CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22125/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 8311/2023depositata il 21/12/2023.Numero registro generale 6153/2024Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 22125/2026Data pubblicazione 27/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il signor [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] 2S.p.A., deducendo di essere proprietario di un immobile sito in TrevignanoRomano e di avere richiesto, sin dal gennaio 2011, l’allaccio alla reteidrica, previa accettazione del preventivo e pagamento del contributorichiesto.Esponeva che, nonostante l’adempimento delle proprie obbligazioni e ireiterati solleciti, la società convenuta non aveva provveduto allaconclusione del contratto di somministrazione idrica, adducendogenericamente la necessità di acquisire nullaosta e autorizzazioni da partedi enti terzi.Chiedeva, pertanto, l’accertamento dell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] 2S.p.A. all’obbligo di contrarre ex art. 2597 c.c., la pronuncia costitutiva delcontratto ai sensi dell’art. 2932 c.c. e la condanna della convenuta alrisarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per lamancata fornitura di acqua potabile.Si costituiva l’[OSCURATO:PERSONA] 2 S.p.A., deducendo che il ritardo nellaconclusione del contratto non fosse imputabile alla propria condotta, bensìalla mancata o tardiva acquisizione delle necessarie autorizzazioni daparte di enti terzi (Comune, [OSCURATO:PERSONA], Consorzio), e chiedendo il rigettodelle domande.Con sentenza n. 1060/2015, il Tribunale di Civitavecchia rigettava ledomande.2. Successivamente, con sentenza n. 8311 del 21 dicembre 2023 la Corted’Appello di Roma, in riforma della decisione del giudice di prime cureaccertava e dichiarava l’inadempimento da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] 2 S.p.A.dell’obbligo di stipulare il contratto di fornitura idrica con il Terranova,Numero registro generale 6153/2024Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 22125/2026Data pubblicazione 27/06/2026fissando una somma ex art. 614‑bis c.p.c. per ogni giorno di ritardonell’esecuzione e condannando la società al risarcimento dei danni,liquidati in via equitativa. Escludeva peraltro l’ulteriore condanna perresponsabilità da promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c., ritenendonon individuabili i terzi inadempienti e ravvisando il rischio di unaduplicazione del risarcimento.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Terranovapropone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati damemoria.3.1. Resiste con controricorso e memoria l’[OSCURATO:PERSONA] 2 S.p.A..RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2597 e1381 c.c.Si duole che la corte di merito escluso l’applicabilità dell’art. 1381 c.c.,ritenendo non individuabili i terzi il cui fatto sarebbe stato promesso eravvisando una indebita duplicazione del risarcimento.4.1.1. Il motivo è infondato.La promessa del fatto del terzo di cui all’art. 1381 c.c. determina in capoal promittente una duplice obbligazione, articolata, da un lato,nell’impegno ad adoperarsi con la dovuta diligenza affinché il terzo tenga ilcomportamento promesso e, dall’altro, nell’obbligo di corrispondere unindennizzo al promissario qualora, nonostante tale attivazione, il terzorifiuti di obbligarsi o di compiere il fatto promesso (Cass., sez. II, ord. 20giugno 2024, n. 16979; Cass., sez. III, ord. 12 luglio 2023, n. 19873). Lastruttura duale dell’obbligazione comporta che le due forme di tutelapreviste dalla norma rispondano a presupposti distinti e nonsovrapponibili.In particolare, l’indennizzo previsto dall’art. 1381 c.c. è dovuto per il solofatto oggettivo del mancato conseguimento del risultato promesso,Numero registro generale 6153/2024Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 22125/2026Data pubblicazione 27/06/2026indipendentemente dall’imputabilità del rifiuto del terzo al promittente,purché questi si sia diligentemente attivato; esso costituisce l’oggettodell’obbligazione di garanzia assunta con la promessa del fatto del terzo(Cass., sez. IV, 21 giugno 1991, n. 6984; Cass., sez. IV, 5 febbraio 2004,n. 2167; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24853 del 21/11/2014). Ilrisarcimento del danno secondo le regole ordinarie, invece, presupponel’inadempimento colpevole dell’obbligazione di facere, consistentenell’omessa o negligente attivazione del promittente per ottenere ilcomportamento del terzo, ed è soggetto ai principi generali in materia diresponsabilità contrattuale (Cass., sez. I, 15 luglio 2004, n. 13105; Cass.,sez. II, 24 gennaio 2003, n. 1137).Ne consegue che le due tutele non sono cumulative, ma alternative,poiché fondate su causae petendi differenti: la prima è ancorata almancato risultato utile per il promissario, la seconda alla condottacolpevole del promittente. In tale prospettiva, il rischio di una duplicazionerisarcitoria deve ritenersi insussistente, come confermato dallagiurisprudenza che ha qualificato come domanda nuova, e quindiinammissibile, la richiesta di indennizzo proposta in corso di causa quandosia stato originariamente domandato il risarcimento del danno perinadempimento (Cass., sez. II, ord. 20 giugno 2024, n. 16979).Quanto al requisito della determinabilità del terzo, questa Corte ha chiaritoche l’applicazione dell’art. 1381 c.c. non richiede l’individuazionenominativa del soggetto terzo, essendo sufficiente che lo stesso siadeterminabile sulla base di criteri oggettivi desumibili dal contenuto delrapporto o dal contesto negoziale (Cass., sez. IV, 21 giugno 1991, n.6984). Tuttavia, tale principio non consente di affermare in via automaticala configurabilità della promessa del fatto del terzo, imponendo al giudicedi merito di procedere a una verifica in concreto della determinabilità delterzo, alla luce delle allegazioni delle parti e delle risultanze istruttorie.Numero registro generale 6153/2024Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 22125/2026Data pubblicazione 27/06/2026Nel caso di specie, la Corte d’appello ha escluso l’applicabilità dell’art.1381 c.c. sul presupposto della mancata individuabilità dei terzi coinvoltinel rilascio delle autorizzazioni