recente orientamento di questaCorte, la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamentoad un funzionario diverso da quello istituzionalmenteR.G. N. 13492/2018 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 13492/2018Numero sezionale 8561/2025Numero di raccolta generale 10057/2026Data pubblicazione 18/04/2026competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 ha natura didelega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un merodecentramento burocratico senza rilevanza esterna, restandol'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante,con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazionedell'Ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenireanche mediante ordini di servizio, senza necessità diindicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazionedella qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la qualeconsente la successiva verifica della corrispondenza trasottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. 19aprile 2019, n. 11013).3. In conclusione, devono essere accolti il primo ed ilsecondo motivo di ricorso, mentre devono essere rigettati ilterzo e quarto motivo.La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, inrelazione ai motivi accolti, con rinvio, per nuovo giudizio, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia,in diversa composizione, la quale provvederà anche allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso; rigettail terzo e quarto motivo.Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, laquale provvederà anche alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 5 dicembre 2025.R.G. N. 13492/2018 8Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 13492/2018Numero sezionale 8561/2025Numero di raccolta generale 10057/2026Data pubblicazione 18/04/2026Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 13492/2018 9Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]