CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24076/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata applicazione del minimo edittale della pena prevista per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., risulta del tutto privo di specificità, non indicando i dati di fatto o le ragioni di diritto che sorreggono la censura; Considerato, inoltre, che tale motivo risulta manifestamente infondato, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio appare logica e immune da censure, avendo la Corte d'appello ritenuto congrua e proporzionata la pena applicata alla luce della spregiudicatezza del ricorrente nella commissione del reato di evasione, risultando il predetto gravato da plurimi precedenti, anche per reati della stessa indole; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/