necessarie e del rischio di duplicazione delrisarcimento.Tale statuizione non si pone in contrasto con i principi sopra richiamati.Invero, la valutazione in ordine alla individuabilità o meno del terzocostituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito,sindacabile in sede di legittimità nei limiti di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.,qui non correttamente evocato, avendo la ricorrente prospettato unadiversa lettura delle risultanze istruttorie senza individuare un omessoesame di fatti decisivi nei termini richiesti dalla norma.Né può ritenersi integrata la dedotta violazione di legge, atteso che laCorte territoriale ha applicato il principio secondo cui la configurabilitàdella promessa del fatto del terzo richiede, quantomeno, la determinabilitàdel soggetto chiamato a eseguire la prestazione, escludendo nell’eserciziodel potere valutativo che tale requisito potesse ritenersi sussistente nelcaso concreto.Parimenti, la censura relativa al rischio di duplicazione del risarcimento sirisolve nella sollecitazione ad una diversa qualificazione giuridica dellafattispecie, fondata su presupposti fattuali non ulteriormente scrutinabili inquesta sede.Ne consegue che la censura si risolve nella mera prospettazione di unadiversa ricostruzione giuridica della vicenda, senza incidere sulla strutturaargomentativa della decisione impugnata (pag. 4 sentenza impugnata),risultando per ciò stesso inidonea a determinarne la cassazione.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n.5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la Corted’appello avrebbe trascurato di valutare le circostanze relative al rilascio,nel corso del tempo, dei necessari nullaosta e delle autorizzazioni da partedegli enti competenti.Numero registro generale 6153/2024Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 22125/2026Data pubblicazione 27/06/2026Lamenta che tali elementi – specificamente allegati e documentati nelgiudizio di merito – avrebbero consentito di individuare i soggetti terzicoinvolti nel procedimento e di accertare che l’inadempimento non fossedovuto a impedimenti esterni, ma alla condotta della società resistente,con conseguente incidenza sulla valutazione della responsabilità ai sensidell’art. 1381 c.c.Deduce, pertanto, che l’omessa considerazione di tali fatti e delle relativerisultanze documentali avrebbe condotto la Corte territoriale a unadecisione erronea, impedendo di apprezzare la rilevanza causale dellecondotte dedotte e determinando un esito diverso della controversia.4.2.1. Il motivo è inammissibile.Pur se formalmente prospettata ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. la mossacensura sostanzialmente si risolve nella richiesta di una nuova valutazionedelle risultanze istruttorie, attraverso una diversa lettura della sequenzadei nullaosta e delle autorizzazioni rilasciate dagli enti coinvolti, cosìsollecitando un apprezzamento del fatto riservato al giudice di merito.Il ricorrente, infatti, non individua un fatto storico decisivo, oggetto didiscussione tra le parti, il cui esame sia stato completamente omesso dallaCorte territoriale, ma si limita a contrapporre alla ricostruzione offerta dalgiudice di merito una propria interpretazione delle medesime emergenzeprobatorie.Ne consegue che la doglianza si pone al di fuori del perimetro dell’art.360, n. 5, c.p.c., come delineato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.S.U. 8053/2014), risultando pertanto inammissibile.4.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360, nn. 3e 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., nonchéla nullità della sentenza per difetto di motivazione.Si duole che la corte di merito abbia liquidato il danno in via equitativa inmisura incongrua e con motivazione apparente.Numero registro generale 6153/2024Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 22125/2026Data pubblicazione 27/06/2026Lamenta che la corte territoriale ha omesso di considerare elementidecisivi ai fini della quantificazione del danno, quali la durataparticolarmente lunga del mancato allaccio, la natura essenziale dellafornitura idrica, l’incidenza sulla fruizione dell’immobile e le specifichecondizioni del bene, limitandosi a una liquidazione forfettaria priva diadeguata giustificazione. E che la motivazione non consenta di ricostruirel’iter logico seguito nella determinazione del quantum, risolvendosi in unavalutazione apodittica e sproporzionata rispetto al pregiudizio allegato,con conseguente violazione dei principi che regolano la liquidazioneequitativa del danno e vizio di nullità della sentenza.4.3.1. Il motivo è infondato.La corte d’appello ha proceduto alla liquidazione del danno in viaequitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., dando conto, sia puresinteticamente, dei criteri adottati, valorizzando la durata del mancatoallaccio e la natura essenziale della fornitura ai fini della fruibilitàdell’immobile.Le censure del ricorrente, pur formalmente prospettate come violazione dilegge e vizio di motivazione, si risolvono nella sollecitazione di una diversavalutazione degli elementi fattuali considerati dal giudice di merito ai finidella quantificazione del danno, mediante la prospettazione di ulterioricircostanze e di un differente apprezzamento della loro incidenza.In tema di liquidazione equitativa del danno, il sindacato di legittimità èlimitato alla verifica del rispetto dei criteri giuridici e della sussistenza diuna motivazione non meramente apparente, non potendo estendersi allarevisione del giudizio di fatto, riservato al giudice di merito.Nel caso di specie, la motivazione, lungi dal presentare i caratteridell’apparenza o dell’inesistenza, esplicita i parametri utilizzati nelladeterminazione del quantum (cfr. pag. 4 sentenza impugnata), sicché ledoglianze del ricorrente si pongono al di fuori del perimetro dell’art. 360,nn. 3 e 4, c.p.c., risultando pertanto inammissibili.Numero registro generale 6153/2024Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 22125/2026Data pubblicazione 27/06/20265. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00 ( di cuieuro 3.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 15 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]