Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 22451/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto in termini del tutto sovrapponibili dalle ricorrenti, contesta la mancata considerazione e la conseguente omessa motivazione della Corte di appello in ordine alla concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen.; rilevato come la Corte di appello abbia ampiamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, senza alcun profilo di irragionevolezza, all'evidenza escludendo la possibilità di concedere l'attenuante in questione attesa la natura plurioffensiva del delitto contestato (avendo tra l'altro offerto alla persona offesa la metà della somma alla stessa estorta come evidenziato dal giudice in motivazione), in presenza di un motivo che si caratterizzava per la sua genericità già in sede di appello (Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, Iannotta, Rv. 213220-01).

Rilevato che è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine, come nel caso in esame, per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01); rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna della ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto in termini del tutto sovrapponibili dalle ricorrenti, contesta la mancata considerazione e la conseguente omessa motivazione della Corte di appello in ordine alla concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen.; rilevato come la Corte di appello abbia ampiamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, senza alcun profilo di irragionevolezza, all'evidenza escludendo la possibilità di concedere l'attenuante in questione attesa la natura plurioffensiva del delitto contestato (avendo tra l'altro offerto alla persona offesa la metà della somma alla stessa estorta come evidenziato dal giudice in motivazione), in presenza di un motivo che si caratterizzava per la sua genericità già in sede di appello (Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, Iannotta, Rv. 213220-01). Rilevato che è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine, come nel caso in esame, per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01); rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna della ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22451/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris