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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02226/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Roma, difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, depositando conclusioni scrittee nota spese; uditoil difensor e dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] , Avv. [OSCURATO:PERSONA] , anche in sostituzione, per delega orale dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], entrambi del Foro di Civitavecchia, che si è riportato alla memoria depositata ed ha chiesto l’inammissibilità del ricorsodella parte civile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Roma ha ‘ribaltato’ la sentenza del Tribunale di Civitavecchia che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile nel presente procedimento.

2. Presentando ricorso per Cassazione, la difesa della parte civile ha dedotto, con unico motivo, la violazione degli articoli 192,521 e 546 in relazione all'art. 606, lett. e), cod. proc . pen . , per carenza di motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile nonché per l’erronea applicazione degli artt. 192, con riferimento all 'art . 606, le tt. b) , cod . proc . pen., in relazione all’erronea applicazione dei canoni di valutazione dell'attendibilità estrinseca della persona offesa costituita parte civile nel processo penale.

3. La difesa dell’imputato ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità del motivo unico addotto, che, in aggiunta, non è nemmeno consentito.

2. L’impugnazione, in sostanza, è redatta nelle forme di un atto di appello, presentando due profili di inammissibilità. 2.1 In primo luogo, si tratta di un atto di impugnazioneche impinge nel merito e che, pur citando l’art. 606, lett. e)cod. proc. pen., menziona una categoria, quella della ‘carenza di motivazione’ che non esistee che non fa riferimento ai criteri di valutazione del vizio di motivazione in Cassazione.

Ciòallude ad un terzo giudizio sul merito che non compete, per previsione ordinamentale e processuale-penalistica, alla Suprema Corte.

E allora occorre ribadire che l’unica valutazione consentita in questa sede sul discorso giustificativo della sentenza attiene alla sua mancanza (concetto ben distinto dalla ‘carenza di motivazione’ evocata nel ricorso), alla contraddittorietà o alla sua manifesta (e non ‘sola’, ‘mera’ o ‘semplice’) illogicità, costituita, quest’ultima, da una frattura della motivazione rispetto alla logica comune, così grave da essere percepibile ictu oculi ed indiscutibilmente, tale è l’assurdità dell’anacoluto concettuale che in essa si esprime. 2.2 In secondo luogo, non è corretta nemmeno l’indicazione, come parametro di violazione di legge (processuale), dell’art. 192, in relazione all’art. 606, lett. b, cod. proc. pen..Tale assunto, infatti, trascura l’orientamento consolidato di questa Corte di legittimitàche ha da tempo chiarito che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa od erroneaapplicazione dei canoni di valutazione delle prov e acquisit e od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo alle ipotesi previste da altre parti dell’art.606 poichéla puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale(Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 280027 –04).

3. In nessun punto della motivazione uno dei tre vizi di motivazione consentiti viene evocato, riducendosi la critica alla motivazione alla articolazione di argomenti astratti sulla attendibilità dei testimoni,e della persona offesa in particolare, argomenti anche corretti, in linea di massima, ma che non si confrontano realmente con il nucleo centrale della decisione della Corte, laddove essa afferma che, anche a voler ritenere provato, sulla base delle testimonianze di Tucciarone e di Antonacci, che tra imputato e persona offesavi sia stato un alterco, non vi è riscontro del contenuto della discussione (pg. 4 e 5) ed in particolare della minaccia estorsiva in tesi profferita dal [OSCURATO:PERSONA] avverso il [OSCURATO:PERSONA].

Da ciò, per l’evidente rischio di inquinamento della testimonianza della persona offesa, portatrice di un interesse diretto alla soluzione in senso a sé favorevole della vertenza, data la pluralità di controversie intercorrenti tra imputato e parte civile, l’inevitabile conclusione, del tutto logica, adeguata ed apprezzabile, della insufficienza della provaa sorreggere una condanna, con conseguente assoluzione.

Con tale sequenza argomentativa, dispiegata nella motivazione d’appello, il ricorso non si confronta, pretendendo piuttosto di ascrivere la conclusione alla apodittica volontà di sovvertire la condanna dell’imputato, per non spiegate ragioni.

Si tratta di motivo, quindi, che oltre ad essere non consentito, per le ragioni sopra espresse, è anche generico, perché aspecifico, e quindi in conclusione, necessariamente privodei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato suun motiv o aspecifico , in quanto esso non assolve la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 -01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 -01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). 4.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 23dicembre 202 5 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Roma, difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, depositando conclusioni scrittee nota spese; uditoil difensor e dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] , Avv. [OSCURATO:PERSONA] , anche in sostituzione, per delega orale dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], entrambi del Foro di Civitavecchia, che si è riportato alla memoria depositata ed ha chiesto l’inammissibilità del ricorsodella parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Roma ha ‘ribaltato’ la sentenza del Tribunale di Civitavecchia che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile nel presente procedimento. 2. Presentando ricorso per Cassazione, la difesa della parte civile ha dedotto, con unico motivo, la violazione degli articoli 192,521 e 546 in relazione all'art. 606, lett. e), cod. proc . pen . , per carenza di motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile nonché per l’erronea applicazione degli artt. 192, con riferimento all 'art . 606, le tt. b) , cod . proc . pen., in relazione all’erronea applicazione dei canoni di valutazione dell'attendibilità estrinseca della persona offesa costituita parte civile nel processo penale. 3. La difesa dell’imputato ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità del motivo unico addotto, che, in aggiunta, non è nemmeno consentito. 2. L’impugnazione, in sostanza, è redatta nelle forme di un atto di appello, presentando due profili di inammissibilità. 2.1 In primo luogo, si tratta di un atto di impugnazioneche impinge nel merito e che, pur citando l’art. 606, lett. e)cod. proc. pen., menziona una categoria, quella della ‘carenza di motivazione’ che non esistee che non fa riferimento ai criteri di valutazione del vizio di motivazione in Cassazione. Ciòallude ad un terzo giudizio sul merito che non compete, per previsione ordinamentale e processuale-penalistica, alla Suprema Corte. E allora occorre ribadire che l’unica valutazione consentita in questa sede sul discorso giustificativo della sentenza attiene alla sua mancanza (concetto ben distinto dalla ‘carenza di motivazione’ evocata nel ricorso), alla contraddittorietà o alla sua manifesta (e non ‘sola’, ‘mera’ o ‘semplice’) illogicità, costituita, quest’ultima, da una frattura della motivazione rispetto alla logica comune, così grave da essere percepibile ictu oculi ed indiscutibilmente, tale è l’assurdità dell’anacoluto concettuale che in essa si esprime. 2.2 In secondo luogo, non è corretta nemmeno l’indicazione, come parametro di violazione di legge (processuale), dell’art. 192, in relazione all’art. 606, lett. b, cod. proc. pen..Tale assunto, infatti, trascura l’orientamento consolidato di questa Corte di legittimitàche ha da tempo chiarito che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa od erroneaapplicazione dei canoni di valutazione delle prov e acquisit e od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo alle ipotesi previste da altre parti dell’art.606 poichéla puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale(Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 280027 –04). 3. In nessun punto della motivazione uno dei tre vizi di motivazione consentiti viene evocato, riducendosi la critica alla motivazione alla articolazione di argomenti astratti sulla attendibilità dei testimoni,e della persona offesa in particolare, argomenti anche corretti, in linea di massima, ma che non si confrontano realmente con il nucleo centrale della decisione della Corte, laddove essa afferma che, anche a voler ritenere provato, sulla base delle testimonianze di Tucciarone e di Antonacci, che tra imputato e persona offesavi sia stato un alterco, non vi è riscontro del contenuto della discussione (pg. 4 e 5) ed in particolare della minaccia estorsiva in tesi profferita dal [OSCURATO:PERSONA] avverso il [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò, per l’evidente rischio di inquinamento della testimonianza della persona offesa, portatrice di un interesse diretto alla soluzione in senso a sé favorevole della vertenza, data la pluralità di controversie intercorrenti tra imputato e parte civile, l’inevitabile conclusione, del tutto logica, adeguata ed apprezzabile, della insufficienza della provaa sorreggere una condanna, con conseguente assoluzione. Con tale sequenza argomentativa, dispiegata nella motivazione d’appello, il ricorso non si confronta, pretendendo piuttosto di ascrivere la conclusione alla apodittica volontà di sovvertire la condanna dell’imputato, per non spiegate ragioni. Si tratta di motivo, quindi, che oltre ad essere non consentito, per le ragioni sopra espresse, è anche generico, perché aspecifico, e quindi in conclusione, necessariamente privodei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato suun motiv o aspecifico , in quanto esso non assolve la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 -01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 -01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). 4.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 23dicembre 202 5 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]
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