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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2021

Cassazione n. 33796/2021

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ORDINANZA sul ricorso 20866-2015 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona rispettivamente del legale rappresentante e procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4261/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/05/2015 R.G.N. 7048/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 19.5.2015, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritto il credito per contributi fatto valere dall'INPS nei confronti della Congregazione "Casa delle [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Issoudoun" mercé iscrizione a ruolo e successiva cartella esattoriale; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che la Congregazione in epigrafe ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che l'[OSCURATO:PERSONA] USL Roma E, intimata per litis denuntiatio, ha depositato controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 9°, d.l. n. 688/1985 (conv. con I. n. 11/1986), dell'art. 6, comma 26°,

I. n. 536/1987, e degli artt. 3, comma 1, e 4, comma 12,

I. n. 412/1991, nonché, in connessione con essi, dell'art. 3, comma 9, lett. a), secondo periodo,

I. n. 335/1995, e degli artt. 2946 e 1230 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, non essendosi perfezionata la cessione dei crediti vantati dalla Congregazione nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] USL Roma E, il termine di prescrizione dei contributi (relativi al periodo dicembre 2000-dicembre 2001) aveva ripreso a decorrere allo spirare del 90° giorno successivo all'atto di cessione, di talché tardiva doveva reputarsi la notifica della cartella esattoriale intervenuta solo in data 30.12.2010 e del tutto irrilevante, ai fini interruttivi della prescrizione e/o comunque della novazione del credito, il pagamento del debito ceduto che era stato effettuato medio tempore dall'[OSCURATO:PERSONA] USL Roma E, ancorché erroneamente non sull'apposito conto intestato all'INPS presso la Tesoreria provinciale dello Stato; che, al riguardo, va premesso che la validità e l'efficacia della cessione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, oltre all'osservanza di specifici requisiti formali (atto pubblico o scrittura privata autenticata, in base all'art. 69, r.d. n. 2440/1923, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), presuppongono che il credito ceduto sia certo, liquido ed esigibile, che il cedente notifichi l'atto di cessione all'istituto previdenziale e all'amministrazione debitrice e che quest'ultima, entro 90 giorni dalla notifica, comunichi il riconoscimento della propria posizione debitoria, con la conseguenza che, ove risulti carente taluna delle indicate fasi o condizioni, non si verifica il perfezionamento della cessione e non può conseguirsi l'estinzione dell'obbligazione contributiva (così, tra le più recenti, Cass.nn. 2414 del 2012 e 17606 del 2020); che, pertanto, affatto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che, una volta spirato il termine di legge previsto affinché l'[OSCURATO:PERSONA] USL Roma E comunicasse all'INPS il riconoscimento della propria posizione debitoria in relazione ai crediti cedutigli dall'odierna controricorrente, il termine prescrizionale dei contributi ricominciasse a decorrere, essendo rimasta la cessione definitivamente inefficace; che, divenuta inefficace la cessione, l'eventuale pagamento dell'[OSCURATO:PERSONA] USL Roma E all'INPS avrebbe potuto avere unicamente l'effetto estintivo dell'adempimento del terzo di cui al combinato disposto degli artt. 1180 e 2036, comma 30, c.c., analogamente a quanto può avvenire in tema di interposizione di manodopera (cfr. Cass. nn. 17516 del 2015, 19030 del 2017); che la diversa opinione dell'Istituto ricorrente, secondo cui, essendosi nella specie verificata per facta concludentia una cessione del credito in luogo dell'adempimento, opererebbero i principi elaborati da questa Corte nell'interpretazione dell'art. 1198 c.c. (e segnatamente quello secondo cui, rimanendo in vita entrambi i debiti e non potendosi comunque chiedere al cedente l'adempimento del debito originario in difetto di previa infruttuosa escussione del debitore ceduto, la prescrizione relativa al debito ceduto inizierebbe a decorrere solo da tale ultimo momento: cfr. in tal senso Cass. n. 3469 del 2007), presupporrebbe che, in mancanza dei requisiti previsti dalla legge per la sua validità ed efficacia, una cessione pro soluto ex artt. 1, comma 90, d.l. n. 688/1985, e 6, comma 26°,

I. n. 536/1987, cit., possa convertirsi in una cessione pro so/vendo; che, sul punto, va ricordato che la cessione ex arti. 1, comma 9°, d.l. n. 688/1985, e 6, comma 26°,

I. n. 536/1987, cit., costituisce una fattispecie di datío in solutum che, in deroga allo schema generale previsto dall'art. 1198 c.c., non ha struttura contrattuale (così Cass. nn. 9279 del 1995 e 8025 del 1996), al punto che l'effetto estintivo del debito ceduto si produce dalla data della cessione medesima e non da quella della riscossione del credito da parte del cessionario (così Cass. n. 4102 del 1993); che questa Corte ha da tempo elaborato il principio di diritto secondo cui l'art. 1424 c.c., prevedendo esclusivamente l'ipotesi della conversione di un contratto nullo in un altro contratto, non consente la conversione di un contratto nullo in un negozio unilaterale, atteso che, operando la conversione sul piano delle trasformazioni giuridiche, non può comportare la frammentazione del contratto in atti unilaterali dotati di nuovi e diversi effetti (Cass. n. 7064 del 1986); che, estendendo tale principio al caso di specie, deve specularmente e logicamente negarsi che un negozio unilaterale nullo per difetto dei requisiti di legge possa "convertirsi" ex art. 1424 c.c. in un contratto, specie allorché la nullità dipenda da violazione di norme poste a presidio del rigore che deve assistere le operazioni contabili delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici; che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore della sola Congregazione controricorrente, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della Congregazione controricorrente, che si liquidano in C 12.200,00, di cui C 12.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15°/0 e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 20866-2015 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona rispettivamente del legale rappresentante e procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4261/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/05/2015 R.G.N. 7048/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 19.5.2015, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritto il credito per contributi fatto valere dall'INPS nei confronti della Congregazione "Casa delle [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Issoudoun" mercé iscrizione a ruolo e successiva cartella esattoriale; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che la Congregazione in epigrafe ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che l'[OSCURATO:PERSONA] USL Roma E, intimata per litis denuntiatio, ha depositato controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 9°, d.l. n. 688/1985 (conv. con I. n. 11/1986), dell'art. 6, comma 26°, I. n. 536/1987, e degli artt. 3, comma 1, e 4, comma 12, I. n. 412/1991, nonché, in connessione con essi, dell'art. 3, comma 9, lett. a), secondo periodo, I. n. 335/1995, e degli artt. 2946 e 1230 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, non essendosi perfezionata la cessione dei crediti vantati dalla Congregazione nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] USL Roma E, il termine di prescrizione dei contributi (relativi al periodo dicembre 2000-dicembre 2001) aveva ripreso a decorrere allo spirare del 90° giorno successivo all'atto di cessione, di talché tardiva doveva reputarsi la notifica della cartella esattoriale intervenuta solo in data 30.12.2010 e del tutto irrilevante, ai fini interruttivi della prescrizione e/o comunque della novazione del credito, il pagamento del debito ceduto che era stato effettuato medio tempore dall'[OSCURATO:PERSONA] USL Roma E, ancorché erroneamente non sull'apposito conto intestato all'INPS presso la Tesoreria provinciale dello Stato; che, al riguardo, va premesso che la validità e l'efficacia della cessione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, oltre all'osservanza di specifici requisiti formali (atto pubblico o scrittura privata autenticata, in base all'art. 69, r.d. n. 2440/1923, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), presuppongono che il credito ceduto sia certo, liquido ed esigibile, che il cedente notifichi l'atto di cessione all'istituto previdenziale e all'amministrazione debitrice e che quest'ultima, entro 90 giorni dalla notifica, comunichi il riconoscimento della propria posizione debitoria, con la conseguenza che, ove risulti carente taluna delle indicate fasi o condizioni, non si verifica il perfezionamento della cessione e non può conseguirsi l'estinzione dell'obbligazione contributiva (così, tra le più recenti, Cass.nn. 2414 del 2012 e 17606 del 2020); che, pertanto, affatto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che, una volta spirato il termine di legge previsto affinché l'[OSCURATO:PERSONA] USL Roma E comunicasse all'INPS il riconoscimento della propria posizione debitoria in relazione ai crediti cedutigli dall'odierna controricorrente, il termine prescrizionale dei contributi ricominciasse a decorrere, essendo rimasta la cessione definitivamente inefficace; che, divenuta inefficace la cessione, l'eventuale pagamento dell'[OSCURATO:PERSONA] USL Roma E all'INPS avrebbe potuto avere unicamente l'effetto estintivo dell'adempimento del terzo di cui al combinato disposto degli artt. 1180 e 2036, comma 30, c.c., analogamente a quanto può avvenire in tema di interposizione di manodopera (cfr. Cass. nn. 17516 del 2015, 19030 del 2017); che la diversa opinione dell'Istituto ricorrente, secondo cui, essendosi nella specie verificata per facta concludentia una cessione del credito in luogo dell'adempimento, opererebbero i principi elaborati da questa Corte nell'interpretazione dell'art. 1198 c.c. (e segnatamente quello secondo cui, rimanendo in vita entrambi i debiti e non potendosi comunque chiedere al cedente l'adempimento del debito originario in difetto di previa infruttuosa escussione del debitore ceduto, la prescrizione relativa al debito ceduto inizierebbe a decorrere solo da tale ultimo momento: cfr. in tal senso Cass. n. 3469 del 2007), presupporrebbe che, in mancanza dei requisiti previsti dalla legge per la sua validità ed efficacia, una cessione pro soluto ex artt. 1, comma 90, d.l. n. 688/1985, e 6, comma 26°, I. n. 536/1987, cit., possa convertirsi in una cessione pro so/vendo; che, sul punto, va ricordato che la cessione ex arti. 1, comma 9°, d.l. n. 688/1985, e 6, comma 26°, I. n. 536/1987, cit., costituisce una fattispecie di datío in solutum che, in deroga allo schema generale previsto dall'art. 1198 c.c., non ha struttura contrattuale (così Cass. nn. 9279 del 1995 e 8025 del 1996), al punto che l'effetto estintivo del debito ceduto si produce dalla data della cessione medesima e non da quella della riscossione del credito da parte del cessionario (così Cass. n. 4102 del 1993); che questa Corte ha da tempo elaborato il principio di diritto secondo cui l'art. 1424 c.c., prevedendo esclusivamente l'ipotesi della conversione di un contratto nullo in un altro contratto, non consente la conversione di un contratto nullo in un negozio unilaterale, atteso che, operando la conversione sul piano delle trasformazioni giuridiche, non può comportare la frammentazione del contratto in atti unilaterali dotati di nuovi e diversi effetti (Cass. n. 7064 del 1986); che, estendendo tale principio al caso di specie, deve specularmente e logicamente negarsi che un negozio unilaterale nullo per difetto dei requisiti di legge possa "convertirsi" ex art. 1424 c.c. in un contratto, specie allorché la nullità dipenda da violazione di norme poste a presidio del rigore che deve assistere le operazioni contabili delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici; che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore della sola Congregazione controricorrente, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della Congregazione controricorrente, che si liquidano in C 12.200,00, di cui C 12.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15°/0 e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso