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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 01600/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° Francesco, n.

Erice (Tp) 20/01/1975 avverso la sentenza n. 1869/21 della Corte di appello di Palermo del 31/03/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di undici mesi di reclusione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 99, 337 e 582, 585 cod. pen., ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che con un unico motivo di censura lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale inflitto la condanna tenendo conto degli aumenti previsti dall'art. 99, quarto comma, cod. pen., anziché fare riferimento al tenore della contestazione, contemplante la recidiva di cui all'art. 99, terzo comma, cod. pen. 3.

Il procedimento è stato trattato all'odierna udienza camerale con le forme e le modalità di cui i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126 ed ulteriormente dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Come giustamente rilevato dal Procuratore Generale requirente, <la difesa propone solo apparentemente una questione di diritto, in realtà recisamente superata dalla lettura integrale del capo di incolpazione in cui ciò che viene contestata all'imputato è la "recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale", come tale rientrante nel disposto di cui all'art. 99, quarto comma cod. pen.

Non sfugge, ovviamente, che nell'indicazione numerica degli articoli in contestazione si riporti la dizione del solo art. 99, terzo comma, cod. pen., ma ciò non di meno pare dimenticare il difensore che le fattispecie di cd. recidiva aggravata di cui al terzo comma ben possono rappresentare una specificazione delle ipotesi in cui la recidiva reiterata di cui al quarto comma può presentarsi (potendo la stessa, diversamente, rimanere nella forma "semplice" allorché il soggetto, già recidivo, commette un ulteriore delitto non colposo di indole diversa dai precedenti), con la conseguenza che al più ci si può lamentare di un'incompletezza formale del dato numerico, ma non di un errore concettuale, posto che le ipotesi del terzo comma integrano la fattispecie reiterata del quarto comma, non certo la escludono.

Ma ciò detto, nel caso in esame, indipendentemente dal dato numerico, ricorre anche la formula espressiva completa della circostanza aggravante in esame rispetto a quello che è il dictum della pronuncia di condanna ("recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale"), il che elide ogni dubbio sulla correttezza del ragionamento operato dalla Corte, che si è incentrato sull'art. 99, quarto comma, cod. pen. coerentemente al capo di íncolpazione (ove la recidiva reiterata compare nelle forme aggravate ex art. 99, terzo comma, cod. pen.), né vi è stato un aumento di pena che esulerebbe da quanto contestato>. • I pertinenti rilievi dell'organo requirente vanno interamente condivisi, anche perché esauriscono compiutamente il ventaglio delle considerazioni richieste dal contenuto della doglianza formulata dal ricorrente.

Vale, infatti, aggiuntivamente osservare che la natura qualificata della recidiva è stata correttamente enunciata nell'imputazione (capo A) come reiterata, specifica e infraquinquennale, mentre l'indicazione nell'editto di accusa dell'art. 99, terzo comma, cod. pen. costituisce mero refuso o errore materiale, del tutto ininfluente rispetto alle valutazioni e alle determinazioni svolte dai giudici di merito.

La censura risulta, pertanto, manifestamente infondata in rapporto ad una contestazione precisa e puntuale quanto alla recidiva, rispetto alla quale la tesi difensiva della modificazione del titolo del reato (pag. 3 ricorso) diviene quasi pretestuosa, meritando la sanzione dell'inammissibilità.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 9 novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° Francesco, n. Erice (Tp) 20/01/1975 avverso la sentenza n. 1869/21 della Corte di appello di Palermo del 31/03/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di undici mesi di reclusione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 99, 337 e 582, 585 cod. pen., ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che con un unico motivo di censura lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale inflitto la condanna tenendo conto degli aumenti previsti dall'art. 99, quarto comma, cod. pen., anziché fare riferimento al tenore della contestazione, contemplante la recidiva di cui all'art. 99, terzo comma, cod. pen. 3. Il procedimento è stato trattato all'odierna udienza camerale con le forme e le modalità di cui i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126 ed ulteriormente dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Come giustamente rilevato dal Procuratore Generale requirente, <la difesa propone solo apparentemente una questione di diritto, in realtà recisamente superata dalla lettura integrale del capo di incolpazione in cui ciò che viene contestata all'imputato è la "recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale", come tale rientrante nel disposto di cui all'art. 99, quarto comma cod. pen. Non sfugge, ovviamente, che nell'indicazione numerica degli articoli in contestazione si riporti la dizione del solo art. 99, terzo comma, cod. pen., ma ciò non di meno pare dimenticare il difensore che le fattispecie di cd. recidiva aggravata di cui al terzo comma ben possono rappresentare una specificazione delle ipotesi in cui la recidiva reiterata di cui al quarto comma può presentarsi (potendo la stessa, diversamente, rimanere nella forma "semplice" allorché il soggetto, già recidivo, commette un ulteriore delitto non colposo di indole diversa dai precedenti), con la conseguenza che al più ci si può lamentare di un'incompletezza formale del dato numerico, ma non di un errore concettuale, posto che le ipotesi del terzo comma integrano la fattispecie reiterata del quarto comma, non certo la escludono. Ma ciò detto, nel caso in esame, indipendentemente dal dato numerico, ricorre anche la formula espressiva completa della circostanza aggravante in esame rispetto a quello che è il dictum della pronuncia di condanna ("recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale"), il che elide ogni dubbio sulla correttezza del ragionamento operato dalla Corte, che si è incentrato sull'art. 99, quarto comma, cod. pen. coerentemente al capo di íncolpazione (ove la recidiva reiterata compare nelle forme aggravate ex art. 99, terzo comma, cod. pen.), né vi è stato un aumento di pena che esulerebbe da quanto contestato>. • I pertinenti rilievi dell'organo requirente vanno interamente condivisi, anche perché esauriscono compiutamente il ventaglio delle considerazioni richieste dal contenuto della doglianza formulata dal ricorrente. Vale, infatti, aggiuntivamente osservare che la natura qualificata della recidiva è stata correttamente enunciata nell'imputazione (capo A) come reiterata, specifica e infraquinquennale, mentre l'indicazione nell'editto di accusa dell'art. 99, terzo comma, cod. pen. costituisce mero refuso o errore materiale, del tutto ininfluente rispetto alle valutazioni e alle determinazioni svolte dai giudici di merito. La censura risulta, pertanto, manifestamente infondata in rapporto ad una contestazione precisa e puntuale quanto alla recidiva, rispetto alla quale la tesi difensiva della modificazione del titolo del reato (pag. 3 ricorso) diviene quasi pretestuosa, meritando la sanzione dell'inammissibilità. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 9 novembr
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